Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma – Sez. 13 – Sentenza n. 4258/2023
Massima
In materia di riscossione, l’Amministrazione finanziaria decade dal potere di esigere le somme iscritte a ruolo se non prova, con documentazione idonea (relata di notifica o avviso di ricevimento), l’avvenuta notifica della cartella entro il termine previsto dall’art. 25 del D.P.R. 602/1973, ovvero entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo. L’onere della prova grava sull’agente della riscossione e non è ammessa prova equipollente. La mancata notifica nei termini comporta la decadenza dell’azione di riscossione e l’annullamento della cartella.
Nota a Sentenza
1. Premessa
La sentenza affronta una questione fondamentale nel diritto tributario: l’onere probatorio a carico dell’Amministrazione finanziaria in ordine alla notifica delle cartelle esattoriali. In particolare, la decisione ribadisce i principi giurisprudenziali che disciplinano la regolarità del procedimento di riscossione coattiva e la decadenza dell’Amministrazione in assenza di prova della notifica dell’atto impositivo entro il termine perentorio stabilito dalla legge.
2. I fatti oggetto del giudizio
Il contribuente Camillo Bernardini ha impugnato una cartella di pagamento (n. 09720200141179245) relativa al recupero della tassa sulle concessioni governative per l’utilizzo di telefoni cellulari per l’anno 2017. La cartella era stata emessa a seguito di un precedente atto di accertamento n. 17000113.
Il contribuente ha eccepito:
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l’inesistenza o nullità della notifica dell’atto presupposto;
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la decadenza dell’Amministrazione dal potere di riscossione ai sensi dell’art. 25 D.P.R. 602/1973;
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la mancanza di motivazione ex art. 7 L. 212/2000;
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la violazione del diritto di difesa, con illegittima applicazione di sanzioni e interessi.
La difesa ha inoltre fatto riferimento a un procedimento pendente presso il Corecom Calabria per contestazioni relative al contratto telefonico, ritenuto comunque irrilevante ai fini dell’esigibilità della pretesa tributaria.
3. La decisione del Collegio
Il Collegio accoglie il ricorso fondandosi su un profilo dirimente e assorbente: l’assenza di prova della notifica della cartella entro il termine decadenziale previsto dall’art. 25, comma 1, D.P.R. 602/1973.
3.1. Onere della prova della notifica
Il Collegio richiama correttamente la giurisprudenza della Corte di Cassazione (ex multis, Cass. n. 29133/2018; Cass. n. 6887/2016; Cass. n. 23213/2014), secondo cui:
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grava sull’agente della riscossione l’onere di provare la notifica della cartella, mediante relata di notifica o avviso di ricevimento;
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non sono ammesse forme equipollenti, come registri interni, attestazioni generiche o estratti di ruolo;
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in assenza di tale prova, l’azione di riscossione si considera decaduta.
Nel caso in esame, né l’Agenzia delle Entrate né l’Agenzia delle Entrate – Riscossione hanno fornito documentazione idonea a dimostrare la data certa di notifica. In particolare, la cartella doveva essere notificata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento era divenuto definitivo. Tale condizione non è stata soddisfatta.
3.2. Effetti giuridici della mancata prova
In forza dei principi sopra richiamati, la decadenza comporta l’invalidità insanabile dell’atto impositivo e l’impossibilità di procedere alla riscossione coattiva del credito tributario. Non si applica neppure la sanatoria ex art. 156 c.p.c. in quanto, nel caso specifico, non si è raggiunto lo scopo dell’atto, cioè la piena conoscibilità da parte del contribuente.
4. Valutazioni giuridiche
Questa decisione si colloca pienamente nel quadro delle garanzie procedimentali del contribuente e valorizza:
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il principio di legalità dell’azione amministrativa;
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il principio dispositivo del processo tributario, che assegna alla parte pubblica l’onere della prova nei casi di sua esclusiva disponibilità documentale;
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il diritto di difesa costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.), che non può essere sacrificato da omissioni dell’ente impositore.
La pronuncia assume particolare rilievo anche per la sua portata esemplare nella tutela del contribuente rispetto all’automatismo della riscossione, dimostrando che l’Amministrazione non può agire in giudizio senza rispettare le garanzie formali imposte dalla legge.
5. Conclusioni
La sentenza n. 4258/2023 merita condivisione per rigore argomentativo e coerenza con la giurisprudenza di legittimità. Essa conferma che il processo tributario non può risolversi in un giudizio formale, ma richiede che siano rispettate tutte le fasi procedurali previste dalla legge, pena la decadenza del potere impositivo. In tal modo, si afferma un bilanciamento efficace tra poteri pubblici e garanzie individuali.

