Giurisprudenza banche

Corte di Appello di Napoli, sez. 3, 16/01/2026, n. 318

Massima – Nel giudizio di ripetizione dell’indebito su conto corrente promosso dalla curatela fallimentare, l’eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie, in difetto di prova dell’affidamento, impone che l’individuazione delle poste prescritte avvenga su saldo previamente rettificato (espungendo anatocismo e CMS illegittime); il mancato recepimento, da parte del primo giudice, dell’ipotesi peritale che depura il conto anche dalle rimesse prescritte determina errore di calcolo rilevante in appello e conduce al rigetto della domanda di ripetizione quando il saldo finale, correttamente ricostruito, risulti a debito del correntista. La “usura sopravvenuta” determinata dalla mera variazione dei tassi soglia è irrilevante, mentre la verifica dell’usura nei rapporti di durata è nuovamente possibile solo in presenza di una modificazione delle condizioni contrattuali riconducibile a rinegoziazione o a ius variandi ex art. 118 TUB, che integra un negozio concluso per fatti concludenti tipizzati, con onere del cliente di allegare e provare quando e come la soglia sia stata superata.


1. Il caso e la trama processuale: dalla sentenza di primo grado alla doppia impugnazione

La sentenza della Corte d’Appello di Napoli, Terza Sezione Civile (n. 318/2026), interviene in un contenzioso bancario connotato da un elemento qualificante: la parte attrice è la curatela della società correntista fallita, che agisce in ripetizione dell’indebito verso la banca per illegittima applicazione di commissione di massimo scoperto e per capitalizzazione degli interessi passivi. Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 15 novembre 2022, aveva accolto parzialmente la domanda dopo avere dichiarato nulle le clausole relative a CMS e capitalizzazione, condannando la banca al pagamento di un importo modesto e, soprattutto, ritenendo prescritte le rimesse solutorie anteriori al decennio in assenza di prova dell’affidamento.

Il giudizio d’appello nasce, però, non dalla contestazione del principio astratto della prescrizione, bensì dal modo in cui esso è stato “operazionalizzato” nei conteggi. La banca propone appello principale sostenendo che, una volta accolta l’eccezione di prescrizione, il primo giudice avrebbe dovuto recepire l’ipotesi contabile predisposta dal CTU che espunge, oltre a CMS e anatocismo, anche le rimesse solutorie prescritte calcolate su conto rettificato; ipotesi che conduce a un saldo finale non a credito del correntista, bensì a debito. La curatela resiste, eccependo che in primo grado la banca avrebbe aderito a un diverso scenario peritale (con saldo a debito inferiore) e propone appello incidentale contestando, tra l’altro, i profili di capitalizzazione e la pretesa irrilevanza della cd. usura sopravvenuta.

La Corte rigetta integralmente l’appello incidentale e accoglie quello principale, riformando la sentenza e rigettando la domanda di ripetizione; compensa le spese del doppio grado e ripartisce quelle di CTU in parti uguali. Il valore della pronuncia sta nella capacità di tenere insieme, in modo coerente, tre piani che spesso nella prassi vengono trattati separatamente: il regime della capitalizzazione nel “lungo periodo” (anni ’90 e post-delibera CICR 2000), la rilevanza della prescrizione in rapporto all’affidamento e, soprattutto, la corretta metodologia per individuare le rimesse prescritte.

2. Capitalizzazione e “adeguamento” post CICR 2000: il patto scritto come condizione di legittimità

L’appello incidentale della curatela muoveva dalla premessa che, trattandosi di rapporto acceso negli anni ’90, l’anatocismo dovesse essere espunto non solo prima della delibera CICR 2000, ma anche nel periodo successivo, in assenza di un valido adeguamento. La Corte ricostruisce con chiarezza la scansione normativa e giurisprudenziale: prima della delibera, ogni capitalizzazione è vietata dall’art. 1283 c.c., essendo nulle le pattuizioni fondate su uso negoziale, e dopo la delibera l’anatocismo può operare solo a condizione che i contratti preesistenti siano stati adeguati alle nuove regole entro i termini e mediante un patto scritto, non potendo bastare una comunicazione generica o un avviso pubblicato.

L’interesse del passaggio sta, tuttavia, nell’esito: la censura è respinta non perché infondata in astratto, ma perché non coglie la reale base contabile assunta dal Tribunale. La Corte rileva che il primo giudice aveva recepito l’ipotesi peritale che già espungeva la capitalizzazione per tutta la durata del conto, non soltanto fino al 2000; sicché la doglianza si risolve in una critica “fuori fuoco”, priva di incidenza decisoria. Questa impostazione evidenzia una postura metodologica rigorosa: il giudice d’appello non rielabora ex novo le categorie, ma verifica se la censura effettivamente intacchi la ratio decidendi e l’assetto peritale richiamato.

3. Usura, ius variandi e irrilevanza dell’usura “di mercato”: la Corte separa i piani

La curatela lamentava che la sentenza di primo grado non avesse dato rilievo all’usura sopravvenuta riscontrata in taluni trimestri dal CTU per effetto della variazione dei tassi nel corso del rapporto. La Corte respinge il motivo, chiarendo un punto spesso frainteso nella pratica difensiva: ius variandi e usura sopravvenuta non sono concetti sovrapponibili. L’usura sopravvenuta, intesa come mero superamento della soglia dovuto alla variazione del tasso soglia a parità di TEG applicato, è irrilevante; diversamente, una nuova verifica dell’usura diventa possibile quando intervenga una modifica delle condizioni contrattuali – per rinegoziazione o per esercizio dello ius variandi ex art. 118 TUB – che integri una nuova manifestazione di volontà negoziale (anche per fatti concludenti tipizzati).

La sentenza valorizza poi un ulteriore profilo, di taglio quasi “processuale”: nel caso concreto il CTU, a fronte di quesiti specifici, aveva escluso sia l’usura genetica sia un superamento soglia riconducibile a modifiche negoziali ex art. 118 TUB; e il superamento registrato in un trimestre era stato ricondotto espressamente alla sola variazione del tasso soglia, dunque alla categoria dell’usura sopravvenuta non rilevante. La Corte fa discendere da ciò un esito netto: il motivo non scalfisce la ratio della decisione, perché pretende di attribuire rilevanza a un fenomeno che il CTU ha già qualificato come irrilevante e che, per giurisprudenza consolidata, non fonda alcuna pretesa restitutoria.

È significativo che il Collegio richiami, a sostegno, un orientamento recentissimo della Cassazione (nel testo della sentenza, ordinanza del 15 dicembre 2025 n. 32076), utilizzandolo per fissare una regola di sistema: la verifica dell’usura si compie al momento della pattuizione; in rapporto continuativo la nuova verifica si giustifica solo se vi è una nuova pattuizione, espressa o tipizzata ex art. 118 TUB, con onere del cliente di allegare e provare “come e quando” la soglia sia stata superata. La conseguenza è la sterilizzazione dell’argomento “trimestri oltre soglia” quando esso non sia ancorato a un atto modificativo delle condizioni.

4. Prescrizione e affidamento: il “fido di fatto” come controeccezione che vive di allegazione tempestiva

Un ulteriore nucleo dell’appello incidentale riguarda la prescrizione: la curatela sosteneva che la presenza di un fido di fatto, desumibile da tassi differenziati e dagli scalari, avrebbe imposto di qualificare le rimesse come ripristinatorie e quindi di far decorrere la prescrizione dalla chiusura del conto, non dalle singole annotazioni.

La Corte respinge la censura con un argomento che combina diritto sostanziale e preclusioni processuali. Anzitutto ribadisce l’assetto tracciato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite del 2010: la qualificazione delle rimesse come solutorie o ripristinatorie dipende dall’esistenza di un’apertura di credito, e tale qualificazione incide sulla decorrenza della prescrizione. In secondo luogo, però, afferma che, una volta eccepita tempestivamente la prescrizione dalla banca, è onere della curatela allegare e provare l’esistenza dell’affidamento (anche in via di fatto), trattandosi di fatto idoneo a incidere sulla decorrenza del termine e dunque di una controeccezione che deve poggiare su fatti acquisiti tempestivamente al processo.

Il Collegio enfatizza che la curatela, in primo grado, non aveva mai dedotto specificamente la circostanza del fido di fatto, limitandosi a concentrare la difesa su altri profili (in particolare l’usura); la deduzione “costruita” solo in appello non può essere valorizzata perché i fatti modificativi non risultano legittimamente acquisiti nei termini, e ciò preclude anche un eventuale rilievo d’ufficio dell’eccezione in senso lato. A ciò si aggiunge un rilievo di merito: la CTU contabile non aveva rinvenuto elementi indiziari sufficienti per configurare un affidamento in concreto, ritenendo insufficiente il solo indizio dei tassi differenziati e non ricavando dagli estratti conto informazioni univoche su concessioni creditizie.

La sentenza, su questo punto, offre un’indicazione operativa forte: il “fido di fatto” non è una formula salvifica invocabile in via tardiva; richiede allegazione tempestiva e un corredo indiziario significativo e plurimo, acquisito nei tempi processuali utili, capace di far emergere una reale concessione creditizia e non un mero utilizzo tollerato.

5. Il cuore della riforma: poste prescritte su saldo rettificato e scelta dell’ipotesi peritale corretta

Accertata l’infondatezza dell’appello incidentale, la Corte affronta l’appello principale della banca, che è il vero asse decisorio. Il Tribunale aveva accolto l’eccezione di prescrizione, ma avrebbe recepito un’ipotesi di calcolo (allegato E della prima relazione) che ricostruiva le annotazioni complessive epurando CMS e capitalizzazione, senza però eliminare le rimesse solutorie prescritte ante decennio sul saldo già rettificato.

La Corte afferma che l’ipotesi corretta è quella (allegato H, ipotesi sub n. 5) in cui il CTU ha effettivamente espunto le rimesse solutorie anteriori al decennio, e lo ha fatto “su conto rettificato”, dunque dopo avere eliminato anatocismo e CMS: passaggio metodologicamente indispensabile perché solo il saldo corretto consente di qualificare le rimesse come solutorie e di misurare con precisione l’effetto estintivo della prescrizione. In tale ipotesi, il saldo alla chiusura del conto risulta a debito del correntista (circa 30.144 euro) e ciò travolge la pretesa della curatela, che aveva agito per accertare un saldo a credito e per ottenere la ripetizione conseguente.

La Corte aggiunge un chiarimento che neutralizza l’argomento difensivo della curatela: l’adesione della banca, in primo grado, a un’ipotesi contabile diversa (con saldo a debito inferiore) non equivale a rinuncia all’eccezione di prescrizione; aderire a un conteggio non comporta rinunciare alle eccezioni, tanto più che gli esiti della CTU possono essere contestati anche in appello. Questo passaggio è particolarmente importante perché delimita correttamente l’ambito della “rinuncia tacita” a eccezioni: essa non si presume e non può essere ricavata da scelte difensive interlocutorie su scenari peritali, soprattutto quando la parte abbia tempestivamente sollevato l’eccezione e il giudice l’abbia accolta.

Da qui l’esito: accolta la doglianza, la Corte riforma la sentenza e rigetta la domanda di ripetizione, rilevando altresì che la banca non aveva formulato in primo grado domanda riconvenzionale di condanna al pagamento del saldo a debito, anche per ragioni connesse alla competenza del tribunale fallimentare. La pronuncia, dunque, non “capovolge” il giudizio trasformandolo in condanna della curatela, ma si limita a negare la sussistenza del credito restitutorio azionato.

6. Spese: la complessità come “grave motivo” di compensazione

Nonostante l’accoglimento dell’appello bancario, la Corte compensa integralmente le spese del doppio grado, richiamando la complessità della lite, la controvertibilità delle questioni e la riduzione comunque accertata del saldo a debito rispetto al saldo banca originariamente preteso; pone inoltre le spese di CTU a carico di tutte le parti in quota uguale. È una scelta che riflette una valutazione “equilibratrice”: la curatela non ottiene la ripetizione, ma la ricostruzione tecnica ha comunque ridimensionato in modo significativo la posizione debitoria rispetto alla situazione contabile originariamente prospettata dalla banca.

7. Considerazioni conclusive: una sentenza di “metodologia applicata” tra fallimento, conto corrente e prescrizione

La decisione si presta a essere letta come un paradigma di “metodologia applicata” nel contenzioso di ripetizione su conto corrente, specie quando si innesta su un fallimento e quindi su esigenze di certezza del passivo e di corretta ricostruzione delle poste.

Il primo insegnamento è che la prescrizione, quando è accolta in difetto di affidamento, non è un’etichetta da apporre al conto: deve essere tradotta in operazioni contabili coerenti, e tali operazioni devono essere svolte su saldo rettificato. La Corte, riformando il primo giudice per non avere recepito l’ipotesi peritale che espungeva anche le rimesse prescritte, riafferma che la prescrizione “si calcola” e non si proclama, e che un errore nella scelta dello scenario peritale è errore decisorio.

Il secondo insegnamento riguarda le difese “a geometria variabile” sull’usura nei rapporti di durata. La pronuncia separa con nettezza l’irrilevanza dell’usura sopravvenuta da mero mutamento dei tassi soglia e la possibilità di una nuova verifica solo in presenza di una modifica negoziale, espressa o tipizzata, ex art. 118 TUB, con onere di allegazione specifico. In tal modo, il Collegio disinnesca l’argomento della “lista dei trimestri” come scorciatoia probatoria.

Il terzo insegnamento attiene alle controeccezioni sulla prescrizione: il fido di fatto, per incidere sulla natura delle rimesse e sulla decorrenza, deve essere allegato tempestivamente e provato con elementi indiziari seri, non potendo essere introdotto in appello come mera costruzione retrospettiva fondata su indizi isolati.

Nel complesso, la sentenza restituisce una visione disciplinata del contenzioso bancario: la ripetizione dell’indebito non è un giudizio “a tesi”, ma una verifica che vive di corrette qualificazioni giuridiche, di puntualità nelle allegazioni e, soprattutto, di coerenza tra principi astratti e traduzione contabile delle conseguenze.


SENTENZA_CORTE_DI_APPELLO_DI_NAPOLI_N._318_2026_-_N._R.G._00000678_2023_DEPOSITO_MINUTA_16_01_2026__PUBBLICAZIONE_16_01_2026

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