La decadenza ex art. 1957 c.c. nelle fideiussioni a garanzia di debiti di impresa in crisi: la Corte d’Appello di Genova chiarisce il dies a quo in caso di concordato preventivo
La pronuncia della Corte d’Appello di Genova offre un contributo particolarmente significativo in materia di fideiussione e di rapporti tra disciplina civilistica dell’art. 1957 c.c. e procedure concorsuali, individuando con decisione netta il momento dal quale decorre il termine semestrale di decadenza dell’azione del creditore nei confronti del fideiussore. La decisione assume rilievo non solo per la specifica vicenda, ma anche per la sua portata sistematica e per l’allineamento a un recente orientamento della Corte di Cassazione.
1. Il quadro della controversia
La vicenda processuale trae origine da un decreto ingiuntivo con cui la banca creditrice aveva richiesto il pagamento, al debitore principale e al garante, di oltre 180.000 euro, derivanti dal saldo di un conto corrente, da un finanziamento chirografario e da un mutuo. Il fideiussore aveva proposto opposizione articolando diverse eccezioni:
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nullità della fideiussione in quanto conforme allo schema ABI;
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nullità della clausola di deroga all’art. 1957 c.c. poiché si trattava di contratto concluso da consumatore;
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sopravvenuta decadenza del credito garantito ex art. 1957 c.c.;
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violazione dell’art. 1956 c.c. per aggravamento del rischio;
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nullità della garanzia per presunta usura del rapporto principale.
Il Tribunale aveva rigettato tutte le eccezioni e confermato il decreto ingiuntivo. L’appello si fondava, tra l’altro, sulla violazione dell’art. 1957 c.c., assumendo che il creditore avesse proposto il ricorso monitorio oltre il termine semestrale decorrente – secondo l’appellante – dalla data della domanda di concordato preventivo del debitore principale.
2. La questione centrale: quando si considera “scaduta” l’obbligazione principale?
Il nodo interpretativo risiedeva nella determinazione del dies a quo del termine decadenziale di sei mesi previsto dall’art. 1957 c.c. per l’esercizio dell’azione nei confronti del fideiussore.
La norma impone che il creditore, “entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale”, debba “proporre le sue istanze contro il debitore”, pena la decadenza dalla garanzia.
La Corte d’Appello affronta la questione muovendo dal coordinamento tra il diritto civile e la disciplina concorsuale. In particolare, richiama il combinato disposto degli articoli 169 e 55 legge fallimentare, applicabili anche al concordato preventivo:
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art. 169 l.fall.: stabilisce che alla data della domanda di concordato si applicano le norme dettate per il fallimento, tra cui l’art. 55.
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art. 55, comma 2, l.fall.: prevede che i debiti pecuniari si considerano scaduti alla data della dichiarazione di fallimento.
Dunque, per effetto del rinvio, anche nel concordato preventivo i debiti si considerano “scaduti” al momento della presentazione della domanda di concordato.
3. La motivazione della Corte
La Corte d’Appello adotta un’impostazione coerente con l’orientamento espresso dalla Suprema Corte nel 2025, secondo cui il termine semestrale di decadenza previsto dall’art. 1957 c.c. decorre, in caso di concordato preventivo, dalla data di presentazione della domanda e non da quella – ben più tardiva – della risoluzione o della successiva decadenza dal beneficio del termine comunicata dal creditore.
Questo perché:
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È in quel momento che il debito diventa “scaduto” ai fini concorsuali, rendendo attuale la funzione di protezione del fideiussore contro inerzie ingiustificate del creditore.
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La ratio dell’art. 1957 c.c. è quella di evitare che il fideiussore rimanga esposto all’aggravamento del debito per inerzia del creditore, che deve attivarsi “al primo manifestarsi dell’inadempimento”.
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Il concordato preventivo segna un momento inequivocabile di crisi irreversibile dell’impresa: il creditore non può attendere oltre per tutelare la propria posizione.
Nella fattispecie, la domanda di concordato preventivo era stata depositata il 16 maggio 2018, mentre il ricorso per ingiunzione era stato proposto solo nel novembre 2019: ben oltre il semestre.
Di conseguenza, la Corte:
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dichiara la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione;
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revoca il decreto ingiuntivo;
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compensa integralmente le spese dei due gradi di giudizio.
4. Gli effetti della decisione: un monito per gli istituti di credito
La pronuncia ribadisce l’onere stringente posto dall’art. 1957 c.c. in capo al creditore garantito:
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non basta attivare la procedura monitoria “quando è comodo”;
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non è possibile far decorrere il termine dalla successiva decadenza dal beneficio del termine o da atti interruttivi;
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la domanda di concordato preventivo fa scattare automaticamente la scadenza di tutte le obbligazioni, richiedendo un’immediata iniziativa del creditore.
In altre parole, il creditore che – pur di fronte alla formale emersione della crisi irreversibile – non si attivi tempestivamente, perde il diritto di rivalersi sul fideiussore.
Si tratta di un passaggio che le banche dovranno tenere in considerazione nel modulare le loro strategie di recupero crediti, specie quando vi siano garanzie personali.
5. La decisione e la sorte delle altre eccezioni
La Corte, avendo accolto l’appello sulla base della decadenza ex art. 1957 c.c., dichiara assorbiti tutti gli ulteriori motivi:
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nullità della fideiussione conforme allo schema ABI;
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natura consumeristica del contratto;
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violazione dell’art. 1956 c.c.;
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questioni relative a usura e interessi.
Ciò non significa che tali eccezioni fossero destituite di rilievo, ma che la questione preliminare – ed evidentemente dirimente – fosse la decadenza del creditore.
6. Considerazioni sistematiche
La sentenza si colloca in una linea evolutiva ormai consolidata, che valorizza la funzione protettiva della garanzia personale e del principio di lealtà del creditore.
La decadenza prevista dall’art. 1957 c.c., lungi dall’essere un mero formalismo, opera come:
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strumento di equilibrio tra le parti,
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freno contro comportamenti attendisti del creditore,
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tutela del fideiussore rispetto a oneri che potrebbero ingiustamente aggravarsi.
La Corte d’Appello di Genova applica tali principi in modo rigoroso, riaffermando che il concordato preventivo non sospende né dilata i termini decadenziali, ma li fa sorgere immediatamente.
7. Conclusioni
La pronuncia rappresenta un punto fermo: il creditore che attende oltre il semestre dalla domanda di concordato perde la garanzia fideiussoria.
Per chi opera nella gestione del credito, si tratta di un richiamo alla tempestività.
Per i fideiussori, è una conferma che la legge pone un argine preciso alle pretese tardive.
L’articolo conferma inoltre l’importanza della corretta gestione documentale e della conoscenza delle dinamiche concorsuali, che incidono potentemente sui rapporti contrattuali di garanzia.
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