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La Testimonianza Indiretta: Limiti di Utilizzabilità e Valore Probatorio nel Processo Civile e Penale

Nel complesso ingranaggio dell’accertamento della verità processuale, la prova testimoniale ricopre da sempre un ruolo di primo piano, spesso decisivo per le sorti di una controversia civile o di un giudizio penale. Tuttavia, non tutte le dichiarazioni rese davanti al Giudice possiedono la medesima forza persuasiva o la stessa dignità probatoria. Una delle questioni più delicate e dibattute nelle aule di giustizia riguarda la cosiddetta “testimonianza indiretta”, tecnicamente definita testimonianza de relato, ovvero la deposizione di chi non ha assistito personalmente ai fatti di causa, ma riferisce circostanze apprese da altri. Il presente approfondimento mira ad analizzare la natura di tale mezzo istruttorio, i suoi confini di validità e le rilevanti differenze che intercorrono tra l’ordinamento civile e quello penale.

La natura giuridica della testimonianza e la specificità del “de relato”

Per comprendere appieno la portata della testimonianza indiretta, è necessario preliminarmente definire il concetto generale di testimonianza. Essa consiste in una dichiarazione di scienza resa da un soggetto terzo (ovvero estraneo agli interessi delle parti in causa) riguardante fatti storici obietti di cui abbia avuto diretta percezione sensoriale. Il testimone classico è dunque il testimone oculare, colui che ha visto o sentito accadere l’evento oggetto del giudizio.

La testimonianza indiretta si configura invece quando il dichiarante narra fatti di cui non ha avuto una percezione immediata, ma che gli sono stati riferiti da una terza persona. In questi casi, il testimone non è il custode del fatto storico, ma il veicolo di una narrazione altrui. Giuridicamente, si parla di testis de relato, figura che introduce nel processo un elemento di criticità: il filtro tra il fatto e il giudice si raddoppia, poiché la conoscenza del giudicante passa non solo attraverso la credibilità del testimone presente in aula, ma anche attraverso l’attendibilità della fonte originaria che non è presente al momento della deposizione.

La disciplina nel Processo Penale: l’art. 195 c.p.p.

Nel processo penale, dove la libertà personale è in gioco e il principio del contraddittorio nella formazione della prova è sacro, il legislatore ha dettato una disciplina rigorosa all’articolo 195 del Codice di Procedura Penale. La norma stabilisce un principio fondamentale: quando il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice, su richiesta di parte, dispone che queste siano chiamate a deporre.

La validità della testimonianza indiretta in ambito penale è dunque subordinata a una condizione sospensiva: la citazione della fonte diretta. Se la parte interessata chiede di sentire la “fonte” e il giudice non la convoca, la dichiarazione indiretta diventa inutilizzabile, ovvero giuridicamente inesistente ai fini della decisione. La ratio è evidente: l’imputato ha il diritto costituzionale di confrontarsi con il suo accusatore o con chiunque porti elementi a suo carico.

Esistono tuttavia eccezioni tassative in cui la testimonianza de relato acquisisce valore probatorio pieno anche senza l’audizione della fonte diretta. Ciò avviene quando l’esame della persona che ha riferito i fatti risulti impossibile per morte, infermità o irreperibilità. Solo in queste drammatiche o oggettive circostanze, la narrazione indiretta può assurgere a prova, sempre che sia vagliata con estremo rigore dal giudice. Va inoltre segnalato un divieto specifico per la polizia giudiziaria: gli agenti non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite dai testimoni o dagli indagati durante le indagini, al fine di evitare che l’attività investigativa sostituisca il dibattimento.

La Testimonianza Indiretta nel Processo Civile: un approccio differenziato

Nel processo civile manca una norma rigida come l’art. 195 c.p.p., e la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha dovuto colmare il vuoto normativo elaborando criteri interpretativi consolidati. In questo ambito, la validità della testimonianza indiretta dipende essenzialmente dalla natura della “fonte” delle informazioni.

Si distingue primariamente tra la testimonianza de relato parte e quella de relato tertio. Nel primo caso, il testimone riferisce fatti appresi direttamente da una delle parti in causa (ad esempio, il testimone che afferma: “Il ricorrente mi ha detto che quel giorno pioveva”). Tale deposizione ha un valore probatorio pressoché nullo, o comunque estremamente limitato, poiché si sostanzia in una mera riproposizione delle tesi difensive della parte, priva di terzietà. Secondo la Suprema Corte, tali dichiarazioni non hanno valenza probatoria, nemmeno indiziaria.

Diversa è l’ipotesi della testimonianza de relato tertio, in cui il testimone riferisce circostanze apprese da un soggetto terzo, estraneo al giudizio. In questo scenario, la giurisprudenza riconosce una maggiore dignità al mezzo istruttorio. Sebbene la testimonianza indiretta non possa, di regola, costituire da sola il fondamento esclusivo della decisione del giudice (non avendo valore di prova piena), essa può validamente concorrere alla formazione del convincimento del magistrato.

Quando è valida e come viene valutata dal Giudice

Il giudice civile può avvalersi della testimonianza indiretta? La risposta è affermativa, ma con riserva. La deposizione de relato è considerata un elemento di prova indiziario. Affinché possa fondare una condanna o l’accoglimento di una domanda, essa deve essere suffragata da altri elementi di prova (documentali, presuntivi o altre testimonianze dirette) che ne confermino l’attendibilità. Sono necessari, in altri termini, riscontri oggettivi che trasformino il “sentito dire” in una ricostruzione storica verosimile.

La validità è quindi legata al prudente apprezzamento del giudicante. Il giudice è chiamato a una doppia verifica di credibilità: deve valutare l’onestà e la memoria del testimone che ha di fronte (il testimone indiretto) e, contemporaneamente, deve vagliare la veridicità di quanto originariamente affermato dalla fonte primaria, pur in sua assenza.

Conclusioni

In conclusione, mentre nel processo penale la testimonianza indiretta vive sotto la scure dell’inutilizzabilità se non viene garantito il confronto con la fonte diretta (salvo casi di forza maggiore), nel processo civile essa gode di una cittadinanza più ampia ma depotenziata. Non è una prova regina, ma un tassello del mosaico probatorio. L’avvocato accorto sa che fondare una causa esclusivamente su testimoni de relato è una strategia ad alto rischio, poiché espone il flanco alla discrezionalità del giudice, il quale potrebbe legittimamente ritenere tali dichiarazioni insufficienti a superare la soglia dell’onere della prova.

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