Tribunale di Roma, sez. 8, 28/01/2026, n. 1356
Massima – La declaratoria di illegittimità costituzionale della norma istitutiva dell’addizionale provinciale sulle accise dell’energia elettrica determina la caducazione “ex tunc” del titolo giuridico del prelievo effettuato dal fornitore nei confronti dell’utente finale per le annualità 2010-2011; ne consegue la configurabilità dell’indebito oggettivo e il diritto dell’utente alla ripetizione ex art. 2033 c.c. nei confronti del fornitore, a nulla rilevando il successivo riversamento delle somme agli enti territoriali beneficiari. La particolare complessità del contenzioso, alimentata da contrasti interpretativi e dall’interazione tra diritto UE e giudizio di costituzionalità, integra “gravi ed eccezionali ragioni” idonee a giustificare la compensazione integrale delle spese.
1. Oggetto della decisione e qualificazione della domanda: restituzione di somme indebitamente addebitate in bolletta
La sentenza del Tribunale di Roma n. 1356/2026 (Ottava Sezione civile) affronta una controversia di rilevante impatto pratico, incentrata sul rimborso delle somme pagate dall’utente finale in relazione all’addizionale provinciale sull’accisa dell’energia elettrica per il periodo 2010-2011. L’attrice agisce con un’azione restitutoria di diritto comune, postulando l’indebita percezione da parte del fornitore – poi incorporante per fusione della società originariamente operante – delle somme riscosse in fattura a titolo di addizionale. La convenuta resiste sia negando la fondatezza dell’azione sia, in via subordinata, chiedendo una riduzione del quantum, assumendo che l’effettiva operatività dei “nuovi” vincoli eurounitari si collocherebbe solo a partire dal 1° aprile 2010. La causa viene decisa con rito semplificato ex art. 281-sexies c.p.c., dopo rinvio in attesa della decisione della Corte costituzionale sul sistema di rimborso delle addizionali.
L’interesse giuridico della pronuncia non è solo nell’accoglimento della domanda, ma soprattutto nel fondamento prescelto: la decisione radica l’obbligazione restitutoria nella struttura dell’indebito oggettivo, valorizzando l’efficacia ablativa retroattiva della sentenza costituzionale che ha espunto la norma istitutiva del tributo.
2. La ricostruzione normativa del prelievo: il fornitore quale soggetto “esattore” e il consumatore quale soggetto inciso
Il Tribunale ricostruisce l’assetto normativo originario dell’addizionale provinciale evidenziando che il sistema di liquidazione e riscossione era modellato sulle modalità dell’imposta erariale di consumo, con versamento diretto del gettito agli enti territoriali nel cui territorio erano ubicate le utenze. In tale cornice, la prassi applicativa aveva individuato nel fornitore di energia il soggetto obbligato al versamento, il quale operava il prelievo sull’utente finale mediante addebito in bolletta, fungendo da “anello” intermedio tra il consumatore e i destinatari pubblici del gettito. La sentenza assume questa struttura come dato di fatto-giuridico, indispensabile per individuare correttamente il debitore della restituzione nel rapporto restitutorio di diritto civile.
3. Il vero punto di frizione: chi deve rimborsare l’utente finale dopo l’accertata non conformità al diritto UE
La motivazione mette a fuoco il nucleo del contenzioso: la questione non è tanto la non conformità della disciplina nazionale al diritto dell’Unione, quanto l’individuazione del soggetto tenuto a rimborsare l’utente finale una volta venuto meno il fondamento del prelievo. Il Tribunale osserva espressamente che la complessità della vicenda risiede proprio in questo “punto di atterraggio” rimediale, e che tale complessità non era stata definitivamente dissolta neppure dalla pronuncia della Corte di giustizia dell’11 aprile 2024 (causa C-316/22).
La sentenza, in sostanza, prende atto che la dimensione eurounitaria costituisce l’antefatto della crisi della norma impositiva, ma individua nel successivo intervento costituzionale il fatto normativo decisivo capace di chiudere il circuito, chiarendo la sorte delle somme riscosse.
4. La sentenza della Corte costituzionale n. 43/2025 come “fatto normativo” dirimente: espunzione ex tunc della norma istitutiva
Il fulcro argomentativo è l’effetto prodotto dalla sentenza n. 43/2025 della Corte costituzionale, che ha espunto dall’ordinamento le disposizioni istitutive dell’addizionale provinciale. Il Tribunale enfatizza la portata retroattiva dell’intervento: la norma viene rimossa “ex tunc”, con la conseguenza che l’agire del fornitore, quale soggetto che aveva operato il prelievo in bolletta, risulta privo di qualsiasi legittimazione sin dall’origine. La scelta di mettere al centro l’effetto ablativo della pronuncia costituzionale non è meramente descrittiva: consente al giudice di fondare l’obbligo restitutorio su un principio domestico solido, ossia il venir meno del titolo giuridico della prestazione patrimoniale.
In questo passaggio si coglie una tecnica motivazionale precisa: l’indebito non è costruito come “rimedio diretto” della violazione eurounitaria, ma come conseguenza della caducazione della norma interna per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione alla direttiva 2008/118/CE. L’Unione resta sullo sfondo come parametro interposto, mentre il cuore della restituzione è ancorato alla perdita del titolo nel diritto interno.
5. Indebito oggettivo e legittimazione passiva del fornitore: irrilevanza del riversamento agli enti beneficiari
Una volta affermata l’assenza del titolo, la sentenza sussume la fattispecie nell’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.: il consumatore ha corrisposto somme prive di causa giustificativa e ha quindi diritto alla restituzione nei confronti del soggetto che ha effettuato il prelievo nel rapporto di fornitura.
Il Tribunale è esplicito nell’affermare che la restituzione grava sul fornitore, anche quando quest’ultimo abbia già versato il ricavato agli enti beneficiari. La ragione è strutturale: il rapporto immediato di pagamento è tra utente e fornitore, ed è in quel rapporto che l’indebito si è realizzato. Il riversamento attiene ai rapporti “a monte” tra fornitore ed enti pubblici e non può comprimere il diritto restitutorio dell’utente, che non è parte di quel rapporto e che non può essere gravato del rischio giuridico derivante dalla successiva circolazione della somma.
È proprio qui che la decisione compie un’operazione di “riallocazione del rischio”: l’utente recupera dal proprio interlocutore contrattuale; l’intermediario che ha incassato e riversato potrà, eventualmente, esperire rimedi nei confronti dei destinatari finali, secondo lo statuto dei rapporti restitutori e finanziari tra soggetti pubblici e operatori del mercato.
6. Il rigetto della domanda subordinata di riduzione del quantum: l’effetto retroattivo esclude “finestre” di legittimità
La convenuta aveva chiesto di ridurre la pretesa sostenendo che, sino al 31 marzo 2010, sarebbe stata vigente la precedente direttiva e che solo dal 1° aprile 2010 sarebbero operativi i “nuovi diritti” derivanti dalla direttiva 2008/118/CE. Il Tribunale rigetta la tesi con un argomento stringente: la Corte costituzionale, rimuovendo la norma istitutiva per violazione degli artt. 11 e 117 Cost. in relazione al parametro eurounitario, ha ritenuto carenti i presupposti stessi per l’applicazione di un’ulteriore imposizione indiretta come l’addizionale; la caducazione ex tunc, dunque, non consente di ricavare sotto-periodi nei quali il tributo sarebbe stato “comunque” legittimo.
La motivazione si arricchisce con la ricostruzione dei requisiti eurounitari delle imposte indirette ulteriori rispetto alle accise, insistendo sul requisito della “finalità specifica” e sulla sua distinzione dalla mera finalità di bilancio: l’addizionale provinciale, prevedendo una destinazione generica del gettito in favore delle province, non soddisfa tale requisito. Questo passaggio svolge una funzione rafforzativa, perché mostra che la patologia del tributo non è congiunturale, ma strutturale, e giustifica l’integralità della restituzione richiesta per il periodo considerato.
7. Interessi e decorrenza: la restituzione come obbligazione “pura” da indebito
Il Tribunale condanna la convenuta al pagamento della somma dovuta oltre interessi legali “codicistici” dalla domanda al soddisfo effettivo. La scelta della decorrenza dalla domanda evidenzia una soluzione prudente e coerente con la funzione compensativa degli interessi nel debito di valore da restituzione, evitando di aprire un contenzioso ulteriore sul momento di costituzione in mora, e ancorando l’accessorio a un dies a quo certo.
8. Spese di lite: la complessità come “grave ed eccezionale ragione” per la compensazione integrale
Un tratto distintivo della pronuncia è la compensazione integrale delle spese processuali. Il Tribunale la giustifica con i contrasti interpretativi “vivaci” che hanno reso necessari gli interventi della Corte di giustizia UE e della Corte costituzionale, richiamando la nozione di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” quale presupposto della compensazione. La motivazione, pur concisa, è significativa perché riconosce che, in controversie governate da un mutamento normativo-giurisprudenziale di sistema, la soccombenza può non esprimere un disvalore processuale pieno, specie quando l’incertezza sia stata oggettiva e protratta.
9. Considerazioni conclusive: civilizzazione del rimedio e stabilizzazione del contenzioso di massa
La sentenza n. 1356/2026 del Tribunale di Roma si inserisce in una tendenza di “civilizzazione” del rimedio restitutorio per prelievi tributari indiretti traslati su rapporti privatistici di massa. Quando l’onere impositivo si concretizza in fattura, la tutela del consumatore tende fisiologicamente ad assumere le forme dell’indebito oggettivo, perché è in quel rapporto che il pagamento si verifica e perché è lì che si individua il soggetto immediato che ha percepito la prestazione.
La pronuncia offre una risposta ordinatrice a un problema di allocazione dei costi della restituzione: l’utente non può essere gravato della complessità del sistema di riversamento; l’obbligo restitutorio si radica nel rapporto con il fornitore, soggetto che ha operato il prelievo ed è stato l’accipiens nel circuito contrattuale. Al contempo, la compensazione delle spese riconosce, con realismo giuridico, che la litigiosità è stata alimentata non da resistenze temerarie, ma dalla stratificazione di fonti, dalle oscillazioni interpretative e, in ultima istanza, da un riassetto imposto dalle Corti sovranazionali e costituzionali.
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