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L’accesso alle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) da parte di persone affette da morbo di Alzheimer

L’accesso alle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) da parte di persone affette da morbo di Alzheimer rappresenta uno dei temi più delicati e controversi in ambito sociosanitario. In particolare, il nodo centrale è chi deve pagare la retta: i familiari, il paziente o lo Stato? Una recente giurisprudenza ha ribadito un principio fondamentale: se prevalgono le cure sanitarie, la retta deve essere interamente a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).


? Il principio stabilito: paga lo Stato, non i parenti

Il punto centrale della pronuncia (Tribunale civile, ordinanza 2025) riguarda l’affermazione secondo cui, in presenza di patologie gravi e degenerative come l’Alzheimer, la prestazione sanitaria prevale su quella meramente assistenziale. Questo comporta che:

La retta deve essere integralmente coperta dal Servizio Sanitario Nazionale, anche se il paziente si trova in RSA.

In altre parole, se la degenza ha natura sanitaria (e non meramente sociale), non può essere fatta ricadere sui parenti la responsabilità economica.


⚖️ Il caso: una figlia contro il Comune

Nel caso concreto, una figlia aveva ricevuto una richiesta di pagamento da parte del Comune per le rette dovute dalla madre, affetta da Alzheimer e ricoverata in una RSA. La richiesta si basava sulla presunta firma di impegno morale all’atto dell’ingresso nella struttura. La figlia ha fatto ricorso, sostenendo che:

  • la madre era non autosufficiente e necessitava di assistenza sanitaria continuativa;

  • l’impegno alla compartecipazione alle spese era stato sottoscritto senza reale informazione sui diritti spettanti;

  • il diritto all’assistenza sanitaria gratuita non può essere eluso da atti unilaterali o clausole imposte.

Il Tribunale ha dato ragione alla figlia, ribadendo che:

“In presenza di una patologia come l’Alzheimer, cronica e altamente invalidante, il ricovero ha natura prevalentemente sanitaria, e l’onere economico non può essere riversato sui familiari.”


? Cure sanitarie vs assistenza: la Cassazione è chiara

La giurisprudenza di Cassazione ha tracciato ormai una linea costante e netta:

  • Cass. civ. n. 4558/2012

  • Cass. civ. n. 22776/2016

  • Cass. civ. n. 19062/2020

In tutte queste pronunce, la Suprema Corte ha affermato che le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale (come quelle per malati di Alzheimer), anche se fornite in strutture residenziali, devono essere interamente a carico del SSN, ex art. 32 Cost. e art. 1 del D.Lgs. 502/1992.

Anche la Corte costituzionale, con sentenza n. 203/2013, ha sottolineato che la distinzione tra prestazioni sanitarie e sociali non può servire ad eludere l’obbligo pubblico di garantire la tutela della salute per patologie gravi e irreversibili.


✍️ Le firme dei parenti non valgono

Un punto centrale è quello delle dichiarazioni firmate dai familiari all’ingresso del paziente in RSA. Spesso si tratta di:

  • moduli standard forniti dal Comune o dalla struttura;

  • impegni a “compartecipare alle spese”;

  • dichiarazioni di “impegno morale” o di “presa in carico volontaria”.

Tuttavia, secondo la giurisprudenza:

“Tali dichiarazioni non hanno valore giuridicamente vincolante, se non supportate da un consenso libero, informato e consapevole, e soprattutto non possono derogare a un diritto soggettivo tutelato dalla Costituzione.”

In altre parole, l’obbligo dello Stato a farsi carico delle cure sanitarie prevale sempre su ogni accordo privato.


? Rimborsi e retroattività

Un aspetto molto rilevante è la possibilità di ottenere il rimborso delle somme già pagate, qualora la retta fosse stata impropriamente imposta. La giurisprudenza riconosce:

  • la possibilità di richiedere la restituzione delle somme versate negli ultimi dieci anni, in base all’art. 2033 c.c. (indebito oggettivo);

  • la legittimità di agire contro il Comune o l’ASL, se hanno imposto la retta in violazione dei principi sopra indicati.

Per ottenere il rimborso è spesso necessario:

  • documentare la natura sanitaria prevalente del ricovero (es. cartella clinica, diagnosi, terapia farmacologica);

  • dimostrare che il pagamento è avvenuto senza consapevolezza dell’illegittimità;

  • promuovere un ricorso ordinario civile o un’azione di accertamento negativo del debito.


? Precedenti giurisprudenziali a favore

  • Cass. Civ., Sez. Unite, n. 4558/2012: le RSA che ospitano soggetti non autosufficienti offrono prestazioni sanitarie a carico del SSN.

  • Cass. Civ., n. 22776/2016: il criterio è la prevalenza del bisogno sanitario rispetto a quello assistenziale.

  • Cass. Civ., n. 19062/2020: la richiesta di pagamento ai familiari è illegittima se non fondata su base patrimoniale del paziente.

  • Trib. Mantova, 2021: ordinanza di condanna del Comune alla restituzione delle somme versate dai familiari di un malato di Alzheimer.


? Conclusione

La giurisprudenza più recente afferma chiaramente che i malati di Alzheimer ricoverati in RSA hanno diritto all’assistenza sanitaria gratuita, se le cure necessarie sono di natura sanitaria e non meramente sociale. Di conseguenza:

  • non è dovuta la retta da parte dei familiari, nemmeno in parte;

  • eventuali firme di impegno economico non hanno valore vincolante;

  • è possibile richiedere il rimborso delle somme già versate.


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