Il tema del bonifico truffa è divenuto sempre più centrale nel contenzioso bancario
Il tema del bonifico truffa è divenuto sempre più centrale nel contenzioso bancario e nella giurisprudenza recente, alla luce dell’aumento esponenziale delle frodi telematiche e del crescente utilizzo dei bonifici istantanei. La questione chiave è: quando la banca è tenuta a rimborsare e quando no? Il diritto dell’utente alla restituzione delle somme dipende dalla natura dell’operazione (autorizzata o meno), dalla diligenza dell’utente e dagli obblighi imposti alle banche dal D.lgs. 11/2010, che recepisce la Direttiva europea PSD2.
🔹 1. Cos’è e come funziona un bonifico istantaneo
Il bonifico istantaneo SEPA (SCT Inst) è un trasferimento elettronico di fondi che:
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avviene in tempo reale (entro 10 secondi),
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è irrevocabile subito dopo l’autorizzazione,
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si basa su un sistema automatizzato che non consente interventi umani di blocco post-autorizzazione,
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può essere effettuato 24/7 anche nei giorni festivi.
🧩 È proprio la natura irrevocabile del bonifico istantaneo a renderlo uno strumento spesso usato nelle truffe, dove il raggiro precede un’azione “volontaria” dell’utente, con effetti definitivi.
🔹 2. Controllo IBAN-beneficiario: cosa cambia?
A differenza di altri Paesi europei, in Italia non è ancora obbligatorio il sistema di verifica automatica dell’abbinamento nome – IBAN (cosiddetto “confirmation of payee”), che permetterebbe di segnalare incongruenze tra l’intestatario e il conto del beneficiario prima dell’invio del bonifico.
Il mancato obbligo di tale controllo:
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espone il cliente a maggiori rischi in caso di frode,
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limita la responsabilità della banca, che non è tenuta a verificare l’identità del beneficiario.
📌 In assenza di errore tecnico o violazione normativa da parte dell’istituto, il cliente è ritenuto responsabile della verifica dei dati inseriti.
🔹 3. Quando la banca non è tenuta al rimborso
➤ Se il bonifico è autorizzato dal cliente, la banca non risponde, anche se l’operazione è frutto di una truffa.
Questo principio è ribadito da:
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Cass. civ. Sez. I, 28 marzo 2023, n. 8727: “se il cliente ha autorizzato volontariamente il pagamento, anche se indotto in errore da una frode (es. phishing), l’operazione è valida e la banca non è obbligata al rimborso”.
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ABF – Arbitro Bancario Finanziario, decisione n. 21806/2021: “l’istituto non è tenuto a risarcire operazioni correttamente autorizzate dal cliente, salvo violazione di obblighi informativi o di sicurezza”.
Il concetto chiave è: l’operazione è regolarmente eseguita, anche se originata da un raggiro, quindi la responsabilità non è della banca.
🔹 4. Differenza tra operazione autorizzata e non autorizzata
| Tipo di operazione | Rimborso dovuto? | Condizione |
|---|---|---|
| Autorizzata (es. phishing, truffa via email, finta fattura) | ❌ NO | Il cliente ha inserito consapevolmente PIN o credenziali |
| Non autorizzata (es. hackeraggio, malware, furto di credenziali) | ✅ SÌ | Se il cliente ha adottato tutte le misure di sicurezza previste |
In caso di operazione non autorizzata, la banca deve rimborsare immediatamente l’importo, salvo dimostri con prova certa:
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che l’operazione è stata autenticata correttamente,
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che il cliente ha agito con dolo o colpa grave (art. 10 D.lgs. 11/2010).
🔹 5. Come proteggersi dalle truffe sui bonifici
✅ Verifica sempre:
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L’esatto IBAN e l’intestatario,
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La correttezza del sito web e dell’indirizzo email del beneficiario,
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Le richieste di variazione IBAN ricevute via email (man-in-the-middle).
✅ Non autorizzare mai:
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Accessi remoti via software (Anydesk, TeamViewer) su richiesta di presunti operatori bancari,
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Operazioni sotto pressione o fretta (social engineering).
✅ Attiva notifiche SMS o App, verifica movimenti in tempo reale e non condividere codici OTP.
🔹 In sintesi: la banca rimborsa?
| Situazione | Rimborso? | Normativa di riferimento |
|---|---|---|
| Bonifico istantaneo autorizzato dal cliente truffato | ❌ NO | Cass. 8727/2023, D.lgs. 11/2010 |
| Bonifico fraudolento non autorizzato dal cliente | ✅ SÌ | Art. 10 e 12 D.lgs. 11/2010 |
| Bonifico verso IBAN errato (ma inserito dal cliente) | ❌ NO | ABF 11243/2022 |
| Bonifico con errori causati dalla banca | ✅ SÌ | Responsabilità contrattuale |
🔹 Cosa fare in caso di truffa
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Blocca subito il conto e segnala alla banca.
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Presenta denuncia alla Polizia Postale.
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Invia reclamo formale alla banca entro 13 mesi (art. 10, co. 1 D.lgs. 11/2010).
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In caso di diniego, puoi rivolgerti:
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All’ABF (gratuito e veloce),
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Al Giudice ordinario (soprattutto per somme rilevanti).
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📚 Normativa e giurisprudenza
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Direttiva UE 2015/2366 (PSD2)
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D.lgs. 11/2010, artt. 7–13
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Cass. civ. Sez. I, n. 8727/2023
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ABF, Collegio di Milano, n. 11243/2022
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Corte di Giustizia UE, causa C-287/22
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