Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA, Sez. 2, 29/03/2024, n. 1231
La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 27446 del 20/09/2022, ha affermato che: “…in tema di avviso di accertamento, l’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall’art. 139, comma 2, c.p.c., anche ove l’atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, ritiene l’invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte (Cass. Sez. V n. 2868/2017; Cass. Sez. 6 Ordinanza n. 14093 del 4.5.22).
Tale granitico orientamento è mutuato da Corte Costituzionale sentenza n. 3 del 14/1/2010.
La nullità di tale notifica travolge, ovviamente, anche gli atti successivi cui è riconducibile quello impugnato (Cass. Sez. Un. 10012/2021; Cass. n. 2642 del 28.1.22).
Sentenza_Z55_1231_2024
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