Cass., Sez. V, ord. 8 agosto 2025, n. 22934
Massima redazionale
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La notifica via PEC della cartella di pagamento ex art. 26 d.P.R. 602/1973 costituisce disciplina speciale che deroga all’art. 149-bis c.p.c.: è legittimo l’invio dell’atto come duplicato informatico o copia informatica e non è richiesta la firma digitale dell’allegato; eventuali irregolarità sono sanate dal raggiungimento dello scopo (art. 156, co. 2, c.p.c.).
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In tema di IVA, è legittimo il controllo automatizzato e la cartella per omessa (o tardiva e quindi omessa) dichiarazione annuale; tuttavia, entro la “cornice biennale” e ove siano provati i requisiti sostanziali della detrazione, il credito IVA va riconosciuto anche se maturato nell’anno privo di dichiarazione.
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La preclusione di cui all’art. 32, co. 4, d.P.R. 600/1973 sull’inutilizzabilità in giudizio dei documenti opera solo se l’invito è stato formulato in sede amministrativa, in modo specifico e con avvertimento delle conseguenze; non si applica quando la richiesta documentale intervenga durante il processo.
Fatti di causa (sintesi)
La società contribuente impugnava cartella emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 54-bis d.P.R. 633/1972 sulla dichiarazione Mod. Unico 2011 (anno d’imposta 2010), con recupero dell’eccedenza IVA maturata nel 2009 (dichiarazione presentata tardivamente e, dunque, omessa) e irrogazione di sanzioni.
La CTR Lazio respingeva l’appello: (i) notifica PEC ritenuta valida senza firma digitale ai sensi dell’art. 26 d.P.R. 602/1973; (ii) nel merito, indetraibilità del credito 2009; (iii) inutilizzabilità dei documenti prodotti in giudizio per effetto della preclusione ex art. 32, co. 4, d.P.R. 600/1973, a seguito di invito dell’Ufficio del 25.2.2015.
La società ricorreva per cassazione con due motivi. La Corte: dichiara inammissibile il ricorso contro Agenzia Entrate-Riscossione per difetto di legittimazione passiva; rigetta il primo motivo (notifica PEC); accoglie il secondo (merito IVA e preclusione documentale); cassa con rinvio alla CGT di secondo grado del Lazio.
Questioni di diritto
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Se la notifica PEC della cartella richieda la sottoscrizione digitale dell’allegato o sia sufficiente l’osservanza della disciplina speciale dell’art. 26 d.P.R. 602/1973.
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Se, in presenza di dichiarazione omessa per l’anno di maturazione del credito IVA, sia comunque possibile riconoscerne la detrazione nella cornice biennale ove sussistano i requisiti sostanziali.
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Se la preclusione dell’art. 32, co. 4, d.P.R. 600/1973 possa essere opposta quando l’invito a produrre documenti è formulato nel corso del giudizio.
Ragioni della decisione
a) Notifica PEC della cartella
La Corte ricostruisce il quadro normativo: l’art. 26 d.P.R. 602/1973 consente la notifica via PEC «con le modalità del d.P.R. 68/2005» e esclude l’applicazione dell’art. 149-bis c.p.c.. L’atto può essere trasmesso come duplicato informatico oppure come copia per immagine dell’originale cartaceo; la firma digitale dell’allegato non è necessaria. In ogni caso, la proposizione del ricorso sana ex art. 156 c.p.c. eventuali vizi di notificazione per raggiungimento dello scopo. Ne consegue il rigetto del motivo sulla notifica.
b) Credito IVA e controllo automatizzato
Richiamati i principi di neutralità dell’IVA, la Corte afferma che, pur essendo ammesso il ricorso al controllo automatizzato e l’iscrizione a ruolo in caso di omessa dichiarazione annuale, il credito maturato nell’anno privo di dichiarazione può essere detratto se: (i) esercitato entro il termine per la dichiarazione del secondo anno successivo (cornice biennale); (ii) sussistono i requisiti sostanziali (operazioni imprenditoriali imponibili, soggettività passiva, effettività dell’imposta sugli acquisti). La CTR ha errato nell’affermare in termini assoluti l’indetraibilità del credito del 2009.
c) Preclusione documentale ex art. 32, co. 4
La sanzione di inutilizzabilità dei documenti prodotti in giudizio presuppone che, in sede amministrativa, l’Amministrazione abbia rivolto al contribuente un invito specifico e puntuale a esibire gli atti, con espresso avvertimento delle conseguenze dell’inottemperanza. Nel caso di specie, l’invito è intervenuto durante il processo di primo grado; pertanto la preclusione non è operante. La CTR ha dunque mal applicato l’art. 32, co. 4.
Principi di diritto (formulazione)
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«La notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC ai sensi dell’art. 26 d.P.R. 602/1973 non richiede la firma digitale dell’allegato, potendo l’atto essere trasmesso come duplicato informatico o copia informatica; l’eventuale irritualità è sanata dal raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c..»
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«In caso di omessa dichiarazione annuale IVA, fermo il controllo automatizzato, l’eccedenza d’imposta maturata nell’anno privo di dichiarazione va riconosciuta se esercitata entro la cornice biennale e se risultano provati i requisiti sostanziali della detrazione.»
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«La preclusione di cui all’art. 32, co. 4, d.P.R. 600/1973 richiede un invito all’esibizione in fase amministrativa, specifico e corredato da avvertimento; non opera quando la richiesta documentale sia formulata nel corso del giudizio.»
Osservazioni
La pronuncia offre un tracciato chiaro su tre piani:
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Processuale-notificatorio: la disciplina speciale dell’art. 26 d.P.R. 602/1973 evita sovrapposizioni con l’art. 149-bis c.p.c. e circoscrive il contenzioso su vizi formali di PEC, valorizzando la funzionalità della notifica e la sanatoria per raggiungimento dello scopo.
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Sostanziale-IVA: si conferma l’approccio sostanzialistico alla detrazione; il giudice di merito deve verificare in concreto i presupposti dell’eccedenza, evitando automatismi preclusivi fondati sulla sola omissione dichiarativa.
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Istruttorio: l’art. 32 è strumento di leale collaborazione; la preclusione è eccezionale e richiede il rispetto rigoroso della sequenza informativa, con onere probatorio sull’Ufficio.
Ricadute operative
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Difensori del contribuente: in liti IVA da 36-bis, documentare i requisiti sostanziali della detrazione e presidiare il rispetto della cornice biennale; eccepire l’inesistenza dei presupposti della preclusione ex art. 32 se l’invito è sopravvenuto in giudizio o privo di avvertimenti.
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Uffici: utilizzare la PEC secondo lo schema dell’art. 26; in sede precontenziosa, formulare inviti specifici con avvertimenti espressi sull’inutilizzabilità, così da rendere effettiva la preclusione.
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Giudici tributari: distinguere tra irregolarità sanabili della notifica e invalidità; nel merito, privilegiare l’accertamento sostanziale della spettanza del credito e verificare in concreto i presupposti della preclusione documentale.
Dati redazionali
Corte di cassazione, Sezione V, ordinanza 8 agosto 2025, n. 22934 – Presidente Tania Hmeljak; Relatore Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera – Camera di consiglio 26 giugno 2025 – Inammissibilità del ricorso verso Agenzia Entrate-Riscossione; rigetto del primo motivo; accoglimento del secondo; cassazione con rinvio alla CGT di secondo grado del Lazio, anche per le spese.

