Giurisprudenza consumatori

Tribunale di Velletri, sez. 2, 11/01/2026, n. 107

Massima – In tema di assicurazione contro i danni da spargimento d’acqua, quando le condizioni di polizza escludano espressamente l’operatività della garanzia per i danni cagionati da usura delle tubazioni, l’accertamento tecnico della corrosione e della vetustà dell’impianto idrico è idoneo a escludere l’indennizzabilità del sinistro; ne consegue, altresì, l’inoperatività delle garanzie accessorie per le spese di ricerca e riparazione del guasto, ove la relativa clausola ne subordini l’attivazione alla sussistenza di un danno principale indennizzabile.


La sentenza del Tribunale di Velletri si colloca nel solco del contenzioso assicurativo relativo alle polizze contro i danni da spargimento d’acqua, ma assume particolare interesse per la nettezza con cui ricostruisce il rapporto tra garanzia principale, clausole di esclusione e coperture accessorie. La decisione muove da una vicenda nella quale la parte attrice, dopo aver promosso un accertamento tecnico preventivo per i danni subiti da un immobile, ha convenuto in giudizio la compagnia assicuratrice chiedendone la condanna al pagamento dell’indennizzo nella misura quantificata dal consulente tecnico. La compagnia si è costituita contestando non soltanto il quantum debeatur, ma soprattutto l’an della pretesa indennitaria. Il Tribunale rigetta integralmente la domanda, ritenendo dirimente, più ancora della quantificazione del danno, la verifica della concreta operatività della copertura assicurativa invocata.

Il primo profilo di interesse è costituito dalla rigorosa delimitazione dell’oggetto assicurato e del perimetro temporale della copertura. Il giudice individua la polizza applicabile al sinistro in quella vigente nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2016 e il 1° dicembre 2017, collocando correttamente l’evento dannoso nell’annualità assicurativa pertinente. Questo passaggio, apparentemente preliminare, è in realtà essenziale, perché solo una volta individuato il regolamento contrattuale applicabile diviene possibile procedere al controllo giudiziale sulle clausole di esclusione e sulle condizioni di operatività delle singole garanzie. Il Tribunale richiama espressamente il fascicolo informativo, qualificandolo come parte integrante ed essenziale del contratto, e da esso desume la disciplina rilevante per la decisione.

Il baricentro della pronuncia è, tuttavia, rappresentato dall’accertamento della causa del danno. Sotto questo profilo, la sentenza valorizza in modo convergente sia la consulenza tecnica sia la prova testimoniale. Il consulente nominato nella fase tecnica, pur in assenza della possibilità di esaminare direttamente le tubazioni nel loro stato originario, ha ricostruito la causa della rottura sulla base della documentazione fotografica acquisita, affermando con elevato grado di probabilità che le rotture erano riconducibili alla corrosione delle tubazioni interrate, corroborata dal degrado visibile anche nelle porzioni esterne. A tale dato il Tribunale affianca la deposizione del teste escusso su istanza attrice, il quale ha qualificato la tubatura come “marcia”, offrendo così un ulteriore riscontro fattuale alla vetustà e al degrado dell’impianto. La sentenza mostra, sotto questo profilo, una apprezzabile coerenza metodologica: non si limita a recepire acriticamente la CTU, ma la inserisce in un quadro probatorio complessivo nel quale anche la prova orale contribuisce a rafforzare il convincimento del giudice circa la riconducibilità del danno all’usura materiale della condotta.

Su tale base fattuale il Tribunale innesta il ragionamento strettamente giuridico. La clausola centrale è quella contenuta nelle condizioni di assicurazione, al punto 6.3, ove è previsto che l’assicurazione non operi per i danni causati da usura. Il giudice attribuisce a tale clausola efficacia pienamente dirimente: una volta accertato che la rottura è eziologicamente riconducibile alla corrosione e alla vetustà delle tubazioni, l’evento non rientra più nel rischio assicurato, ma in una tipica ipotesi di esclusione convenzionale della garanzia. La decisione, in questa parte, si fonda su un principio generale del diritto delle assicurazioni contro i danni: la delimitazione convenzionale del rischio rappresenta il nucleo dell’assetto sinallagmatico del contratto, sicché il giudice, accertato che l’evento rientra nell’area delle esclusioni, non può procedere a una condanna indennitaria surrogando il regolamento negoziale con valutazioni equitative o sostanzialistiche.

La sentenza si segnala anche per la corretta ricostruzione del rapporto di accessorietà tra garanzia principale e coperture complementari. Una parte della domanda attorea, infatti, risultava implicitamente collegata anche alla garanzia relativa alle spese di ricerca e riparazione del guasto. Il Tribunale affronta espressamente questo profilo e chiarisce che tale garanzia non gode di autonomia ontologica rispetto al rischio principale, ma presuppone, secondo la clausola contrattuale richiamata, la sussistenza di un danno indennizzabile in base alle garanzie primarie indicate dalla polizza. Una volta dichiarata inoperante la copertura principale per effetto dell’esclusione da usura, viene meno anche il presupposto di attivazione della garanzia accessoria. Si tratta di un passaggio di notevole rilievo teorico, perché ribadisce che, nell’interpretazione delle polizze multirischio, non ogni estensione di garanzia può essere letta in chiave autonoma; occorre invece verificare se la clausola accessoria abbia struttura dipendente o indipendente rispetto al rischio base. Nel caso deciso, il Tribunale opta correttamente per la dipendenza funzionale, traendone l’inoperatività a cascata della copertura per le spese di ricerca e riparazione.

Sotto il profilo della teoria generale del contratto di assicurazione, la pronuncia valorizza in modo implicito ma chiaro la distinzione tra rischio assicurato e danno materialmente verificatosi. Non ogni danno da fuoriuscita d’acqua integra, di per sé, un sinistro indennizzabile; l’indennizzabilità dipende dalla riconducibilità causale dell’evento a un rischio incluso nella copertura e non escluso dalle condizioni contrattuali. La corrosione e la vetustà delle tubazioni, nella logica della polizza esaminata, si collocano fuori dall’area del rischio trasferito all’assicuratore, in quanto riconducibili non a un accadimento accidentale imprevedibile, bensì a un processo di degrado progressivo dell’impianto, rispetto al quale l’assicurazione non è chiamata a fungere da strumento di manutenzione patrimoniale del bene.

Un ulteriore elemento di interesse della decisione è il rapporto tra accertamento tecnico preventivo e giudizio di merito. L’attore aveva fondato la propria domanda sulla quantificazione operata dal CTU nell’ATP, ma il Tribunale chiarisce, in modo implicito ma inequivoco, che la quantificazione del danno non può mai precedere logicamente la verifica della sua indennizzabilità. In altri termini, l’ATP può fornire un solido supporto ricostruttivo in ordine all’entità del pregiudizio materiale, ma non sostituisce il necessario accertamento giudiziale sulla riconducibilità del fatto dannoso al rischio assicurato. La pronuncia, perciò, richiama opportunamente alla distinzione tra accertamento del danno e accertamento del diritto all’indennizzo, che restano piani logicamente e giuridicamente distinti.

La regolazione delle spese segue coerentemente l’esito del giudizio. Il Tribunale pone a carico della parte attrice sia le spese di CTU sia le spese di lite, liquidate in euro 3.500 oltre accessori di legge. La statuizione conferma che, in presenza di rigetto integrale della domanda per difetto del presupposto stesso della garanzia, non vi è spazio per compensazioni. Anche sotto questo profilo, la sentenza si muove in modo lineare: l’ATP e il successivo giudizio di merito risultano causalmente imputabili alla parte che ha insistito in una pretesa indennitaria rivelatasi infondata alla luce del regolamento contrattuale applicabile.

In conclusione, la decisione del Tribunale di Velletri appare meritevole di attenzione perché offre una ricostruzione tecnicamente corretta e sistematicamente pulita del rapporto tra causa del danno, clausole di esclusione e garanzie accessorie nella polizza contro i danni da spargimento d’acqua. Il principio che se ne ricava è netto: quando la rottura dell’impianto derivi da corrosione, vetustà o usura materiale delle tubazioni, e la polizza escluda espressamente tale evenienza, il sinistro resta fuori dal perimetro del rischio assicurato; e con esso resta preclusa anche l’operatività delle garanzie ancillari che presuppongano un danno principale indennizzabile. Si tratta di un approdo coerente tanto con la funzione economico-sociale del contratto di assicurazione quanto con i principi di interpretazione del regolamento negoziale, e che ben si presta a una riflessione pubblicistica sul confine tra tutela indennitaria e obblighi di manutenzione del bene assicurato.


SENTENZA_TRIBUNALE_DI_VELLETRI_N._107_2026_-_N._R.G._00004335_2021_DEPOSITO_MINUTA_11_01_2026__PUBBLICAZIONE_11_01_2026


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