Diffusione di foto private e revenge porn: i limiti della punibilità alla luce della sentenza n. 867/2025 del Tribunale di Trieste
La sentenza n. 867/2025 del Tribunale di Trieste affronta con profondità interpretativa una questione particolarmente sensibile e attuale: quando la diffusione non consensuale di immagini private costituisca “revenge porn” ai sensi dell’art. 612-ter c.p., introdotto con la legge n. 69/2019 (“Codice Rosso”), e quando invece si configuri un diverso reato, eventualmente meno grave.
1. La cornice normativa: cos’è il revenge porn
L’art. 612-ter c.p. punisce chiunque diffonde, consegna, cede, pubblica o invia immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, con la specifica finalità di recare loro un danno. La norma trova fondamento nei principi di autodeterminazione, riservatezza e tutela della dignità sessuale della persona (artt. 2, 3, 13 e 21 Cost.).
L’aggravante è prevista se il fatto è commesso da un ex partner o nell’ambito di una relazione affettiva pregressa, anche cessata, a tutela delle vittime di violenza psicologica post-rottura.
2. Il fatto: la foto non era sessualmente esplicita
Nel caso esaminato dal Tribunale di Trieste, l’imputato aveva diffuso via social una foto privata dell’ex compagna, senza il suo consenso, al termine della relazione. Tuttavia, la foto – pur essendo chiaramente intima e lesiva della dignità – non mostrava atti sessuali né nudità integrale, ma un momento di vita domestica privata, contestualizzato con minacce verbali e offese.
Il P.M. aveva ipotizzato il reato di cui all’art. 612-ter c.p., ma il Tribunale ha rigettato questa qualificazione, ritenendo non integrato il requisito della “esplicita sessualità” dell’immagine.
3. Il principio affermato: non tutto è revenge porn
Secondo la motivazione della sentenza:
“La ratio dell’art. 612-ter c.p. è la tutela della libertà sessuale nel suo nucleo più intimo, il che richiede una rappresentazione inequivocabile di atti sessuali o di nudità esplicita. Laddove la dimensione sessuale sia solo evocata o suggerita, il fatto può essere punito con altre fattispecie, ma non con la sanzione specifica prevista per il revenge porn.”
Questo orientamento – che si allinea alla Cassazione penale n. 27471/2021 – esclude l’applicazione automatica dell’art. 612-ter alle foto “intime” ma non pornografiche, e impone un vaglio rigoroso della natura e del contenuto visivo dell’immagine.
4. La paura come strumento di violenza: minacce e pressioni
Parallelamente, la sentenza riconosce la natura persecutoria e vessatoria del comportamento complessivo dell’imputato, che aveva accompagnato la diffusione dell’immagine con una condotta reiterata di minacce, pressioni e intimidazioni verbali.
Pur non integrando il reato di revenge porn, il Tribunale ha riconosciuto la configurabilità di:
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Minaccia grave (art. 612 c.p.);
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Diffamazione aggravata (art. 595 comma 3 c.p.);
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E ha condannato l’imputato a una pena detentiva sospesa e al risarcimento del danno non patrimoniale alla vittima (in via equitativa: €5.000).
Il giudice ha inoltre sottolineato come la costante intimidazione esercitata anche tramite social network abbia avuto effetti di disgregazione sociale e psicologica sulla vittima, evocando i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di violenza domestica e cyberstalking (Cass. pen. n. 39598/2022).
5. Il problema della definizione legale: lacune e criticità
Questa pronuncia apre un interrogativo rilevante: è sufficiente l’attuale definizione di revenge porn a tutelare le vittime di abusi digitali e violazioni della privacy? La sentenza evidenzia che molte condotte gravi, denigratorie e potenzialmente traumatiche restano fuori dall’ambito dell’art. 612-ter solo perché le immagini non superano il test della “esplicita sessualità”.
In dottrina si è già da tempo proposto di riformare la norma includendo le immagini “intimamente denigratorie” anche se non necessariamente sessuali (si veda: G. Fiandaca – E. Musco, “Diritto penale. Parte speciale”, 2022; e C. Casonato, “La protezione dei dati sensibili nel contesto digitale”, Giappichelli, 2023).
6. Conclusione: verso una tutela integrata della dignità digitale
La sentenza n. 867/2025 rappresenta un precedente importante per delimitare il perimetro del revenge porn, ma lascia aperta una zona grigia giuridica. Non tutte le forme di vendetta o esposizione pubblica post-rottura rientrano nell’art. 612-ter, ma ciò non significa che siano lecite o penalmente irrilevanti.
È essenziale rafforzare:
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la consapevolezza giuridica dei cittadini sull’uso delle immagini private;
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la formazione delle forze dell’ordine e degli operatori giudiziari su reati digitali e relazionali;
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l’evoluzione della normativa verso una tutela più ampia e coerente della dignità digitale.
In attesa di una riforma legislativa, questa giurisprudenza invita gli interpreti a non forzare le tipizzazioni penali, ma a utilizzare l’intero spettro delle norme vigenti per garantire giustizia e risarcimento alle vittime.
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