Giurisprudenza consumatori

CGT II grado Lazio, Sez. 9, sent. 29 ottobre 2025, n. 6588

Massima redazionale

Nel giudizio di appello tributario è ammissibile la produzione ex novo di documenti sulle notifiche degli atti presupposti, ai sensi dell’art. 58, comma 2, del d.lgs. 546/1992. Accertata la regolarità notificatoria delle cartelle richiamate, l’intimazione di pagamento è impugnabile solo per vizi propri ai sensi dell’art. 19, comma 3, del medesimo decreto, essendo definitive le pretese veicolate dagli atti presupposti. È valida la notifica via PEC dell’intimazione anche se proveniente da indirizzo non iscritto in pubblici registri, quando sia certa la riferibilità all’ente della riscossione. Compensazione delle spese in ragione della produzione decisiva solo in appello.


Fatti rilevanti

L’agente della riscossione impugnava la decisione di primo grado che aveva annullato un’intimazione di pagamento per difetto di prova delle notifiche delle cartelle sottostanti. In appello l’agente produceva la documentazione notificatoria delle cartelle e di una precedente intimazione; la contribuente insisteva per la conferma del primo grado. La Corte regionale accoglie l’appello.

Questioni

  1. Ammissibilità dei nuovi documenti in appello relativi alle notifiche degli atti presupposti.

  2. Limiti oggettivi dell’impugnazione dell’intimazione una volta accertata la regolarità delle cartelle prodromiche.

  3. Requisiti di validità della notifica via PEC dell’intimazione.

Ragioni della decisione

a) Produzione documentale in appello

L’art. 58, comma 2, consente in appello la produzione di nuovi documenti; la documentazione esibita dall’agente dimostra la corretta e tempestiva notifica delle cartelle e di una precedente intimazione, superando il ragionamento del primo giudice.

b) Oggetto del giudizio sull’intimazione

Una volta cristallizzata la validità delle notifiche delle cartelle, opera l’art. 19, comma 3: l’intimazione può essere censurata solo per vizi propri (contenuto, motivazione, termini, legittimazione). Le censure indirette verso le cartelle, divenute definitive, sono inammissibili.

c) Notifica via PEC

La PEC è valida anche se proveniente da un indirizzo non presente in elenchi pubblici, purché sia provata la riconducibilità dell’invio all’ente mittente e la consegna al destinatario. Il requisito funzionale è la certezza della provenienza e della ricezione, non l’iscrizione formale dell’indirizzo.

d) Spese

Le spese sono compensate perché la prova dirimente è stata offerta solo in appello, giustificando una regolazione equitativa.

Principi di diritto

  1. Nel processo tributario d’appello è ammissibile la produzione di nuovi documenti volti a provare la regolarità delle notifiche degli atti presupposti all’intimazione.

  2. Accertata la ritualità delle cartelle, l’intimazione è impugnabile solo per vizi propri; le pretese sottostanti sono definitive.

  3. La notifica via PEC dell’intimazione è valida anche se proveniente da indirizzo non iscritto in pubblici registri, quando sia certa la riferibilità all’ente e la consegna.

Osservazioni operative

  • Per l’agente della riscossione: presidiare sin dal primo grado la catena notificatoria; in appello, colmare eventuali lacune documentali sfruttando l’art. 58, comma 2.

  • Per la difesa del contribuente: dopo la prova della regolarità delle cartelle, concentrare le doglianze sui vizi propri dell’intimazione, evitando rilievi mediati su atti ormai consolidati.

  • Per i giudici tributari: distinguere nettamente tra prova delle notifiche degli atti presupposti e vizi propri dell’intimazione; valutare la PEC in termini di certezza della provenienza e della consegna.



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