Cass., Sez. V, ord. 6 agosto 2025, n. 22750
Massima redazionale
In tema di società non operative (art. 30, l. n. 724/1994), l’interpello disapplicativo non costituisce condizione di procedibilità né limita la tutela giurisdizionale del contribuente: la presunzione di non operatività può essere superata in giudizio mediante prova contraria, senza preclusioni derivanti dal mancato interpello. È nulla per motivazione apparente la sentenza d’appello che si limiti ad affermazioni apodittiche, senza confrontarsi con i motivi specifici di gravame e con le circostanze addotte per la disapplicazione.
Fatti di causa (sintesi)
Una società esercenti attività alberghiera impugnava una cartella emessa a seguito di controllo automatizzato (art. 36-bis, d.P.R. n. 600/1973) per IRAP 2014, deducendo l’inapplicabilità della disciplina delle società di comodo per oggettive difficoltà (ubicazione della struttura e stagionalità). La CTP respingeva; la CTR confermava, ritenendo necessario l’interpello disapplicativo e rigettando in modo assertivo le censure sulla cartella e sul merito. La società ricorreva per cassazione con due motivi: (i) motivazione apparente/omessa pronuncia su specifici motivi d’appello; (ii) errore di diritto per avere la CTR subordinato la disapplicazione all’interpello.
Questioni
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Se l’interpello disapplicativo sia necessario per far valere in giudizio le ragioni esimenti dalla disciplina dell’art. 30 l. n. 724/1994.
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Quali siano i requisiti minimi della motivazione della sentenza d’appello (c.d. “minimo costituzionale”) e quando ricorra la motivazione apparente.
Ragioni della decisione
a) Motivazione apparente (art. 111, co. 6, Cost.; art. 132, n. 4, c.p.c.)
La Corte rileva che la CTR ha respinto l’appello con formule generiche, senza rendere percepibile il ragionamento decisorio e senza confrontarsi con i motivi specifici (fatti impeditivi ed elementi oggettivi invocati per la disapplicazione). Ricorre, dunque, la motivazione apparente, vizio che comporta la nullità della sentenza.
b) Interpello disapplicativo: natura e (non) necessità
In materia di società di comodo, l’interpello non ha natura di sbarramento processuale: il contribuente conserva la piena facoltà di superare in giudizio la presunzione legale di non operatività, allegando e provando le circostanze oggettive che hanno impedito il conseguimento dei ricavi-test. Tale approdo è coerente con i principi costituzionali di tutela giurisdizionale (art. 24), di capacità contributiva (art. 53) e di buon andamento (art. 97), che escludono effetti preclusivi del mancato interpello.
c) Esito
Il ricorso è accolto; la sentenza è cassata con rinvio alla CGT di secondo grado della Campania – Sezione di Salerno per nuovo esame nel merito e per le spese.
Principi di diritto (formulazione)
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«In tema di società di comodo, l’interpello disapplicativo conseguente al mancato superamento del test di operatività non è condizione di procedibilità né limita la tutela giurisdizionale: il contribuente può superare in giudizio la presunzione legale, dimostrando le ragioni oggettive di non operatività.»
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«È affetta da motivazione apparente – e quindi nulla – la sentenza d’appello che non si confronti con i motivi specifici e con le circostanze fattuali dedotte a sostegno della disapplicazione dell’art. 30 l. n. 724/1994.»
Osservazioni
La pronuncia consolida un doppio presidio:
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Sostanziale: il giudizio sulle società di comodo è centrato sulla verifica concreta delle circostanze oggettive addotte; l’interpello è facoltativo e non preclude la via giurisdizionale.
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Processuale: il giudice d’appello deve fornire una motivazione analitica, esplicitando il perché le ragioni difensive non superino la presunzione; formule stereotipate non sono ammissibili.
Ricadute operative
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Difensori del contribuente: strutturare l’impugnazione documentando le cause oggettive di non operatività (es. stagionalità, localizzazione, eventi straordinari), anche in assenza di interpello, e pretendere un confronto puntuale sui motivi.
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Uffici: evitare di eccepire il mancato interpello come ostacolo processuale; concentrare la difesa sulla insussistenza delle condizioni esimenti.
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Giudici tributari: in rinvio, compiere una valutazione sostanziale delle prove e motivare secondo il minimo costituzionale, dando conto delle ragioni del superamento o meno della presunzione.
Dati redazionali
Corte di cassazione, Sezione V civile, ordinanza 6 agosto 2025, n. 22750; Presidente Aldo Carrato; Relatore Giuliano Tartaglione; camera di consiglio 4 luglio 2025; oggetto: IRAP 2014 – società di comodo – interpello disapplicativo; esito: accoglimento e rinvio alla CGT Campania – Sezione di Salerno anche per le spese.

