Giurisprudenza banche

Corte di Appello di Ancona, sez. 1, 09/12/2025, n. 5

Massima – Nei contratti di finanziamento ai consumatori, la verifica dell’usurarietà originaria va condotta con riferimento al costo fisiologico del credito e non può essere costruita mediante l’inclusione della commissione di estinzione anticipata, la quale, in quanto clausola penale di recesso correlata allo scioglimento anticipato del vincolo e non all’ordinaria erogazione e restituzione del capitale, non costituisce voce computabile ai fini del raffronto con il tasso soglia. Ne consegue che, ove il TEG del rapporto e il tasso di mora risultino entrambi inferiori alla soglia, e lo sforamento emerga soltanto nell’ipotesi controfattuale di estinzione anticipata, difetta la prova dell’usura originaria e la domanda di ripetizione dell’indebito va rigettata, con conseguente riespansione della pretesa creditoria per le rate rimaste insolute.


1. La vicenda processuale e il perimetro della decisione

La sentenza della Corte d’Appello di Ancona affronta una controversia in materia di ripetizione dell’indebito originata da due contratti di finanziamento al consumo stipulati nel 2014 e nel 2015. L’attrice in primo grado aveva sostenuto che entrambi i contratti contenessero pattuizioni usurarie, assumendo che il tasso annuo effettivo globale, soprattutto in ipotesi di estinzione anticipata, superasse il tasso soglia vigente e chiedendo, per l’effetto, la restituzione degli interessi illegittimamente corrisposti. Il Tribunale di Fermo, aderendo alle risultanze della consulenza tecnica, aveva accolto la domanda, dichiarato la nullità delle clausole ex art. 1815, secondo comma, c.c., condannato l’intermediario alla restituzione di una modesta somma e, in via speculare, condannato l’attrice e la coobbligata a rifondere alla finanziaria una somma di pari importo, compensando integralmente le spese.

La Corte territoriale ribalta integralmente questo esito. Accoglie l’appello principale dell’intermediario, rigetta la domanda restitutoria proposta dalla cliente, accoglie la domanda riconvenzionale relativa alle rate rimaste insolute e respinge l’appello incidentale degli originari attori, con condanna alle spese di entrambi i gradi. Il nucleo della decisione non ruota attorno a una generica negazione dell’usura, ma a una puntualissima delimitazione delle voci che possono concorrere alla formazione del tasso rilevante.

2. L’ammissibilità dell’appello e la rilevanza metodologica del primo motivo

In via preliminare, la Corte disattende l’eccezione di inammissibilità del gravame, rilevando che l’atto di appello contiene una critica sufficientemente specifica all’iter logico-giuridico seguito dal primo giudice e consente di individuare con chiarezza il dissenso dell’appellante rispetto alla decisione di prime cure. Questo passaggio, pur processuale, ha un rilievo non marginale: la Corte segnala che il vero punto controverso non riguarda una generica opposizione all’accertamento tecnico, ma un preciso errore metodologico attribuito alla sentenza impugnata, vale a dire l’aver assunto quale parametro di verifica un indice costruito includendo la commissione di estinzione anticipata.

La centralità del primo motivo è confermata dal fatto che, una volta accolto, l’intero impianto decisorio del primo grado cade, poiché l’unico presunto sforamento della soglia risulta appunto fondato su quella voce. La questione non è dunque quantitativa, ma qualitativa: stabilire se la penale di estinzione anticipata rientri o meno nel costo del credito rilevante ai fini dell’usura.

3. Il criterio legale del raffronto: TEGM, TEG, TAEG e il problema del parametro di confronto

La Corte richiama la struttura normativa della legge n. 108 del 1996, evidenziando che il sistema antiusura ruota attorno al Tasso Effettivo Globale Medio rilevato trimestralmente per operazioni della stessa natura e al conseguente tasso soglia. In questo quadro, viene ribadito il principio secondo cui il raffronto deve essere condotto tra il dato concreto del rapporto controverso e il dato astratto di sistema espresso dal TEGM della categoria omogenea, nel rispetto del principio di simmetria.

La sentenza dà atto del recente orientamento di legittimità che valorizza il TAEG quale indice espressivo del costo totale del credito per il consumatore e che tende a ricomprendere nel calcolo tutti i costi collegati all’erogazione del credito, ivi compresi quelli assicurativi, in applicazione della primazia della norma primaria sulle Istruzioni della Banca d’Italia. Tuttavia, la Corte di Ancona afferma che, anche a voler assumere l’indicatore più ampio e rigoroso, il risultato non muta nel caso concreto. La CTU, infatti, ha escluso qualsiasi sforamento sia del TEG sia del tasso di mora, tanto nel confronto diretto quanto nel confronto effettuato con la maggiorazione del 2,1% dei TEGM; l’unica ipotesi di superamento emerge esclusivamente nell’eventualità dell’estinzione anticipata.

Questo passaggio è di notevole interesse dogmatico perché mostra che la Corte non fonda la propria decisione su un’opzione formalistica tra TEG e TAEG, ma su una diversa e più radicale premessa: quand’anche si utilizzasse il parametro più inclusivo, la soglia non verrebbe comunque superata se si espunge dal computo la commissione di estinzione anticipata.

4. La commissione di estinzione anticipata e la sua irrilevanza ai fini dell’usura

Il vero fulcro della decisione è la qualificazione giuridica della commissione di estinzione anticipata. La Corte rileva che, secondo la CTU, per entrambi i contratti non vi è alcuno sforamento soglia nel corso fisiologico del rapporto; l’unico superamento si manifesta solo “per tutte le ipotesi di estinzione anticipata” a partire dalla prima rata sino a un determinato momento del piano di ammortamento.

A questo punto la Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui la commissione di estinzione anticipata non è assimilabile né agli interessi corrispettivi né agli interessi moratori. Essa costituisce una clausola penale di recesso, pattuita per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dal vincolo di durata e per compensare il mutuante del venir meno dei vantaggi finanziari programmati. Proprio questa funzione causale la rende, secondo la Corte, estranea al novero delle voci computabili ai fini della verifica dell’usura, perché non attiene al fisiologico flusso di erogazione e rimborso del credito, ma a un evento meramente eventuale, rimesso a una scelta ulteriore del debitore.

Il passaggio è decisivo e merita di essere isolato. La Corte afferma, in sostanza, che il costo dell’estinzione anticipata non può trasformarsi nel criterio di giudizio della liceità originaria del finanziamento, perché appartiene a una diversa dimensione funzionale del rapporto: non al prezzo del credito in quanto tale, ma al costo del suo scioglimento anticipato. Se così non fosse, l’usura verrebbe costruita non sul contenuto fisiologico della pattuizione, ma su una sua possibile evoluzione patologico-volontaria, dipendente da una scelta futura del mutuatario.

5. Usura originaria e costo eventuale: la riaffermazione di un principio di tipicità funzionale

Sotto il profilo sistematico, la sentenza riafferma una distinzione che appare ormai centrale nel diritto dei contratti bancari: la differenza tra costi che ineriscano al sinallagma genetico dell’operazione e costi che si attivano solo al verificarsi di un evento ulteriore ed eventuale. I primi concorrono alla misurazione del prezzo del credito; i secondi no, salvo che l’ordinamento li qualifichi espressamente come componenti necessarie del costo complessivo.

Nel caso di specie, la commissione di estinzione anticipata non è collegata alla mera concessione del credito, ma alla sua cessazione anticipata. Per questa ragione, l’usura non può essere fondata su una proiezione astratta che ipotizzi il verificarsi del recesso del mutuatario e ne trasformi il costo eventuale in un parametro genetico di invalidità. La Corte, in questa prospettiva, compie una scelta di notevole rigore concettuale: rifiuta ogni confusione tra costo fisiologico del finanziamento e costo di disattivazione anticipata del rapporto.

6. Gli effetti sul giudizio di ripetizione e la riespansione della domanda riconvenzionale

Una volta esclusa l’usurarietà dei due contratti, la conseguenza è immediata: viene meno il fondamento della domanda di ripetizione proposta dalla cliente. La Corte rigetta quindi integralmente la pretesa restitutoria e accoglie invece la domanda riconvenzionale dell’intermediario, condannando in solido i debitori al pagamento delle rate ancora insolute. La motivazione precisa che, non operando alcuna compensazione con asseriti crediti derivanti da interessi usurari, il debito residuo deve essere determinato nella sua interezza, in conformità al piano di rimborso contrattuale.

L’esito mostra con chiarezza la portata pratica della questione teorica esaminata. L’inclusione o meno della commissione di estinzione anticipata nel calcolo del tasso non produce soltanto una differenza di metodo, ma determina il passaggio da una pronuncia di nullità parziale del contratto e di ripetizione dell’indebito a una piena conferma della legittimità della pretesa creditoria per le rate non pagate.

7. Il rapporto tra usura e diritto dei consumatori: la sentenza come limite all’espansione del TAEG “ipotetico”

La pronuncia merita particolare attenzione anche in rapporto al diritto del credito ai consumatori. Negli ultimi anni, il TAEG è stato progressivamente valorizzato come indicatore centrale della trasparenza economica del contratto e, in certa giurisprudenza, anche come strumento di misurazione dell’usura sostanziale del costo del credito. La Corte di Ancona non nega questa tendenza, ma ne delimita l’ambito operativo: il TAEG resta un indice del costo totale del credito, non del costo totale di ogni possibile vicenda estintiva del rapporto.

Da questo punto di vista, la sentenza evita una deriva ipotetico-prospettica del giudizio di usura. Se si ammettesse la rilevanza della commissione di estinzione anticipata, la soglia antiusura verrebbe misurata non sul contratto così come destinato normalmente a operare, ma su un’eventualità ulteriore, che può anche non verificarsi mai. La decisione riafferma quindi che il controllo di usurarietà deve restare ancorato a un criterio di effettiva tipicità funzionale del costo.

8. Le spese e il rilievo dell’assorbimento dell’appello incidentale

Coerentemente con il totale accoglimento dell’appello principale, la Corte dichiara assorbito l’appello incidentale relativo alla compensazione delle spese di primo grado e pone a carico degli appellati le spese dell’intero giudizio. Anche questo passaggio è coerente con l’impianto della pronuncia: una volta esclusa integralmente l’usura e accolta la domanda riconvenzionale dell’intermediario, non residua alcuno spazio per una diversa regolazione compensativa, essendo venuto meno il presupposto della soccombenza reciproca che aveva orientato il Tribunale.

9. Considerazioni conclusive

La sentenza della Corte d’Appello di Ancona si segnala per la chiarezza con cui ricostruisce il perimetro della verifica di usurarietà nei finanziamenti ai consumatori, distinguendo con fermezza tra costo fisiologico del credito e costo eventuale di estinzione anticipata. Il principio affermato è di rilievo generale: l’usura originaria non può essere costruita su una voce che svolge la funzione di penale di recesso e che, proprio per questa sua natura, resta estranea al prezzo ordinario del finanziamento.

La decisione è rilevante anche perché si colloca in un’area di frizione tra il crescente rilievo del TAEG nel diritto del credito ai consumatori e la necessità di non dilatare oltre misura il perimetro delle voci rilevanti ai fini dell’usura. La Corte adotta una soluzione di equilibrio: non nega in astratto la centralità del costo totale del credito, ma ne impedisce l’estensione a costi puramente eventuali, che altererebbero la funzione del giudizio di soglia.

Ne risulta una pronuncia tecnicamente solida e sistematicamente utile, idonea a fungere da punto di riferimento in tutte le controversie in cui la parte mutuataria tenti di fondare l’usura esclusivamente sul costo potenziale dell’estinzione anticipata, anziché sul contenuto economico fisiologico del rapporto.


SENTENZA_CORTE_DI_APPELLO_DI_ANCONA_N._5_2026_-_N._R.G._00000955_2023_DEPOSITO_MINUTA_02_01_2026__PUBBLICAZIONE_02_01_2026


Scopri di più da ADICU aps

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri di più da ADICU aps

Abbonati ora per continuare a leggere e avere accesso all'archivio completo.

Continua a leggere