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Il tema del bonifico truffa è divenuto sempre più centrale nel contenzioso bancario

Il tema del bonifico truffa è divenuto sempre più centrale nel contenzioso bancario e nella giurisprudenza recente, alla luce dell’aumento esponenziale delle frodi telematiche e del crescente utilizzo dei bonifici istantanei. La questione chiave è: quando la banca è tenuta a rimborsare e quando no? Il diritto dell’utente alla restituzione delle somme dipende dalla natura dell’operazione (autorizzata o meno), dalla diligenza dell’utente e dagli obblighi imposti alle banche dal D.lgs. 11/2010, che recepisce la Direttiva europea PSD2.


🔹 1. Cos’è e come funziona un bonifico istantaneo

Il bonifico istantaneo SEPA (SCT Inst) è un trasferimento elettronico di fondi che:

  • avviene in tempo reale (entro 10 secondi),

  • è irrevocabile subito dopo l’autorizzazione,

  • si basa su un sistema automatizzato che non consente interventi umani di blocco post-autorizzazione,

  • può essere effettuato 24/7 anche nei giorni festivi.

🧩 È proprio la natura irrevocabile del bonifico istantaneo a renderlo uno strumento spesso usato nelle truffe, dove il raggiro precede un’azione “volontaria” dell’utente, con effetti definitivi.


🔹 2. Controllo IBAN-beneficiario: cosa cambia?

A differenza di altri Paesi europei, in Italia non è ancora obbligatorio il sistema di verifica automatica dell’abbinamento nome – IBAN (cosiddetto “confirmation of payee”), che permetterebbe di segnalare incongruenze tra l’intestatario e il conto del beneficiario prima dell’invio del bonifico.

Il mancato obbligo di tale controllo:

  • espone il cliente a maggiori rischi in caso di frode,

  • limita la responsabilità della banca, che non è tenuta a verificare l’identità del beneficiario.

📌 In assenza di errore tecnico o violazione normativa da parte dell’istituto, il cliente è ritenuto responsabile della verifica dei dati inseriti.


🔹 3. Quando la banca non è tenuta al rimborso

➤ Se il bonifico è autorizzato dal cliente, la banca non risponde, anche se l’operazione è frutto di una truffa.

Questo principio è ribadito da:

  • Cass. civ. Sez. I, 28 marzo 2023, n. 8727: “se il cliente ha autorizzato volontariamente il pagamento, anche se indotto in errore da una frode (es. phishing), l’operazione è valida e la banca non è obbligata al rimborso”.

  • ABF – Arbitro Bancario Finanziario, decisione n. 21806/2021: “l’istituto non è tenuto a risarcire operazioni correttamente autorizzate dal cliente, salvo violazione di obblighi informativi o di sicurezza”.

Il concetto chiave è: l’operazione è regolarmente eseguita, anche se originata da un raggiro, quindi la responsabilità non è della banca.


🔹 4. Differenza tra operazione autorizzata e non autorizzata

Tipo di operazione Rimborso dovuto? Condizione
Autorizzata (es. phishing, truffa via email, finta fattura) ❌ NO Il cliente ha inserito consapevolmente PIN o credenziali
Non autorizzata (es. hackeraggio, malware, furto di credenziali) ✅ SÌ Se il cliente ha adottato tutte le misure di sicurezza previste

In caso di operazione non autorizzata, la banca deve rimborsare immediatamente l’importo, salvo dimostri con prova certa:

  • che l’operazione è stata autenticata correttamente,

  • che il cliente ha agito con dolo o colpa grave (art. 10 D.lgs. 11/2010).


🔹 5. Come proteggersi dalle truffe sui bonifici

Verifica sempre:

  • L’esatto IBAN e l’intestatario,

  • La correttezza del sito web e dell’indirizzo email del beneficiario,

  • Le richieste di variazione IBAN ricevute via email (man-in-the-middle).

Non autorizzare mai:

  • Accessi remoti via software (Anydesk, TeamViewer) su richiesta di presunti operatori bancari,

  • Operazioni sotto pressione o fretta (social engineering).

Attiva notifiche SMS o App, verifica movimenti in tempo reale e non condividere codici OTP.


🔹 In sintesi: la banca rimborsa?

Situazione Rimborso? Normativa di riferimento
Bonifico istantaneo autorizzato dal cliente truffato ❌ NO Cass. 8727/2023, D.lgs. 11/2010
Bonifico fraudolento non autorizzato dal cliente ✅ SÌ Art. 10 e 12 D.lgs. 11/2010
Bonifico verso IBAN errato (ma inserito dal cliente) ❌ NO ABF 11243/2022
Bonifico con errori causati dalla banca ✅ SÌ Responsabilità contrattuale

🔹 Cosa fare in caso di truffa

  1. Blocca subito il conto e segnala alla banca.

  2. Presenta denuncia alla Polizia Postale.

  3. Invia reclamo formale alla banca entro 13 mesi (art. 10, co. 1 D.lgs. 11/2010).

  4. In caso di diniego, puoi rivolgerti:

    • All’ABF (gratuito e veloce),

    • Al Giudice ordinario (soprattutto per somme rilevanti).


📚 Normativa e giurisprudenza

  • Direttiva UE 2015/2366 (PSD2)

  • D.lgs. 11/2010, artt. 7–13

  • Cass. civ. Sez. I, n. 8727/2023

  • ABF, Collegio di Milano, n. 11243/2022

  • Corte di Giustizia UE, causa C-287/22


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