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Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO, sez. 16, 29/10/2025, n. 6574

Massima – In tema di preavviso di iscrizione ipotecaria ex d.P.R. n. 602/1973, l’eccezione di nullità per omessa notifica dell’intimazione di pagamento è inammissibile se proposta per la prima volta in appello e, comunque, infondata quando l’atto impugnato consista nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, la quale integra il preavviso richiesto dall’art. 50 d.P.R. n. 602/1973, assegnando al contribuente il termine perentorio di trenta giorni per il pagamento o per la rateizzazione. Per gli avvisi di accertamento esecutivi emessi ai fini delle imposte sui redditi (e connesse addizionali) ai sensi dell’art. 29 del D.L. n. 78/2010, non è necessaria la notifica della cartella di pagamento, essendo tali atti titolo esecutivo. È legittima la notifica “con rito degli irreperibili” ove l’assenza del numero civico risulti oggettivamente ostativa alla consegna e sia riscontrata anche attraverso le verifiche anagrafiche, non potendosi imputare all’Amministrazione una pretesa invalidità della notifica in presenza di dati ufficiali incompleti.


1. Oggetto della controversia e perimetro del giudizio: preavviso di iscrizione ipotecaria su avvisi esecutivi e cartelle camerali

La decisione della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio (Sez. 16) riguarda l’impugnazione di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria riferita, da un lato, a tre cartelle di pagamento per diritto annuale camerale e, dall’altro, a due avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate (annualità 2013 e 2014) aventi ad oggetto IRPEF e addizionali. In primo grado il giudice aveva accolto solo la parte relativa ai diritti camerali, mentre aveva ritenuto correttamente notificati e non impugnati gli avvisi di accertamento.

In appello la contribuente mira a rovesciare l’esito sulla componente erariale, sostenendo, in sintesi, la mancata notifica di atti prodromici (in particolare la cartella) e l’inesistenza/invalidità della notifica dell’avviso 2014 per “indirizzo insufficiente”, nonché deducendo – per la prima volta – l’omessa notifica dell’intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973. L’Agente della riscossione resiste eccependo l’inammissibilità della nuova doglianza, la correttezza delle notifiche e l’interruzione della prescrizione; propone altresì appello incidentale per ultrapetizione, lamentando che il primo giudice abbia statuito sulle cartelle camerali (dichiarandone la prescrizione) benché non impugnate. Anche l’Agenzia delle Entrate si costituisce, insistendo sulla natura esecutiva degli avvisi ex art. 29 D.L. n. 78/2010 e sul fatto che il preavviso ipotecario contenga già l’intimazione al pagamento entro trenta giorni.


2. La doglianza “nuova” in appello: inammissibilità della censura sull’intimazione di pagamento

Il primo snodo motivazionale è di rito e ha un valore pratico rilevante: la Corte dichiara inammissibile l’eccezione di nullità dell’iscrizione ipotecaria fondata sulla mancata notifica dell’intimazione di pagamento, poiché proposta soltanto in secondo grado. La scelta si colloca nella fisiologia del processo tributario di impugnazione, nel quale il thema decidendum è delineato dalle censure introdotte con il ricorso originario e non può essere ampliato, in appello, con motivi nuovi che mutino l’oggetto della contestazione.

La pronuncia, per come è costruita, attribuisce a tale profilo una funzione “deflattiva”: impedisce che, a distanza di anni e dopo un primo vaglio di merito, l’impugnazione sia trasformata in un contenitore di eccezioni progressive, con effetto dilatorio sulla riscossione e con lesione della concentrazione processuale.


3. Preavviso ipotecario e art. 50 d.P.R. 602/1973: identità funzionale e sufficienza dell’atto impugnato

La Corte, tuttavia, non si arresta al rilievo preclusivo, e affronta la questione anche nel merito, qualificandola come infondata. Il passaggio è concettualmente essenziale: la “comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria” viene considerata essa stessa quale preavviso idoneo ai sensi dell’art. 50 d.P.R. n. 602/1973, in quanto contiene l’invito al contribuente a pagare entro il termine perentorio di trenta giorni e avverte che, decorso tale termine senza pagamento, rateizzazione o provvedimenti di sospensione/sgravio, l’Agente della riscossione è legittimato a procedere con l’iscrizione ipotecaria presso la Conservatoria competente.

L’affermazione ha una portata sistematica: sposta l’attenzione dal formalismo dell’atto denominato “intimazione” alla funzione di garanzia procedimentale che l’art. 50 presidia, ossia la concessione di un termine ultimo e conoscibile prima dell’adozione della misura cautelare. In questa prospettiva, la comunicazione preventiva è letta come atto di “chiusura” del segmento pre-esecutivo, sufficiente a integrare la garanzia partecipativa e a rendere conoscibile l’imminenza dell’ipoteca.


4. Avvisi di accertamento esecutivi e superamento della cartella: art. 29 D.L. 78/2010 come regola di sistema

Il secondo nodo è sostanziale e risolve l’argomento dell’appellante circa la mancata notifica delle cartelle per le somme accertate con gli avvisi. La Corte qualifica come “errore materiale” l’affermazione del primo giudice circa il numero delle cartelle, precisando che esse erano tre e attinenti ai diritti camerali; e chiarisce, soprattutto, che per gli avvisi di accertamento emessi a decorrere dal 1° ottobre 2011 in materia di imposte sui redditi (e relative addizionali), relativi ai periodi d’imposta 2007 e successivi, l’art. 29, comma 1, del D.L. n. 78/2010 attribuisce efficacia di titolo esecutivo all’atto di accertamento, rendendo non più necessaria la notifica della cartella di pagamento.

La ricostruzione è coerente con la logica della “riscossione accelerata”: la cartella non è più l’anello necessario di trasformazione dell’accertamento in titolo, perché il titolo è già l’accertamento stesso. Da ciò discende la correttezza della tesi delle Amministrazioni resistenti: gli avvisi esecutivi confluiscono direttamente nella procedura di riscossione e, nel caso concreto, nel preavviso ipotecario, senza necessità di un ulteriore atto impositivo da notificare.


5. La prova della notifica: consegna personale per il 2013 e rito degli irreperibili per il 2014

Sul piano probatorio la sentenza opera una distinzione tra annualità. Per l’avviso relativo al 2013, la Corte ritiene corretta la notifica in quanto la raccomandata a.r. risulta ritirata dalla contribuente.

Per l’avviso 2014, la contribuente eccepisce l’invalidità per “indirizzo insufficiente”, sostenendo che l’assenza del numero civico sia dipesa da colpa dell’Agente notificatore. La Corte respinge l’eccezione ritenendo legittima la notifica con rito degli irreperibili, valorizzando un elemento che assume un peso decisivo: la stessa contribuente, nelle memorie di primo grado, avrebbe riconosciuto che la visura richiesta dal messo notificatore non riportava il numero civico dell’abitazione. In tale quadro, l’assenza del civico diviene circostanza oggettiva ostativa alla consegna e, dunque, giustificativa del rito adottato, non potendosi imputare all’Amministrazione un vizio della notifica quando la fonte ufficiale consultata non consente l’individuazione puntuale del recapito.

La sentenza assume così una posizione rigorosa: la censura “difensiva” basata sull’indeterminatezza dell’indirizzo non può trasformarsi in un automatismo demolitorio della notifica se è la stessa base informativa ufficiale a presentare l’incompletezza che ha determinato l’attivazione delle modalità surrogatorie.


6. L’appello incidentale ex art. 112 c.p.c.: ultrapetizione e limite oggettivo del giudizio di primo grado

Di particolare interesse è l’accoglimento dell’appello incidentale dell’Agente della riscossione. La Corte ravvisa la violazione dell’art. 112 c.p.c. da parte del giudice di primo grado, per avere statuito sulle cartelle di pagamento (diritti camerali) nonostante – secondo la ricostruzione della Corte – tali cartelle non fossero state oggetto di impugnazione nel giudizio di primo grado, rimasto circoscritto agli avvisi di accertamento.

Il passaggio è rilevante sotto un duplice profilo. Da un lato, riafferma il principio dispositivo anche nel processo tributario: il giudice non può estendere d’ufficio l’oggetto del contendere oltre le domande e le censure proposte, pena l’ultrapetizione. Dall’altro, segnala un limite pratico: nelle liti “a oggetto plurimo” (preavvisi ipotecari che cumulano carichi diversi), la precisione del petitum e delle ragioni di impugnazione diventa decisiva per evitare che il giudizio si frammenti o che il giudice intervenga su segmenti non devoluti.


7. Esito e spese: soccombenza piena dell’appellante e distrazione

Sul piano decisorio, la Corte respinge integralmente l’appello principale e accoglie l’appello incidentale. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in misura distinta per i due enti resistenti, con distrazione in favore del difensore dell’Agente della riscossione dichiaratosi antistatario. La scelta è coerente con l’esito complessivo: la contribuente vede disattese le doglianze principali e subisce anche la riforma della parte favorevole ottenuta in prime cure.


8. Considerazioni conclusive: tre indicazioni operative che emergono dalla pronuncia

La sentenza offre tre coordinate operative, tutte interne alla logica di razionalizzazione della riscossione e di concentrazione processuale.

In primo luogo, la doglianza sulla mancanza dell’intimazione ex art. 50 va proposta tempestivamente: la sua introduzione in appello è preclusa e, in ogni caso, può essere sterilizzata quando l’atto impugnato assolve già la funzione di preavviso e assegna un termine perentorio di pagamento.

In secondo luogo, la difesa fondata sull’assenza di cartella a valle di avvisi esecutivi rischia di essere strutturalmente infondata: la regola dell’art. 29 D.L. 78/2010 ha mutato l’architettura del titolo, rendendo l’avviso stesso titolo esecutivo e collegando direttamente l’accertamento alle procedure di riscossione.

In terzo luogo, sul terreno delle notifiche, la Corte mostra un approccio pragmatico: la contestazione dell’indirizzo insufficiente non può essere utilizzata come “leva” demolitoria quando l’incompletezza risulti riconducibile alle risultanze ufficiali consultate, legittimando il ricorso alle forme notificatorie per irreperibilità.

Nel complesso, la decisione si inserisce in un orientamento che tende a preservare l’effettività della riscossione in presenza di garanzie procedimentali sostanzialmente rispettate, e al contempo richiama la parte contribuente a un onere di specificità e tempestività delle censure, pena l’inammissibilità e la definitiva stabilizzazione degli atti presupposti.


Sentenza_Z18_6574_2025

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