Corte di Appello di Ancona, sez. 1, 12/03/2026, n. 301
Massima
Nella fideiussione bancaria, la clausola che imponga al garante il pagamento “a semplice richiesta scritta” integra una deroga pattizia all’art. 1957 c.c. limitatamente alle modalità di attivazione del creditore e rende sufficiente, ai fini dell’impedimento della decadenza, la tempestiva intimazione stragiudiziale di pagamento, senza necessità di promuovere entro il semestre un’azione giudiziale nei confronti del debitore principale o del fideiussore. Tale clausola non si identifica con una pattuizione di tipo solve et repete, né richiede specifica approvazione per iscritto quale clausola vessatoria, poiché non comprime il diritto del garante di contestare la pretesa, ma si limita a disciplinare il modo di conservazione dell’efficacia della garanzia.
La questione sottoposta alla Corte e il significato sistematico della decisione
La sentenza della Corte d’appello di Ancona affronta un tema di particolare rilievo nel contenzioso bancario e, più in particolare, nella disciplina della fideiussione omnibus o comunque della garanzia personale prestata a presidio dell’esposizione debitoria da conto corrente: il rapporto tra la clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta” e la decadenza del creditore prevista dall’art. 1957 c.c. L’impugnazione trae origine dalla sentenza con cui il Tribunale di Ancona, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, aveva ritenuto estinta l’obbligazione fideiussoria per mancato esercizio delle azioni giudiziarie nel termine semestrale, pur mantenendo la condanna della debitrice principale. La Corte riforma tale approdo, affermando che, in presenza della clausola negoziale sopra indicata, la banca non decade se, entro il termine rilevante, abbia rivolto al garante una tempestiva richiesta stragiudiziale di pagamento.
La portata della pronuncia è notevole, poiché si colloca nel punto di intersezione fra disciplina codicistica della fideiussione, autonomia privata e più recente elaborazione della giurisprudenza di legittimità sul significato delle clausole di immediata esigibilità contenute nei modelli contrattuali bancari. Il pregio della decisione sta nell’avere ricondotto l’interpretazione della garanzia entro una logica sistematica, evitando sia una lettura eccessivamente formalistica dell’art. 1957 c.c., sia la confusione tra diverse figure clausolari, quali la clausola “a prima richiesta”, la clausola “senza eccezioni” e la pattuizione solve et repete.
Il quadro fattuale e processuale: dal decreto ingiuntivo alla riforma in appello
La controversia prende le mosse da un decreto ingiuntivo emesso in favore della cessionaria del credito bancario per il saldo debitore di un conto corrente chiuso nel 2017, credito vantato nei confronti della società debitrice principale e garantito, nei limiti di euro 600.000, da fideiussione prestata nel 2008. Il Tribunale aveva ritenuto che la banca fosse incorsa nella decadenza ex art. 1957 c.c., sul presupposto del mancato esperimento di azioni giudiziarie nel semestre, e aveva quindi escluso la responsabilità del garante. L’appellante censurava tale conclusione, osservando, da un lato, che la fideiussione non conteneva le clausole oggetto delle note contestazioni antitrust connesse allo schema ABI, e, dall’altro, che il testo contrattuale prevedeva il pagamento “a semplice richiesta scritta”, sicché la tempestiva raccomandata inviata dalla banca il 27 febbraio 2017 doveva ritenersi sufficiente a impedire la decadenza. La Corte accoglie il gravame e condanna il fideiussore al pagamento della somma massima garantita, oltre interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo.
Il punto decisivo, dunque, non è tanto se la banca abbia o meno agito, ma quale forma di attivazione dovesse ritenersi necessaria in base alla disciplina legale come derogata dal regolamento contrattuale. La risposta offerta dalla Corte è netta: quando le parti abbiano convenuto che il fideiussore debba pagare a semplice richiesta scritta, il creditore non è tenuto, per evitare la decadenza, a iniziare un giudizio entro sei mesi; è sufficiente una richiesta stragiudiziale tempestiva, purché idonea a rendere attuale e immediatamente esigibile la pretesa garantita.
L’inammissibilità dell’eccezione di novità e il corretto governo dell’art. 345 c.p.c.
Un primo snodo motivazionale riguarda l’eccezione dell’appellato, secondo cui la difesa fondata sulla clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c. sarebbe stata nuova e dunque inammissibile in appello. La Corte respinge tale impostazione con un argomento tecnicamente corretto: non si trattava di una nuova eccezione in senso proprio, ma di una difesa volta a censurare l’omessa o erronea valutazione di un documento già ritualmente acquisito al processo, e cioè della raccomandata del 27 febbraio 2017. In altri termini, il tema della decadenza era già entrato nel giudizio per effetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo; il motivo di appello si limitava a denunciare l’errata ricostruzione del materiale probatorio rilevante per decidere quell’eccezione.
La puntualizzazione è di sicura rilevanza sistematica. Nel processo civile, la distinzione tra eccezione nuova e mera difesa è essenziale per delimitare l’ambito applicativo dell’art. 345 c.p.c. La Corte mostra di avere ben chiaro che, una volta ritualmente sollevata l’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., la parte creditrice ha pieno diritto di contrastarla valorizzando i documenti già prodotti e sostenendo che essi fossero stati male interpretati o trascurati dal primo giudice. Non si è, dunque, in presenza di un ampliamento del thema decidendum, bensì di un sindacato sulla correttezza della decisione impugnata rispetto al tema già devoluto. La soluzione appare pienamente condivisibile, perché evita che il divieto di nova venga trasformato in uno strumento di cristallizzazione di errori decisori su fatti già ritualmente entrati nel processo.
La clausola “a semplice richiesta scritta” e la sua funzione derogatoria rispetto all’art. 1957 c.c.
Il cuore della sentenza è rappresentato dall’interpretazione dell’art. 6 della fideiussione, secondo cui “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”. La Corte attribuisce a questa previsione una funzione precisa: esonerare il creditore dall’onere di proporre, nel termine di cui all’art. 1957 c.c., una domanda giudiziale, rendendo invece sufficiente una richiesta scritta stragiudiziale. La deroga, dunque, non elimina il limite temporale, ma ne modifica la modalità di osservanza.
La ricostruzione è particolarmente persuasiva. L’art. 1957 c.c. assolve alla funzione di impedire che il fideiussore resti esposto sine die all’inerzia del creditore dopo la scadenza dell’obbligazione principale. Se però le parti convengono che il garante debba adempiere immediatamente a seguito di semplice richiesta scritta, l’esigenza di tutela sottesa alla norma si soddisfa anche senza l’instaurazione di un giudizio, purché il garante riceva tempestivamente una intimazione idonea a rendere attuale e certa la pretesa. La Corte coglie bene questo aspetto quando sottolinea che l’intimazione scritta, accompagnata dalla costituzione in mora, esclude qualsiasi incertezza circa il destino dell’obbligazione fideiussoria e consente di ritenere realizzata la funzione conservativa altrimenti affidata all’azione giudiziale.
La distinzione dalla clausola “solve et repete” e dall’obbligo di pagamento “senza eccezioni”
Uno dei meriti maggiori della sentenza consiste nell’avere distinto con precisione la clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta” dalla figura del solve et repete. La difesa dell’appellato sosteneva che la pattuizione in esame servisse solo a differire la facoltà del garante di sollevare eccezioni, collocandosi dunque su un piano diverso rispetto alla decadenza ex art. 1957 c.c. La Corte respinge tale lettura, osservando che la clausola in questione non contiene l’espressione “senza eccezioni” e non implica, perciò, alcuna rinuncia preventiva alla contestazione della pretesa creditoria prima del pagamento. Essa non comprime il diritto di difesa del garante, ma si limita a stabilire che il pagamento diviene esigibile a seguito di richiesta scritta, con la conseguenza che la richiesta medesima è sufficiente a impedire la decadenza.
Si tratta di un passaggio di particolare finezza dogmatica. La Corte evita di confondere piani distinti: una cosa è la clausola che disciplina il modo in cui il creditore può conservare la garanzia; altra è la clausola che impone il pagamento immediato anche prima dell’esame delle eccezioni del garante. Il fatto che nel caso concreto manchi l’inciso “senza eccezioni” consente al giudice di escludere la riconducibilità della pattuizione alla figura del solve et repete e, al tempo stesso, di leggere la clausola come deroga selettiva al solo onere giudiziale imposto dall’art. 1957 c.c. Questa distinzione restituisce ordine concettuale a una materia nella quale, non di rado, le diverse clausole di prassi bancaria vengono impropriamente sovrapposte.
L’adesione alla più recente giurisprudenza di legittimità
La motivazione si fonda in modo esplicito sugli arresti più recenti della Corte di cassazione, richiamando una serie di pronunce che affermano il principio per cui, in presenza di una fideiussione contenente la clausola di pagamento “a prima richiesta” o “a semplice richiesta”, è sufficiente, per evitare la decadenza, una intimazione stragiudiziale tempestiva. Il richiamo è particolarmente significativo perché dimostra che la Corte d’appello di Ancona si colloca in linea con un orientamento ormai consolidato, che interpreta il rinvio pattizio all’art. 1957 c.c. in termini coerenti con l’autonomia privata e con il criterio ermeneutico dell’art. 1363 c.c.: se le parti hanno voluto un pagamento immediato su semplice richiesta, non avrebbe senso pretendere, al contempo, l’inizio di un giudizio nel semestre, poiché ciò introdurrebbe una contraddizione interna al regolamento negoziale.
Questo passaggio rafforza il peso sistematico della pronuncia. La Corte non costruisce una soluzione innovativa in via solitaria, ma recepisce e applica un indirizzo di legittimità che appare ormai ben definito. Ne emerge un quadro interpretativo di crescente stabilità, nel quale la deroga parziale all’art. 1957 c.c. è ammessa e produce l’effetto di rendere sufficiente la richiesta scritta entro il termine. È un punto di grande rilievo per la prassi bancaria e contenziosa, poiché delimita con maggiore precisione il contenuto e gli effetti delle clausole standard di garanzia.
La validità della clausola e l’esclusione del carattere vessatorio
La Corte affronta anche il tema della validità della clausola, escludendo che essa possa essere considerata vessatoria o inefficace per mancanza di specifica approvazione scritta. La motivazione afferma che la pattuizione non aggrava la posizione del garante in modo tale da richiedere una tutela rafforzata, poiché si limita a regolare le modalità di soddisfacimento del credito garantito, rendendo sufficiente la richiesta stragiudiziale. In altri termini, la clausola non crea una situazione di incertezza o compressione anomala per il fideiussore; al contrario, lo pone immediatamente in condizione di conoscere l’attualità della pretesa e di assumere le proprie determinazioni difensive.
La soluzione appare condivisibile, soprattutto se letta in coerenza con la ricostruzione appena vista. Se la clausola non impone il pagamento “senza eccezioni”, né sottrae al garante il potere di contestare la pretesa, ma si limita a sostituire la richiesta giudiziale con quella stragiudiziale quale mezzo di conservazione della garanzia, non vi è ragione di qualificarla come clausola vessatoria in senso tecnico. La Corte mostra, così, di mantenere strettamente connessi i piani dell’interpretazione e della validità: proprio perché la clausola è letta in termini non oppressivi ma funzionali, la sua tenuta sul piano dell’efficacia negoziale risulta rafforzata.
La tempestiva attivazione della banca e l’efficacia della raccomandata del 27 febbraio 2017
Sul piano applicativo, la sentenza valorizza il documento decisivo della controversia: le raccomandate A.R. del 27 febbraio 2017 con cui la banca aveva comunicato contestualmente alla debitrice principale e alla garante la revoca degli affidamenti, il recesso dal rapporto di conto corrente e la richiesta di pagamento dell’intera esposizione debitoria maturata nei limiti del dovuto. Da tali comunicazioni la Corte desume che il creditore si fosse tempestivamente attivato, realizzando quanto richiesto dalla clausola contrattuale per evitare la decadenza della garanzia. Ne consegue l’esclusione dell’estinzione dell’obbligazione fideiussoria e la condanna del garante nei limiti massimi pattuiti, pari a euro 600.000, oltre interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo.
Questo approdo è particolarmente importante, perché mostra in concreto come il principio di diritto venga tradotto in giudizio: non basta l’esistenza della clausola, ma occorre che il creditore abbia effettivamente inviato una richiesta scritta tempestiva e idonea nel contenuto. Nel caso deciso, tale requisito è stato ritenuto pienamente integrato. La decisione non attribuisce, dunque, alla clausola un effetto automatico di perpetuazione indefinita della garanzia; piuttosto, afferma che il creditore deve attivarsi entro il termine, ma può farlo in forma stragiudiziale. Proprio questa combinazione di disciplina pattizia e rigore cronologico rende la soluzione equilibrata e coerente con la funzione dell’art. 1957 c.c.
La rilevanza della decisione nel contenzioso sulle garanzie bancarie
La sentenza assume rilievo anche nel più ampio panorama del contenzioso sulle garanzie bancarie, caratterizzato negli ultimi anni da un intenso scrutinio delle clausole standardizzate, sia sotto il profilo antitrust sia sotto il profilo della compatibilità con la disciplina codicistica della fideiussione. La Corte di Ancona, pur ricordando incidentalmente che la fideiussione in esame non rientrava nello schema colpito dal provvedimento n. 55/2008 della Banca d’Italia per la mancanza della rinuncia ai termini dell’art. 1957 c.c., concentra la propria attenzione su un aspetto spesso decisivo nella prassi: il significato da attribuire alle clausole di esigibilità immediata e il loro rapporto con la conservazione della garanzia.
In questo senso, la pronuncia contribuisce a chiarire che la deroga pattizia all’art. 1957 c.c. non postula necessariamente una rinuncia espressa e letterale ai termini della norma. Essa può emergere anche da una clausola che, interpretata sistematicamente, affidi alla semplice richiesta scritta il compito di attualizzare l’obbligo del garante e di conservare l’efficacia della fideiussione. È un risultato interpretativo di notevole importanza, perché riduce il rischio di letture eccessivamente formalistiche del testo negoziale e valorizza il senso economico e funzionale della pattuizione.
Le spese di lite e la conseguenza della soccombenza
La Corte pone a carico dell’appellato le spese del doppio grado, liquidandole in misura vicina ai minimi di scaglione in considerazione del quantum decisum e della semplicità delle questioni affrontate. Anche questa statuizione appare coerente con l’esito del giudizio. La sentenza di primo grado viene infatti riformata sul punto centrale della responsabilità del fideiussore, con conseguente piena soccombenza del garante in ordine alla posizione fatta valere dall’appellante. La regolazione delle spese conferma, dunque, la nettezza dell’approdo decisorio e la centralità della questione affrontata.
Considerazioni conclusive
La sentenza della Corte d’appello di Ancona merita di essere segnalata perché chiarisce, con linearità e rigore, che la clausola fideiussoria di pagamento “a semplice richiesta scritta” costituisce una valida deroga pattizia all’art. 1957 c.c. sul piano delle modalità di attivazione del creditore, rendendo sufficiente, per evitare la decadenza, una tempestiva intimazione stragiudiziale. Essa non coincide con una clausola solve et repete, non implica automaticamente rinuncia alle eccezioni e non richiede specifica approvazione quale clausola vessatoria. In presenza di tale pattuizione, la richiesta scritta sostituisce la necessità dell’azione giudiziale semestrale e conserva l’efficacia della garanzia.
Il valore sistematico della decisione risiede soprattutto nell’avere ricomposto in modo ordinato il rapporto tra autonomia privata e disciplina legale della fideiussione. La Corte evita sia il formalismo che pretenderebbe sempre e comunque una domanda giudiziale entro il semestre, sia l’eccesso opposto di una lettura indiscriminatamente espansiva delle clausole bancarie. Ne emerge una soluzione equilibrata: la banca deve attivarsi tempestivamente, ma può farlo nella forma negozialmente concordata della richiesta scritta; il garante resta tutelato, perché conserva il diritto di contestare la pretesa; l’art. 1957 c.c. continua a operare, ma nei limiti della deroga consentita dall’autonomia contrattuale.
Nel complesso, la pronuncia offre un contributo importante alla giurisprudenza sulle garanzie personali bancarie e si presta a divenire un utile punto di riferimento per la pratica forense, soprattutto nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo nei quali venga eccepita la decadenza del creditore ai sensi dell’art. 1957 c.c. La regola che se ne ricava è chiara: quando il contratto lo preveda in termini univoci, la tempestiva richiesta stragiudiziale vale a mantenere viva la fideiussione.

