ADICU

Ingiunzione rigettata e regolamento di competenza

1. Il fatto

La Comunione comproprietà Residenza Turistico-Alberghiera Calampiso di San Vito Lo Capo (TP) aveva promosso ricorso per regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. avverso il decreto del Tribunale di Trapani, che aveva rigettato la domanda di ingiunzione nei confronti degli eredi di un partecipante alla multiproprietà, per il pagamento pro-quota degli oneri condominiali straordinari.

Il rigetto si era basato sulla ritenuta incompetenza territoriale del Tribunale di Trapani, a vantaggio del Tribunale di Roma, individuato quale foro competente ai sensi dell’art. 78, comma 2, del Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005), in quanto luogo di residenza dei debitori.


2. La decisione della Corte

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, precisando che:

“Il decreto con il quale il giudice rigetta la domanda di ingiunzione non è suscettibile di ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost., in quanto non assume carattere decisorio e definitivo”.

Il rigetto della richiesta monitoria non preclude la riproposizione della domanda presso il giudice ritenuto competente. Per tale ragione, non si realizza alcun effetto preclusivo né di giudicato e non sussistono i presupposti per un regolamento di competenza.


3. L’inquadramento sistematico: provvedimento monitorio e giudicato

La decisione si fonda su un orientamento consolidato in giurisprudenza, secondo cui:

“Il provvedimento che rigetta la richiesta di decreto ingiuntivo per difetto di competenza non ha natura decisoria, né incide sul diritto azionato, potendo la domanda essere riproposta” (Cass. civ., Sez. I, n. 19130/2005; Cass., Sez. Un., n. 9216/2010).

Tale principio è stato ulteriormente ribadito da:

  • Cass. civ., Sez. III, n. 18526/2016

  • Cass. civ., Sez. VI, n. 17884/2020

La struttura del procedimento monitorio prevede infatti una fase “filtrante”, che consente al giudice adito di rigettare la richiesta senza che ciò comporti una pronuncia definitiva sul merito della pretesa creditoria. Ne consegue la non definitività dell’atto e l’inidoneità a essere impugnato con ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost..


4. Il tema della competenza territoriale nel contesto consumeristico

Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto applicabile l’art. 78, co. 2, Cod. Cons., che individua la competenza nel foro del consumatore, in questo caso Roma, luogo di residenza degli eredi.

La Cassazione non entra nel merito della corretta individuazione della competenza, ritenendo assorbente la questione della non impugnabilità del rigetto del decreto ingiuntivo, ma il contesto richiama una tematica di grande attualità: l’applicazione delle norme consumeristiche nei rapporti di multiproprietà e nei contratti collegati.


5. Profili processuali: inammissibilità del regolamento di competenza

La Corte precisa che:

“Il giudice che riceve la nuova richiesta di ingiunzione non si troverà di fronte a una pronuncia declinatoria della competenza, e dunque non può sorgere un conflitto idoneo a giustificare il regolamento di competenza”.

In mancanza di una pronuncia effettivamente declinatoria, non è attivabile il regolamento previsto dagli artt. 42 ss. c.p.c., neppure d’ufficio. La soluzione è coerente con i principi di economia processuale e tutela del contraddittorio.


6. Rilievi di chiusura

Questa pronuncia rappresenta un’ulteriore riaffermazione di due principi fondamentali:

  • Il rigetto della richiesta monitoria non ha natura decisoria, e la domanda può essere riproposta liberamente;

  • In assenza di una formale pronuncia sulla competenza, non è ammissibile alcun regolamento, né da parte del giudice né su istanza della parte.

Il ricorso in esame, pertanto, non supera il vaglio di ammissibilità perché privo del requisito della definitività del provvedimento impugnato, richiesto dall’art. 111 Cost. per i ricorsi avverso atti diversi dalle sentenze.


7. Riferimenti giurisprudenziali

  • Cass. civ., Sez. I, n. 19130/2005: inammissibilità del ricorso per Cassazione contro il rigetto della richiesta monitoria.

  • Cass. Sez. Un., n. 9216/2010: principio di non impugnabilità ex art. 111 Cost. degli atti istruttori non decisori.

  • Cass. civ., Sez. III, n. 18526/2016: reiterazione della domanda di ingiunzione dopo rigetto per incompetenza.

  • Cass. civ., Sez. VI, n. 17884/2020: regolamento di competenza inammissibile se manca formale declinatoria.


Conclusione

La decisione si colloca nella linea della giurisprudenza di legittimità più recente, che valorizza la funzione preliminare e non decisoria del decreto di rigetto della richiesta monitoria. L’ordinanza ribadisce il principio secondo cui l’effettività della tutela giurisdizionale non implica sempre l’accesso diretto al giudizio di legittimità, specie quando manca un provvedimento suscettibile di produrre effetti definitivi sul diritto fatto valere.


_20250717_snciv@s20@a2025@n20013@tO.clean

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.