AGCM: 400.000 euro di sanzione a Bernabei S.r.l. e Bernabei Liquori S.r.l. per pratiche commerciali scorrette sui prezzi promozionali
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), con provvedimento adottato nell’adunanza del 10 febbraio 2026 nell’ambito del procedimento PS/12804, ha irrogato una sanzione complessiva di 400.000 euro nei confronti di Bernabei S.r.l. e Bernabei Liquori S.r.l. per pratica commerciale scorretta, in violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo.
Le condotte accertate
L’istruttoria ha accertato che le due società, tramite il sito www.bernabei.it, l’app Bernabei e i punti vendita fisici, hanno diffuso comunicazioni commerciali ingannevoli e omissive relative ai prezzi promozionali di bevande alcoliche e non alcoliche.
In particolare, è stato rilevato che:
- numerosi prodotti venivano pubblicizzati come “in offerta” o “BEST PRICE”, con indicazione di un “prezzo più basso negli ultimi 30 giorni”, quando in realtà il prezzo promozionale indicato risultava maggiore o uguale al prezzo più basso effettivamente applicato nei 30 giorni precedenti;
- venivano indicati “prezzi pieni” o “prezzi di listino” barrati, presentati come parametro di riferimento per evidenziare lo sconto, che risultavano mai applicati o applicati solo in misura del tutto marginale al di fuori dei periodi promozionali.
Secondo quanto emerge dalle risultanze istruttorie e dagli accertamenti ispettivi, i cosiddetti prezzi di listino erano definiti internamente come prezzi “teorici”, utilizzati quale base di calcolo per costruire la comunicazione promozionale, ma non costituivano prezzi realmente praticati in modo stabile sul mercato.
Prezzi “barrati” e trasparenza: cosa prevede la legge
La normativa a tutela dei consumatori stabilisce che, quando viene annunciata una riduzione di prezzo, il riferimento deve essere il prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti.
La finalità è garantire una informazione chiara, veritiera e comparabile, evitando che il consumatore venga indotto a ritenere conveniente un’offerta che, in realtà, non rappresenta un reale vantaggio economico rispetto alla prassi di vendita.
La pratica accertata dall’Autorità – consistente nell’indicazione di prezzi “barrati” sostanzialmente fittizi o mai effettivamente applicati – altera la percezione dello sconto e incide sulla capacità del consumatore di assumere una decisione commerciale consapevole.
Le evidenze dell’istruttoria
Le verifiche svolte dall’AGCM hanno evidenziato che:
- per numerose referenze, nel periodo analizzato, non risultavano vendite significative al prezzo pieno barrato;
- in diversi casi, i prezzi continuativi applicati al di fuori delle promozioni erano inferiori rispetto ai prezzi di listino barrati indicati nelle comunicazioni online;
- la percentuale di vendite effettuate effettivamente al prezzo “pieno” risultava residuale o prossima allo zero rispetto al totale delle vendite promozionali.
Nonostante una precedente attività di moral suasion da parte dell’Autorità, le modalità di comunicazione dei prezzi non sono risultate adeguate a rimuovere i profili di scorrettezza.
La decisione dell’Autorità
Alla luce della gravità e della diffusione della pratica commerciale, nonché della dimensione economica delle società coinvolte, l’AGCM ha deliberato:
- l’accertamento della pratica commerciale scorretta;
- il divieto di reiterazione della condotta;
- l’irrogazione di una sanzione complessiva di 400.000 euro a carico di Bernabei S.r.l. e Bernabei Liquori S.r.l.
Tutela del consumatore e correttezza delle promozioni online
Il provvedimento riafferma un principio centrale nel commercio digitale: le promozioni devono essere reali, verificabili e fondate su prezzi effettivamente praticati.
La trasparenza nella formazione e comunicazione dei prezzi non è un dettaglio formale, ma un elemento essenziale per garantire la fiducia dei consumatori e il corretto funzionamento del mercato, soprattutto in contesti – come l’e-commerce – caratterizzati da forte competizione e frequenti campagne promozionali.
L’Autorità ha ribadito che l’uso di prezzi “di listino” meramente teorici o applicati in modo sporadico, al solo fine di enfatizzare uno sconto, costituisce una pratica idonea a falsare il comportamento economico del consumatore medio.
Il provvedimento è stato notificato alle società interessate e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità.

