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Cass., Sez. V, ord. 6 agosto 2025, n. 22750

Massima redazionale

In tema di società non operative (art. 30, l. n. 724/1994), l’interpello disapplicativo non costituisce condizione di procedibilità né limita la tutela giurisdizionale del contribuente: la presunzione di non operatività può essere superata in giudizio mediante prova contraria, senza preclusioni derivanti dal mancato interpello. È nulla per motivazione apparente la sentenza d’appello che si limiti ad affermazioni apodittiche, senza confrontarsi con i motivi specifici di gravame e con le circostanze addotte per la disapplicazione.


Fatti di causa (sintesi)

Una società esercenti attività alberghiera impugnava una cartella emessa a seguito di controllo automatizzato (art. 36-bis, d.P.R. n. 600/1973) per IRAP 2014, deducendo l’inapplicabilità della disciplina delle società di comodo per oggettive difficoltà (ubicazione della struttura e stagionalità). La CTP respingeva; la CTR confermava, ritenendo necessario l’interpello disapplicativo e rigettando in modo assertivo le censure sulla cartella e sul merito. La società ricorreva per cassazione con due motivi: (i) motivazione apparente/omessa pronuncia su specifici motivi d’appello; (ii) errore di diritto per avere la CTR subordinato la disapplicazione all’interpello.


Questioni

  1. Se l’interpello disapplicativo sia necessario per far valere in giudizio le ragioni esimenti dalla disciplina dell’art. 30 l. n. 724/1994.

  2. Quali siano i requisiti minimi della motivazione della sentenza d’appello (c.d. “minimo costituzionale”) e quando ricorra la motivazione apparente.


Ragioni della decisione

a) Motivazione apparente (art. 111, co. 6, Cost.; art. 132, n. 4, c.p.c.)

La Corte rileva che la CTR ha respinto l’appello con formule generiche, senza rendere percepibile il ragionamento decisorio e senza confrontarsi con i motivi specifici (fatti impeditivi ed elementi oggettivi invocati per la disapplicazione). Ricorre, dunque, la motivazione apparente, vizio che comporta la nullità della sentenza.

b) Interpello disapplicativo: natura e (non) necessità

In materia di società di comodo, l’interpello non ha natura di sbarramento processuale: il contribuente conserva la piena facoltà di superare in giudizio la presunzione legale di non operatività, allegando e provando le circostanze oggettive che hanno impedito il conseguimento dei ricavi-test. Tale approdo è coerente con i principi costituzionali di tutela giurisdizionale (art. 24), di capacità contributiva (art. 53) e di buon andamento (art. 97), che escludono effetti preclusivi del mancato interpello.

c) Esito

Il ricorso è accolto; la sentenza è cassata con rinvio alla CGT di secondo grado della Campania – Sezione di Salerno per nuovo esame nel merito e per le spese.


Principi di diritto (formulazione)

  1. «In tema di società di comodo, l’interpello disapplicativo conseguente al mancato superamento del test di operatività non è condizione di procedibilità né limita la tutela giurisdizionale: il contribuente può superare in giudizio la presunzione legale, dimostrando le ragioni oggettive di non operatività.»

  2. «È affetta da motivazione apparente – e quindi nulla – la sentenza d’appello che non si confronti con i motivi specifici e con le circostanze fattuali dedotte a sostegno della disapplicazione dell’art. 30 l. n. 724/1994.»


Osservazioni

La pronuncia consolida un doppio presidio:

  • Sostanziale: il giudizio sulle società di comodo è centrato sulla verifica concreta delle circostanze oggettive addotte; l’interpello è facoltativo e non preclude la via giurisdizionale.

  • Processuale: il giudice d’appello deve fornire una motivazione analitica, esplicitando il perché le ragioni difensive non superino la presunzione; formule stereotipate non sono ammissibili.


Ricadute operative

  • Difensori del contribuente: strutturare l’impugnazione documentando le cause oggettive di non operatività (es. stagionalità, localizzazione, eventi straordinari), anche in assenza di interpello, e pretendere un confronto puntuale sui motivi.

  • Uffici: evitare di eccepire il mancato interpello come ostacolo processuale; concentrare la difesa sulla insussistenza delle condizioni esimenti.

  • Giudici tributari: in rinvio, compiere una valutazione sostanziale delle prove e motivare secondo il minimo costituzionale, dando conto delle ragioni del superamento o meno della presunzione.


Dati redazionali

Corte di cassazione, Sezione V civile, ordinanza 6 agosto 2025, n. 22750; Presidente Aldo Carrato; Relatore Giuliano Tartaglione; camera di consiglio 4 luglio 2025; oggetto: IRAP 2014società di comodointerpello disapplicativo; esito: accoglimento e rinvio alla CGT Campania – Sezione di Salerno anche per le spese.


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