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Cass., Sez. V, ord. 11 agosto 2025, n. 23080

Massima redazionale

Nel processo tributario, la compensazione (anche parziale) delle spese è ammissibile solo in presenza di soccombenza reciproca oppure di gravi ed eccezionali ragioni che devono essere specificamente motivate; non integra soccombenza reciproca il mero rigetto di eccezioni pregiudiziali (tardività, vizi di notifica) a fronte del rigetto nel merito dell’appello. È dunque illegittima la compensazione fondata su una motivazione apparente o illogica. In tali ipotesi, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito ex art. 384 c.p.c., rideterminando direttamente le spese e disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario.


Parole chiave

Spese di lite – Compensazione – Soccombenza reciproca – Gravi ed eccezionali ragioni – Motivazione – Art. 91-92 c.p.c. – Art. 132 c.p.c. – Art. 118 disp. att. c.p.c. – Decisione nel merito ex art. 384 c.p.c. – Distrazione ex art. 93 c.p.c.


Fatti di causa (sintesi)

La società contribuente impugnava una cartella di pagamento (importo euro 1.946,14) emessa a seguito di atto di contestazione per sanzioni amministrative (omessa installazione di misuratori fiscali in sala giochi, anni 2012-2013). La CTP accoglieva il ricorso per difetto di prova della notifica dell’atto prodromico. La CGT di secondo grado rigettava l’appello dell’agente della riscossione ma compensava le spese, motivando che l’“infondatezza delle eccezioni di tardività dell’appello e d’invalidità della notifica della cartella giustifica la compensazione”. La contribuente ricorreva per cassazione denunciando violazione degli artt. 91, 92, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per motivazione inidonea sulla compensazione.


Questioni di diritto

  1. Se la soccombenza in rito su eccezioni pregiudiziali possa di per sé giustificare la compensazione delle spese a fronte di un esito sostanzialmente favorevole ad una sola parte.

  2. Quale sia il contenuto minimo di motivazione richiesto per disporre la compensazione ai sensi dell’art. 92 c.p.c. nel giudizio tributario.

  3. Se, accertata l’illegittimità della compensazione e non occorrendo ulteriori indagini di fatto, la Corte possa decidere nel merito ex art. 384 c.p.c., rideterminando quantum e distrazione.


Ragioni della decisione

a) Regola della soccombenza ed eccezione di compensazione

La Corte riafferma che la regola è la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza; la compensazione è eccezionale e richiede: (i) soccombenza reciproca effettiva (plurime domande contrapposte accolte/rigettate, ovvero accoglimento solo parziale dell’unica domanda); oppure (ii) gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente riferite al caso concreto. Motivazioni stereotipate o illogiche integrano violazione di legge.

b) Inidoneità della “soccombenza in rito” a fondare la compensazione

Il rigetto di eccezioni pregiudiziali (tardività dell’appello, vizi di notifica) non integra “soccombenza reciproca” quando l’esito del grado è il rigetto nel merito dell’impugnazione di una sola parte. Non sussiste, pertanto, quel frazionamento dell’esito che solo consente la compensazione.

c) Vizio motivazionale e correzione in sede di legittimità

Nel caso di specie la motivazione di compensazione è apodittica e contraria ai principi appena richiamati. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte fa applicazione dell’art. 384 c.p.c., cassando la sentenza e decidendo nel merito sulla regolazione delle spese.

d) Rideterminazione delle spese e distrazione

La Suprema Corte condanna in solido l’ente impositore e l’agente della riscossione alla rifusione delle spese di appello in favore della contribuente, liquidate in euro 2.404,00 per compensi, oltre contributo unificato, rimborso forfetario 15% e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Le spese di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 200,00 per esborsi e euro 1.486,00 per compensi, oltre rimborso forfetario 15% e accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.


Principi di diritto (formulazione)

  1. «La compensazione delle spese richiede una espressa e specifica motivazione e può essere disposta solo a fronte di soccombenza reciproca ovvero di gravi ed eccezionali ragioni riferite al caso concreto; non costituisce soccombenza reciproca il rigetto di eccezioni pregiudiziali a fronte del rigetto nel merito dell’appello della controparte.»

  2. «È viziata da violazione di legge la statuizione di compensazione fondata su motivazione apparente o illogica

  3. «Accertata l’illegittimità della compensazione e non occorrendo ulteriori indagini di fatto, la Corte può decidere nel merito ex art. 384 c.p.c., provvedendo direttamente alla liquidazione e alla distrazione delle spese


Osservazioni

La pronuncia rafforza un itinerario giurisprudenziale volto a contenere l’uso improprio della compensazione, esigendo una motivazione “rinforzata” quando si deroga alla regola della soccombenza. Per i giudici tributari: la “soccombenza in rito” su eccezioni preliminari, se non accompagnata da un apprezzabile frazionamento dell’esito, non legittima la compensazione. Per i difensori: in sede di gravame contro la compensazione immotivata, è preferibile impostare motivi per violazione di legge, chiedendo – quando i presupposti siano già in atti – la decisione nel merito sulla rideterminazione delle spese e la distrazione. Per gli enti impositori/ader: la mera formulazione di eccezioni preliminari non crea un “credito” alla compensazione qualora l’esito sostanziale del grado sia a favore della controparte.


Dati redazionali

Corte di cassazione, sezione V civile, ordinanza 11 agosto 2025, n. 23080; Presidente Socci; Relatore Lo Sardo; camera di consiglio 11 luglio 2025; ricorso della contribuente accolto; cassazione della decisione di secondo grado con decisione nel merito sulle spese; condanna solidale di Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione alla rifusione delle spese di appello e di legittimità, con distrazione in favore dei difensori antistatari.


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