Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, Sez. 16, 20 ottobre 2025 (dep. 29 ottobre 2025), n. 6578
Massima
In tema di riscossione mediante intimazione di pagamento, per i crediti erariali (IRPEF, IVA, IRES, IRAP) la prescrizione è ordinariamente decennale, mentre per interessi e sanzioni è quinquennale salvo giudicato; il decorso del termine prescrizionale deve tuttavia essere computato tenendo conto delle sospensioni legali, tra cui quella disposta in periodo emergenziale, che ha inciso sia sui termini di versamento sia sui termini di prescrizione e decadenza delle entrate, determinando l’irrilevanza del mero superamento del quinquennio tra notifica della cartella e notifica dell’intimazione. La notificazione degli atti della riscossione via PEC è regolata, quale disciplina speciale, dall’art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973: ai fini della validità della notifica è richiesto che l’indirizzo PEC del destinatario sia estratto da INI-PEC, mentre non è condizione di efficacia che l’indirizzo PEC del mittente risulti iscritto in pubblici registri.
1. Il perimetro della controversia: intimazione di pagamento e cartelle presupposte
La pronuncia in commento origina dall’impugnazione di un’intimazione di pagamento emessa dall’Agente della riscossione e riferita a un fascio ampio di cartelle (diciassette), riconducibili, per quanto qui rileva, a crediti di natura tributaria (IRPEF, IVA, IRES, IRAP) e, in parte, a crediti di diversa natura (previdenziale). In primo grado il giudice ha operato una scissione: ha dichiarato il difetto di giurisdizione con riguardo alle cartelle previdenziali, ritenendole devolute al giudice ordinario, e ha respinto, per le restanti cartelle tributarie, l’eccezione di prescrizione, con condanna alle spese. La società contribuente ha proposto appello chiedendo la riforma integrale della decisione e reiterando, in sintesi, la prescrizione dei crediti e l’invalidità delle notifiche via PEC per asserita irregolarità dell’indirizzo del mittente.
Il Collegio respinge l’impugnazione, costruendo la motivazione su due snodi: la ricostruzione cronologica delle notifiche delle cartelle e dell’intimazione, con conseguente verifica della maturazione o meno dei termini prescrizionali; la qualificazione del regime speciale delle notifiche PEC degli atti della riscossione, con particolare riguardo all’irrilevanza dell’iscrizione dell’indirizzo del mittente nei pubblici registri.
2. Prescrizione dei crediti erariali e onere di allegazione: la centralità della sequenza notificatoria
La Corte muove da un accertamento di fatto ritenuto dirimente: l’intimazione di pagamento impugnata è preceduta dalla notifica delle cartelle, avvenuta tutte a mezzo PEC in date puntualmente indicate, tra il 2017 e il 2022; l’intimazione risulta notificata il 31 maggio 2023. La scansione temporale assume rilievo non solo per misurare il decorso dei termini, ma anche per delimitare l’ambito della contestazione: la prescrizione, infatti, non è un’eccezione “astratta”, bensì richiede il confronto tra date certe e, soprattutto, la corretta individuazione del dies a quo e degli eventuali fatti interruttivi o sospensivi.
Su tale base, il Collegio richiama l’orientamento – definito “univoco” – secondo cui i tributi erariali si prescrivono nel termine decennale, decorrente dalla scadenza del termine di pagamento successivo alla notifica della cartella, o, se vi è impugnazione, dal passaggio in giudicato della decisione che accerta la pretesa. La sentenza affianca a tale regola la distinta disciplina prescrizionale di interessi e sanzioni, ordinariamente quinquennale, salvo il caso in cui intervenga un giudicato idoneo a “coprire” anche tali accessori.
Già sotto questo profilo, la sentenza si colloca in una linea di continuità con un’impostazione che tende a qualificare l’obbligazione tributaria erariale come soggetta al termine ordinario decennale, evitando l’applicazione automatica della prescrizione breve che la parte contribuente spesso invoca in modo generalizzato, assimilando impropriamente tributi, sanzioni e interessi.
3. Il nodo del quinquennio tra cartella e intimazione: sospensione legale della prescrizione e computo “depurato”
Il passaggio più interessante della motivazione riguarda le cartelle più risalenti, per le quali, tra la data di notifica della cartella e quella della notifica dell’intimazione, risulta decorso un periodo di poco superiore a cinque anni. In astratto, ciò potrebbe alimentare una tesi prescrizionale quantomeno con riferimento a sanzioni e interessi. La Corte, tuttavia, supera la questione valorizzando l’operatività di una sospensione legale dei termini durante il periodo emergenziale, ritenuta applicabile ai crediti in riscossione.
Il Collegio afferma che la sospensione ha inciso non solo sui termini di versamento delle entrate tributarie e non tributarie, ma anche sui termini di prescrizione e decadenza, in ragione del contestuale arresto ex lege dell’attività di riscossione. L’effetto è chiaro: il mero superamento cronologico del quinquennio non prova la prescrizione, perché il tempo “utile” ai fini prescrizionali deve essere calcolato detraendo il periodo di sospensione. Ne discende l’infondatezza dell’eccezione anche per quelle cartelle collocate temporalmente a ridosso della soglia quinquennale.
Sotto un profilo sistematico, la pronuncia evidenzia una dinamica ormai strutturale nel contenzioso della riscossione: la prescrizione non può essere affrontata con un calcolo aritmetico lineare tra due date, poiché l’ordinamento può introdurre sospensioni legali generalizzate che alterano la fisiologia del decorso del tempo. Ne deriva, sul piano probatorio e difensivo, una conseguenza di metodo: l’eccezione di prescrizione richiede di confrontarsi, in modo puntuale, con l’intero regime delle sospensioni normative e con la loro incidenza sul segmento temporale concretamente rilevante.
4. Notifiche degli atti della riscossione via PEC: specialità dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973 e “asimmetria” tra mittente e destinatario
Il secondo asse motivazionale riguarda la validità delle notifiche a mezzo PEC. La contribuente contestava l’assenza dell’indirizzo PEC del mittente nei pubblici registri, prospettandone l’inidoneità a fondare una notifica valida. Il Collegio respinge la doglianza, affermando che, per gli atti della riscossione, opera una disciplina speciale: la norma di riferimento subordina la validità della notifica al requisito che l’indirizzo PEC del destinatario sia stato estratto dal Registro INI-PEC, mentre non richiede che l’indirizzo PEC del mittente sia a sua volta iscritto in pubblici registri.
La pronuncia, dunque, consacra una vera e propria “asimmetria” regolatoria: il legislatore, nel disegnare la notificazione dell’atto di riscossione, ha ritenuto essenziale garantire la certezza della reperibilità e riferibilità dell’indirizzo del destinatario (che è il dato funzionale a evitare notifiche a indirizzi casuali o non riconducibili al soggetto), mentre non ha imposto come condizione di validità la medesima verifica per l’indirizzo del mittente. In tal modo, l’eccezione difensiva, pur suggestiva sul piano della “purezza” telematica della comunicazione, non trova appiglio nel requisito legale tipizzato dalla disciplina speciale.
Questo punto ha una ricaduta pratica immediata: nel contenzioso in cui si contesti la notifica via PEC degli atti della riscossione, la linea argomentativa deve concentrarsi su profili effettivamente rilevanti secondo la norma speciale (estrazione dell’indirizzo del destinatario da INI-PEC, correttezza dell’invio, ricevute e attestazioni, integrità e riferibilità del documento notificato), poiché la critica costruita sull’iscrizione del mittente nei pubblici registri, se formulata come vizio autonomo, è destinata a essere respinta.
5. Effetti della decisione: assorbimento degli ulteriori motivi e stabilizzazione della pretesa
Accertata l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione e della censura sulle notifiche PEC, il Collegio dichiara assorbiti gli ulteriori motivi di doglianza. La tecnica decisoria è coerente con la struttura del giudizio: quando i motivi portanti dell’impugnazione vengono meno e non residuano questioni idonee a sovvertire l’esito, l’analisi degli ulteriori profili diviene superflua.
Sul piano degli effetti, la decisione consolida la validità dell’intimazione e delle cartelle tributarie presupposte, mantenendo ferma, quanto alle posizioni previdenziali, la separazione giurisdizionale già operata dal primo giudice. Quanto alle spese, la Corte applica il criterio della soccombenza e liquida un importo significativo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, confermando l’ordinaria regola per cui l’insuccesso dell’impugnazione si traduce in un aggravio economico che si cumula al carico impositivo.
6. Considerazioni conclusive: due linee guida per il contenzioso sulla riscossione
La sentenza n. 6578/2025 merita attenzione perché offre due coordinate interpretative che, se lette in combinazione, delineano una linea di tendenza del giudice tributario regionale sul contenzioso da riscossione.
La prima concerne il governo del tempo: in tema di prescrizione, la ricostruzione cronologica deve essere “qualificata”, cioè attenta non solo alle date di notifica, ma anche alle sospensioni legali che incidono sul decorso del termine. Il periodo emergenziale, in particolare, viene trattato come fattore idoneo a sterilizzare il superamento meramente apparente della soglia quinquennale, con conseguente necessità di un calcolo depurato e normativamente orientato.
La seconda riguarda il governo della forma telematica: le notifiche PEC degli atti della riscossione sono assoggettate a una disciplina speciale che individua nel Registro INI-PEC del destinatario il requisito decisivo di validità, rendendo recessive le contestazioni costruite sull’iscrizione dell’indirizzo del mittente. Il risultato è una riduzione dell’area di litigiosità “formale” e una focalizzazione del sindacato sui requisiti tipizzati dalla normativa speciale.
In definitiva, la pronuncia si iscrive in un indirizzo che tende a rafforzare la stabilità degli atti della riscossione, esigendo dal contribuente eccezioni tecnicamente centrate sui presupposti legali effettivi (prescrizione computata con sospensioni; vizi di notifica rilevanti secondo la disciplina speciale), e scoraggiando censure che, pur plausibili in astratto, non intercettano il nucleo normativo della fattispecie.
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