Illegittimità del rilevamento di velocità con autovelox privo di omologazione
Cass. civ., Sez. II, ord. 26 maggio 2025, n. 13996
1. Premessa e sintesi della vicenda
Con l’ordinanza n. 13996 del 26 maggio 2025, la Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, si è pronunciata su una questione di crescente rilevanza pratica: la validità delle sanzioni per eccesso di velocità rilevate da apparecchiature autovelox approvate, ma non omologate.
Nel caso di specie, l’opponente aveva ottenuto l’annullamento della sanzione amministrativa per violazione dell’art. 142 C.d.S. da parte del Giudice di Pace, confermato in appello dal Tribunale, per carenza di prova sull’omologazione dell’autovelox utilizzato. Il Comune ricorrente invocava la sufficienza dell’approvazione ministeriale.
2. I motivi di ricorso
Il Comune ha articolato due motivi:
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Violazione degli artt. 45, comma 6, e 142, comma 6, C.d.S., nonché degli artt. 192 e 345 del Reg. esec. C.d.S.: il giudice d’appello avrebbe errato nell’escludere il valore probatorio dell’approvazione ministeriale ai fini della legittimità della rilevazione.
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Vizio motivazionale ex art. 132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.: la sentenza sarebbe affetta da motivazione apparente, non avendo chiarito perché l’approvazione non equivalga a omologazione.
3. La decisione della Corte
La Cassazione ha rigettato entrambi i motivi, ritenendo la motivazione della sentenza d’appello sufficiente e non apparente.
Nel merito, ha ribadito il principio consolidato secondo cui:
“In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l’accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato”
(Cass., Sez. II, n. 10505/2024; conf. Cass. n. 20913/2024 e n. 12924/2025).
4. Differenza tra approvazione e omologazione
Elemento centrale del ragionamento della Corte è la netta differenza giuridica tra “approvazione” e “omologazione”:
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Approvazione: attiene alla sola verifica della conformità tecnica e funzionale di un singolo prototipo.
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Omologazione: è un provvedimento ministeriale che attesta la conformità del dispositivo a tutte le prescrizioni previste per il suo impiego generalizzato, secondo l’art. 192 del Regolamento d’esecuzione al C.d.S.
📌 La distinzione è rilevante anche alla luce della giurisprudenza costituzionale. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 113/2015, ha chiarito che le apparecchiature di rilevazione automatica della velocità devono essere sottoposte a verifiche metrologiche e di funzionamento, pena l’illegittimità della rilevazione.
5. Valore vincolante del principio di diritto
La Corte, nel rigettare il ricorso, ha dato continuità all’orientamento già consolidato nella giurisprudenza di legittimità, conferendo al principio di diritto una valenza vincolante per le giurisdizioni di merito.
La decisione rinforza l’efficacia del diritto vivente, al quale i giudici di merito sono tenuti a uniformarsi, pena nullità per violazione di legge.
6. Conseguenze processuali: condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c.
In ragione della manifesta infondatezza del ricorso, la Corte ha applicato la sanzione pecuniaria di cui all’art. 96, comma 4, c.p.c., condannando il ricorrente al pagamento della somma minima (€ 500) in favore della Cassa delle Ammende.
📌 Tale misura, introdotta per contrastare l’abuso del processo, ha trovato conferma nelle recenti decisioni delle Sezioni Unite:
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Cass., SS.UU., ord. n. 27433/2023
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Cass., SS.UU., ord. n. 27195/2023
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Cass., Sez. III, ord. n. 27947/2023
7. Conclusioni
L’ordinanza si inserisce nel solco della giurisprudenza maggioritaria che:
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Richiede l’omologazione ministeriale quale condizione essenziale per la legittimità delle sanzioni comminate per eccesso di velocità con autovelox;
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Attribuisce valore vincolante al dato normativo formale, senza possibilità di equiparazione tra istituti diversi (approvazione ≠ omologazione);
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Consolida la funzione “nomofilattica” della Cassazione anche nei giudizi di legittimità ex art. 380-bis c.p.c.;
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Ribadisce l’utilizzo sanzionatorio dell’art. 96 c.p.c. quale strumento di deflazione dei ricorsi manifestamente infondati.
📚 Riferimenti giurisprudenziali
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Cass. civ., Sez. II, ord. 26 maggio 2025, n. 13996
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Cass. civ., Sez. II, ord. 18 aprile 2024, n. 10505
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Cass. civ., Sez. II, n. 20913/2024
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Cass. civ., Sez. II, n. 12924/2025
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Corte Cost., sent. n. 113/2015
-
Cass., SS.UU., ord. n. 27433/2023
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Cass., SS.UU., ord. n. 27195/2023
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Cass., Sez. III, ord. n. 27947/2023
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