Il termine di prescrizione per la fideiussione
Qual è il termine di prescrizione per l’obbligazione del fideiussore?
Il termine di prescrizione per l’obbligazione del fideiussore, ovvero il periodo entro il quale il creditore può far valere il suo diritto nei confronti del garante, è di 10 anni. Questo termine è stabilito dall’articolo 2946 del Codice Civile, che fissa la prescrizione ordinaria per i diritti che non hanno un termine specifico stabilito dalla legge.
La fideiussione è un contratto con il quale un soggetto (il fideiussore) si obbliga personalmente verso il creditore, garantendo l’adempimento di un’obbligazione altrui (il debito principale). Dunque, l’obbligazione del fideiussore è accessoria rispetto al debito principale, ma segue le proprie regole in termini di prescrizione.
Da quando inizia a decorrere il termine di prescrizione di dieci anni?
Il termine di prescrizione decennale per l’obbligazione del fideiussore inizia a decorrere dalla scadenza dell’obbligazione principale. Questo è un aspetto cruciale: non è la data in cui è stata stipulata la fideiussione, né la data in cui il debito principale è sorto, ma il momento in cui il debito garantito dal fideiussore diventa esigibile e, quindi, si verifica il mancato pagamento da parte del debitore principale.
Esempio: Se un mutuo scade il 31 dicembre 2025 e il debitore non paga, il termine di prescrizione decennale per agire contro il fideiussore inizia a decorrere dal 1° gennaio 2026.
È importante considerare che il decorso della prescrizione può essere interrotto da atti posti in essere dal creditore (ad esempio, una messa in mora, un atto giudiziale) o da atti di riconoscimento del debito da parte del fideiussore. Ogni interruzione azzera il termine di prescrizione, che ricomincia a decorrere per intero dal giorno dell’interruzione.
Qual è la differenza tra prescrizione della fideiussione e decadenza del creditore?
La prescrizione della fideiussione e la decadenza del creditore sono due concetti giuridici distinti, sebbene entrambi operino per limitare l’esercizio di un diritto nel tempo.
- Prescrizione:
- Riguarda l’estinzione del diritto del creditore a causa del suo prolungato inerzia. Se il creditore non esercita il suo diritto (ad esempio, non agisce per recuperare il credito) entro il termine stabilito dalla legge, perde la possibilità di farlo valere in giudizio.
- È un fenomeno che opera sul diritto sostanziale.
- Può essere interrotta da atti di esercizio del diritto (es. messa in mora, atto giudiziale) o sospesa in presenza di determinate condizioni (es. tra coniugi). L’interruzione azzera il termine, la sospensione lo ferma per poi farlo ripartire dal punto in cui era stato sospeso.
- Il giudice non può rilevarla d’ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte (dal fideiussore).
- Decadenza:
- Riguarda la perdita della possibilità di esercitare un potere a causa del mancato compimento di un atto entro un termine perentorio. La decadenza opera prima che il diritto si estingua, impedendone proprio l’esercizio.
- È un fenomeno che opera sul potere di esercizio del diritto.
- Non può essere interrotta né sospesa, salvo rare eccezioni previste dalla legge. Una volta decorso il termine, il potere si estingue irrevocabilmente.
- Può essere rilevata d’ufficio dal giudice, se riguarda diritti indisponibili. Se riguarda diritti disponibili, deve essere eccepita dalla parte.
- Nel contesto della fideiussione, la decadenza si riferisce in particolare al termine entro il quale il creditore deve agire contro il debitore principale prima di potersi rivalere sul fideiussore, come previsto dall’art. 1957 c.c..
In cosa consiste la “decadenza” del creditore prevista dall’art. 1957 c.c.?
L’articolo 1957 del Codice Civile prevede una specifica causa di decadenza per il creditore che ha una garanzia fideiussoria, soprattutto quando la fideiussione è stata prestata con l’esplicita condizione che il fideiussore risponda solo dopo che il creditore abbia agito contro il debitore principale (beneficio di preventiva escussione).
L’articolo 1957 c.c. stabilisce che il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore abbia proposto le sue istanze contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale e abbia con diligenza continuato le sue istanze.
Se il creditore non agisce contro il debitore principale entro questi sei mesi, o se, pur agendo, non prosegue con diligenza le sue istanze, il fideiussore decade dal suo obbligo.
Questa norma ha lo scopo di tutelare il fideiussore dall’inerzia del creditore. Il fideiussore ha interesse che il creditore agisca tempestivamente contro il debitore principale, sia perché potrebbe ancora esserci la possibilità di recuperare il credito dal debitore principale, sia per evitare che il debito aumenti a causa di interessi o spese legali.
La “proposta delle istanze” entro sei mesi non richiede necessariamente l’avvio di un’azione giudiziaria esecutiva, ma può consistere in un atto giudiziale volto all’ottenimento del pagamento (es. ricorso per decreto ingiuntivo, atto di citazione) o anche in un atto stragiudiziale di messa in mora, purché tale atto sia idoneo a mettere in moto un procedimento per il recupero coattivo del credito. La diligenza nel proseguire le istanze significa che il creditore non deve abbandonare la procedura di recupero.
In sintesi, mentre la prescrizione estingue il diritto per inerzia prolungata, la decadenza ex art. 1957 c.c. impone al creditore un termine perentorio (sei mesi) per iniziare o proseguire l’azione contro il debitore principale, a pena di perdere il diritto di agire contro il fideiussore.

