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La nuova “rottamazione quinquies”, prevista nell’ambito delle misure di deflazione del contenzioso tributario e di sostegno alla riscossione

La nuova “rottamazione quinquies”, prevista nell’ambito delle misure di deflazione del contenzioso tributario e di sostegno alla riscossione, rappresenta un’ulteriore evoluzione degli strumenti agevolativi che consentono ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione debitoria con l’Agente della riscossione. Si tratta di una misura straordinaria, rivolta a facilitare il recupero dei crediti erariali, contemperando l’interesse fiscale con la capacità contributiva del debitore, e sarà regolata con ogni probabilità da un nuovo decreto legislativo di attuazione, in coerenza con l’art. 3 dello Statuto del contribuente e i principi di effettività, proporzionalità e progressività.


1. Finalità e principi generali della “rottamazione quinquies”

La “rottamazione quinquies” si pone in linea di continuità con le precedenti definizioni agevolate (ex D.L. n. 119/2018, n. 34/2019 e D.L. n. 17/2022), ma introduce nuove condizioni più flessibili e maggiormente calibrate alle esigenze di micro-debitori e famiglie a basso ISEE.
L’obiettivo dichiarato è duplice:

  • da un lato, ridurre il carico pendente del ruolo, snellendo il portafoglio crediti inesigibili dell’Agente della riscossione;

  • dall’altro, offrire ai contribuenti la possibilità di sanare le pendenze senza sanzioni e interessi di mora, a fronte del pagamento delle sole somme capitali e degli interessi “legali” o “agevolati”.


2. Struttura della sanatoria: caratteristiche principali

A. Rata minima da 100 euro e piano semplificato sotto i 5.000 euro

Una delle principali novità riguarda l’introduzione di:

  • una rata minima di 100 euro, al fine di evitare l’eccessiva frammentazione dei versamenti in “micropagamenti”, ritenuti inefficienti sotto il profilo amministrativo;

  • per i debiti fino a 5.000 euro complessivi, è previsto un piano di pagamento abbreviato, verosimilmente entro un massimo di 4 rate annuali, con scadenze fisse, per agevolare la chiusura rapida dei micro-debiti.

B. Eliminazione di sanzioni e interessi di mora

Come nelle precedenti edizioni della rottamazione, i debitori potranno estinguere i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione:

  • senza corrispondere le sanzioni amministrative (art. 1, c. 184, L. 197/2022);

  • senza gli interessi di mora (ex art. 30 D.P.R. n. 602/1973);

  • versando solo la quota capitale e gli interessi legali sul debito principale.


3. Il “ticket di ingresso” e il contrasto alle adesioni strumentali

Per evitare l’utilizzo strumentale della sanatoria come mero escamotage dilatorio – al solo scopo di sospendere le procedure esecutive in atto (fermi amministrativi, pignoramenti, ipoteche) – si ipotizza l’introduzione di un meccanismo di “ticket d’ingresso”.
Tale misura potrebbe prevedere:

  • il versamento obbligatorio anticipato della prima rata entro una data fissa per rendere efficace l’adesione;

  • la decadenza automatica in caso di omesso o tardivo pagamento iniziale, con riattivazione immediata delle azioni esecutive;

  • la non reiterabilità dell’adesione in caso di esclusione o decadenza, per evitare abusi seriali.


4. Platea dei beneficiari e carichi esclusi

A. Soggetti ammessi

Potranno accedere alla nuova rottamazione:

  • persone fisiche e giuridiche, titolari di partita IVA o meno, anche decadute da precedenti rottamazioni;

  • contribuenti con carichi iscritti a ruolo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 (limiti temporali da definire con decreto attuativo);

  • anche soggetti con rateazioni decadute, purché in regola con il versamento del ticket iniziale.

B. Carichi esclusi

Rimarranno esclusi dalla definizione agevolata, salvo espressa previsione normativa:

  • risorse proprie dell’Unione Europea (IVA all’importazione, dazi doganali);

  • somme recuperate per aiuti di Stato illegittimi;

  • sanzioni penali tributarie o accessorie penali;

  • carichi relativi a sentenze passate in giudicato con condanne penali per frodi fiscali o false fatturazioni.


5. Maggiore tolleranza sui pagamenti saltati

Una significativa novità attesa riguarda l’introduzione di un margine di tolleranza per i ritardi nei pagamenti delle rate:

  • verosimilmente si prevede che la decadenza dal beneficio si verifichi solo in caso di mancato pagamento di due rate consecutive, anche non consecutive;

  • potrebbe essere introdotto un termine di “tolleranza tecnica” di 5 giorni rispetto alla scadenza prevista, prima di attivare gli strumenti esecutivi;

  • eventuali rate saltate potranno essere recuperate nel termine di legge, purché non superino il limite massimo fissato dal decreto.


6. Implicazioni sulle altre misure fiscali: quoziente familiare e ISEE

La rottamazione quinquies si inserisce in un quadro più ampio di revisione delle politiche fiscali e sociali, che include:

  • l’introduzione sperimentale del quoziente familiare (in luogo delle detrazioni per carichi familiari), per parametrare le agevolazioni fiscali alla reale capacità contributiva del nucleo familiare;

  • l’estensione dell’ISEE quale criterio di selezione della platea agevolabile in alcune forme di definizione fiscale (es. per accesso a piani di rateizzazione agevolati per debiti inferiori ai 5.000 euro).

Tali strumenti, se integrati alla rottamazione, possono garantire un sistema più equo e aderente al principio costituzionale di progressività dell’imposizione (art. 53 Cost.).


7. Conclusione e osservazioni giuridiche

La “rottamazione quinquies” si configura come un istituto di definizione agevolata di natura eccezionale, fondato su una logica di composizione consensuale del debito fiscale.
Dal punto di vista giuridico, essa si colloca nell’alveo degli strumenti di diritto tributario speciale e trova fondamento:

  • nella discrezionalità legislativa in materia di riscossione e di bilanciamento tra interessi pubblici (recupero crediti) e privati (sostenibilità del debito);

  • nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, che ha in più occasioni ritenuto legittime tali misure ove giustificate da esigenze straordinarie (crisi economiche, emergenze sistemiche, ecc.);

  • nei principi comunitari, purché non si generino discriminazioni indebite e sia garantita la trasparenza.

La futura disciplina attuativa dovrà garantire la certezza normativa, la compatibilità con le regole europee, la non elusività del sistema, e la tutela dei contribuenti in buona fede, evitando che i debitori strutturalmente evasori possano accedere a strumenti premiali senza un effettivo cambio di condotta fiscale.

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