ADICU

Dashcam in auto: la guida completa sull’uso legittimo in Italia

Scopri se è legale riprendere strada e persone. Non serve omologazione. I filmati sono prova chiave in caso di incidente. Installare e filmare la strada: cosa è permesso e cosa no.

L’installazione e l’uso delle dashcam (telecamere da cruscotto) in auto in Italia sono generalmente permessi, ma con importanti limitazioni legate alla privacy e alla protezione dei dati personali. Nonostante l’assenza di una normativa specifica che regoli l’uso delle dashcam, la loro legalità si desume dai principi generali del diritto e dalle interpretazioni giurisprudenziali. Non è richiesta alcuna omologazione specifica per la dashcam in sé.

Nessun reato di interferenza nella vita privata

Filmare la strada e le persone in luoghi pubblici con una dashcam non costituisce di per sé un reato di interferenza illecita nella vita privata (art. 615-bis c.p.), in quanto tale reato si configura quando l’atto di ripresa avviene in luoghi di privata dimora (abitazioni, uffici privati, luoghi assimilabili), che non è il caso della pubblica via. Le riprese effettuate in luoghi pubblici sono generalmente ammesse, ma ciò non esclude l’applicazione della normativa sulla privacy.

La privacy (GDPR) e il trattamento dei dati personali

L’aspetto più delicato riguarda la protezione dei dati personali, regolata dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR – Regolamento UE 2016/679) e dal Codice della Privacy italiano. I filmati di una dashcam, se riprendono persone o targhe veicoli, contengono “dati personali” e il loro trattamento è soggetto a queste normative.

La registrazione di immagini tramite dashcam per fini personali e domestici (ad esempio, per documentare un viaggio o una vacanza) rientra nell’ambito dell’esenzione dall’applicazione del GDPR, come previsto dall’art. 2, paragrafo 2, lettera c), del GDPR. Tuttavia, se le riprese sono destinate a essere utilizzate per scopi diversi, come la tutela di un diritto in tribunale (ad esempio, in caso di incidente), o se vengono diffuse, l’esenzione potrebbe non applicarsi più.

In generale:

  • Finalità: Le riprese devono avere una finalità legittima e specifica, come la tutela dei propri diritti in caso di incidente.
  • Minimizzazione dei dati: Le riprese dovrebbero limitarsi a ciò che è strettamente necessario per la finalità dichiarata. Registrazioni continue e indiscriminate che non si limitano all’ambiente stradale potrebbero essere problematiche.
  • Conservazione: I dati non dovrebbero essere conservati più a lungo del necessario. In caso di incidente, si possono conservare i filmati rilevanti; altrimenti, dovrebbero essere cancellati periodicamente.
  • Divieto di diffusione: È vietata la diffusione generalizzata dei filmati che ritraggano persone riconoscibili o targhe, a meno che non vi sia il consenso degli interessati o una base giuridica che lo permetta (es. ordine dell’Autorità giudiziaria).

Omologazione e contestazioni della polizia: cosa non ti possono chiedere

Per l’installazione e l’uso di una dashcam non è richiesta alcuna omologazione specifica del dispositivo. Questo significa che le Forze dell’Ordine non possono contestare la legalità della dashcam o chiederne l’omologazione durante un controllo.

Tuttavia, la dashcam non deve intralciare la visuale del conducente o essere posizionata in modo da costituire un pericolo (ad esempio, in caso di urto o apertura dell’airbag). Eventuali contestazioni da parte della polizia potrebbero riguardare violazioni del Codice della Strada relative alla corretta visibilità o alla sicurezza del veicolo, non alla dashcam in sé.

I filmati della dashcam come prova in caso di incidente: il loro peso in tribunale

I filmati di una dashcam possono avere un peso significativo come prova in caso di incidente, sia nel processo penale che in quello civile.

  • Nel processo penale: Le riprese video possono essere considerate “documenti” ai sensi dell’art. 234 del Codice di Procedura Penale. Questo significa che possono essere acquisite e utilizzate come prova, ad esempio, per ricostruire la dinamica di un incidente o per accertare eventuali responsabilità penali (es. lesioni stradali). Il loro valore probatorio sarà valutato liberamente dal giudice insieme a tutti gli altri elementi di prova.
  • Nel processo civile: Anche nel processo civile, i filmati della dashcam possono essere utilizzati come prova (ad esempio, ai sensi degli artt. 2712 o 2727 del Codice Civile) per dimostrare la responsabilità dei soggetti coinvolti nell’incidente o per contestare la ricostruzione della controparte. La giurisprudenza tende a riconoscerne il valore indiziario o, in certi casi, di prova piena, a seconda della loro chiarezza, integrità e della contestazione o meno della controparte.

Conclusioni: la dashcam, un alleato lecito ma responsabile

La dashcam può essere un utile alleato per il conducente, fornendo un importante strumento di tutela in caso di incidente stradale e contribuendo a una più agevole ricostruzione dei fatti. Tuttavia, è fondamentale utilizzarla in modo responsabile e consapevole delle implicazioni relative alla privacy e alla protezione dei dati personali. Un uso corretto ne massimizza i benefici e ne minimizza i rischi legali.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.