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Condotta anomala dell’investitore: il “salvagente” dell’intermediario

L’ordinanza n. 11240/2025 della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, pubblicata il 29 aprile 2025, affronta un tema di particolare rilevanza in ambito di responsabilità civile e intermediazione finanziaria, ovvero la valutazione della condotta anomala dell’investitore quale possibile “salvagente” dell’intermediario nei casi di illecito commesso da promotori o consulenti finanziari.


⚖️ 1. Il principio giuridico espresso

Il fulcro della decisione risiede nel riconoscimento della rilevanza causale della condotta collaborativa o agevolatrice del danneggiato, quando questa risulti oggettivamente anomala e non giustificata secondo i criteri dell’ordinaria diligenza.

La Corte ha affermato che, in presenza di un comportamento dell’investitore che abbia favorito l’illecito del consulente, il giudice non può escludere discrezionalmente il concorso causale del danneggiato stesso nella produzione del danno, salvo che:

  • la condotta sia stata indotta da forza maggiore o caso fortuito, oppure

  • sia frutto di un comportamento fraudolento dell’intermediario talmente sofisticato e ingannevole da non poter essere percepito e prevenuto con l’ordinaria diligenza.

In altre parole: non può invocare la responsabilità esclusiva dell’intermediario chi ha avuto un comportamento imprudente e atipico che ha favorito il danno.


🔍 2. Il caso concreto: i fatti

Il caso esaminato dalla Corte riguarda un investitore privato che:

  • aveva consegnato volontariamente le credenziali di accesso online al proprio conto corrente a due soggetti che si presentavano come consulenti finanziari.

  • lo aveva fatto con l’intesa che questi operassero in suo nome per compiere investimenti.

Successivamente si è scoperto che:

  • tali soggetti non agivano legittimamente in rappresentanza degli intermediari indicati.

  • avevano invece dirottato i fondi dell’investitore sui propri conti personali, appropriandosene indebitamente.

L’investitore ha quindi sporto querela e promosso una causa civile contro gli intermediari, chiedendo il risarcimento del danno in base al principio di responsabilità dell’intermediario per fatti dei propri promotori/consulenti.


🔎 3. La questione giuridica centrale

La Corte si è interrogata su un punto cruciale:

Può l’intermediario essere ritenuto responsabile se il cliente ha adottato un comportamento manifestamente imprudente e contrario alle regole di diligenza, come la consegna delle proprie credenziali di accesso online?

Secondo la Cassazione, la risposta è no, se tale condotta:

  • Agevola la commissione dell’illecito.

  • Presenta caratteri di anomalia tali da interrompere il nesso di causalità esclusivo tra illecito e danno.

  • Non è giustificabile in base alla normale prudenza dell’investitore medio.


🔄 4. La nozione di “condotta anomala”

La Corte ha individuato nella consegna delle credenziali di accesso un comportamento:

  • Oggettivamente anomalo, perché contrario a qualsiasi prassi bancaria e alle indicazioni degli stessi intermediari.

  • Agevolativo dell’illecito, in quanto consente al terzo (non autorizzato) di disporre liberamente del patrimonio dell’investitore.

  • Idoneo a interrompere (o quantomeno a concorrere nella) catena causale.

👉 Di conseguenza, la responsabilità dell’intermediario può essere esclusa o quantomeno attenuata in base al principio di concorso di colpa del creditore-danneggiato (art. 1227 c.c.).


📜 5. Precedenti e implicazioni sistematiche

🧭 Precedenti giurisprudenziali

Questa ordinanza si inserisce in un filone giurisprudenziale già noto, che riconosce:

  • il dovere di vigilanza e correttezza in capo all’intermediario (ex art. 21 TUF),

  • ma anche l’esistenza di un dovere minimo di prudenza in capo all’investitore.

⚙️ Equilibrio delle responsabilità

La sentenza punta a riequilibrare le responsabilità, evitando che l’intermediario venga sempre ritenuto responsabile per il solo fatto dell’illecito commesso da un suo collaboratore, specie se l’investitore ha posto in essere condotte oggettivamente imprudenti.


🛑 6. Limiti all’uso del principio: quando l’investitore è “incolpevole”

Il “salvagente” dell’intermediario non può essere invocato quando:

  • Il cliente è stato ingannato in modo sofisticato da un sistema fraudolento ben organizzato.

  • L’investitore ha agito con diligenza ma non poteva ragionevolmente accorgersi della frode.

  • L’illecito è stato compiuto da soggetti che operavano formalmente e stabilmente presso l’intermediario, con accesso alle infrastrutture ufficiali.


📌 Conclusione: un importante criterio di bilanciamento

L’ordinanza n. 11240/2025 afferma un principio chiave in tema di intermediazione finanziaria e tutela degli investitori:

🔹 L’intermediario finanziario può essere sollevato, in tutto o in parte, dalla responsabilità per i danni subiti dall’investitore se quest’ultimo ha tenuto una condotta imprudente, anomala e agevolatrice dell’illecito, salvo che ricorrano ipotesi eccezionali di forza maggiore o frode non percepibile.

Ciò rappresenta una svolta importante nella giurisprudenza sul tema, poiché invita a un’analisi caso per caso, fondata sull’equilibrio tra:

  • la tutela dell’investitore e

  • la ragionevolezza delle sue scelte operative.

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