Decadenza dalle agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina
📌 Nota a sentenza – Cass. Civ., Sez. V, Ord. 17 luglio 2025, n. 20000
1. Premessa
L’ordinanza in commento affronta un tema particolarmente rilevante nel contenzioso tributario agricolo: la decadenza dalle agevolazioni per la piccola proprietà contadina previste dall’art. 2, comma 4-bis, del D.L. 194/2009, con particolare riferimento alla locazione del fondo acquistato prima della scadenza quinquennale del vincolo di destinazione.
Il punto centrale riguarda la valutazione della continuità nella coltivazione diretta, nonostante l’intervenuta locazione a un’altra società agricola, formalmente distinta, ma con compagine societaria sovrapponibile.
2. La vicenda processuale
Una società agricola aveva acquistato un fondo rustico usufruendo delle agevolazioni fiscali. Prima del decorso del quinquennio previsto dalla legge, aveva concesso il fondo in affitto a un’altra società agricola, con compagine societaria sovrapponibile. L’Agenzia delle Entrate ha quindi emesso un avviso di liquidazione, contestando la decadenza dai benefici.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado ha confermato l’illegittimità della pretesa erariale, riconoscendo continuità soggettiva e oggettiva nella conduzione del fondo.
3. I motivi del ricorso in Cassazione
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso affidato a un unico motivo, deducendo:
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Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 4-bis, D.L. 194/2009;
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Combinato disposto con l’art. 11 del D.Lgs. 228/2001;
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Violazione degli artt. 2, commi 4 e 4-bis, D.Lgs. 99/2004.
Secondo l’Amministrazione, le agevolazioni non possono applicarsi quando il fondo viene locato a soggetto formalmente diverso, anche se con compagine sociale sovrapponibile. L’interpretazione estensiva fornita dalla Corte territoriale violerebbe il principio di tipicità e tassatività delle norme agevolative.
4. La decisione della Corte
La Corte ha rigettato il ricorso. In sintesi:
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Il ricorso è stato ritenuto tempestivo, in virtù del corretto cumulo (o mancato cumulo) tra sospensione straordinaria e sospensione feriale, secondo i principi sanciti da Cass. 10252/2020 e 10039/2025. Le due sospensioni sono cumulabili solo se non si sovrappongono.
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Nel merito, la Corte ha richiamato il proprio precedente Cass. 15905/2022, affermando che:
“L’esclusione dalla decadenza dai benefici per la piccola proprietà contadina può operare anche in caso di affitto a società, a condizione che essa abbia oggetto agricolo conforme all’art. 2135 c.c. e che i soci siano legati da vincolo familiare entro il terzo grado.”
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In particolare, è sufficiente che la nuova società affittuaria sia composta dai medesimi soggetti, o da soggetti tra loro legati da rapporti familiari, purché venga garantita la continuità della coltivazione diretta.
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Le doglianze dell’Agenzia si fondavano su questioni di fatto (tempistica di ingresso dei soci), non deducibili in Cassazione, mancando vizi logici o giuridici nell’accertamento dei giudici di merito.
5. Commento e rilievi giurisprudenziali
5.1. Sul principio della continuità soggettiva nella conduzione
La pronuncia rafforza un orientamento evolutivo volto a valorizzare la realtà sostanziale del rapporto societario rispetto alla forma giuridica.
Già in Cass. 15905/2022 si affermava la rilevanza dei vincoli familiari anche nell’ambito societario, riconoscendo la possibilità di mantenere le agevolazioni quando la coltivazione permane in ambito familiare o personale.
5.2. Sull’interpretazione restrittiva delle norme agevolative
È principio consolidato (v. Cass. 22885/2021) che le norme agevolative tributarie siano di stretta interpretazione. Tuttavia, tale criterio non può comportare un formalismo cieco, a scapito della sostanza, specie in ambiti dove l’interesse protetto è la continuità della coltivazione agricola diretta.
5.3. Sui termini di impugnazione e sospensioni
La Corte chiarisce con rigore che la sospensione feriale è assorbita da quella straordinaria solo se interamente compresa nel relativo periodo, mentre è autonoma se successiva. Si conferma così il principio di Cass. 10252/2020 e si distingue tra sovrapposizione piena (assorbimento) e successione temporale (cumulo).
6. Conclusioni
La pronuncia si segnala per l’equilibrio tra rigore normativo e attenzione alla realtà imprenditoriale agricola. Viene affermata la legittimità della continuità agevolativa anche in presenza di trasferimenti tra società diverse ma sostanzialmente identiche nella gestione e nella compagine, evitando un’applicazione eccessivamente formalistica delle norme tributarie.
Dal punto di vista processuale, la Cassazione rafforza il principio per cui le sospensioni straordinarie e feriali non si cumulano automaticamente, e richiede un’attenta verifica del calendario processuale, con ricadute pratiche significative per la difesa.
📚 Riferimenti giurisprudenziali
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Cass., Sez. V, 17 luglio 2025, n. 20000 (ord.)
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Cass. civ., Sez. V, 17 maggio 2022, n. 15905
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Cass. civ., Sez. V, 29 maggio 2020, n. 10252
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Cass. civ., Sez. V, 16 aprile 2025, n. 10039
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Cass. civ., Sez. V, 6 febbraio 2023, n. 3598
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Cass., Sez. Un., 25 novembre 2013, n. 26280
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Cass., 14 marzo 2014, n. 5955
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