Mediazione obbligatoria e assenza ingiustificata: perché oggi “non presentarsi” può costare due volte
Il senso della riforma: dalla “facoltà” di trattare al dovere di partecipare
Con la riforma Cartabia la mediazione, quando è condizione di procedibilità o quando è demandata dal giudice, non è più percepita dall’ordinamento come una tappa meramente formale. L’idea di fondo è semplice: il sistema ti chiede almeno di sederti al tavolo, ascoltare la proposta di metodo del mediatore e mettere la controparte nella condizione di confrontarsi con una posizione consapevole, assistita e spendibile. Ne consegue un cambio di paradigma: la partecipazione al primo incontro non è un atto di cortesia, ma un comportamento giuridicamente doveroso, la cui omissione può essere sanzionata.
Il fulcro normativo di questo “irrigidimento” è l’art. 12-bis del d.lgs. 28/2010, introdotto e poi rafforzato nel nuovo impianto, che disciplina le conseguenze processuali ed economiche della mancata partecipazione senza giustificato motivo.
Il meccanismo sanzionatorio: perché si parla di “doppie sanzioni”
Quando la mediazione è condizione di procedibilità, l’assenza ingiustificata al primo incontro non produce un’unica conseguenza, ma può attivarne due, su piani diversi.
Il primo livello è pubblicistico e afflittivo: il giudice, con il provvedimento che definisce il giudizio, condanna la parte costituita che non ha partecipato senza giustificato motivo a versare all’entrata del bilancio dello Stato una somma corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per la causa. È una sanzione “a favore dell’Erario”, pensata per disincentivare condotte ostruzionistiche o meramente dilatorie.
Il secondo livello è privatistico-compensativo: sempre nei casi in cui scatta la condanna al doppio del contributo unificato, il giudice, se richiesto, può inoltre condannare la parte soccombente che non ha partecipato al primo incontro a pagare alla controparte una somma equitativamente determinata, entro un tetto massimo: non oltre le spese di giudizio maturate dopo la conclusione della mediazione. In altri termini, oltre alla “multa” allo Stato, si può aggiungere una condanna ulteriore a favore della parte vittoriosa, modellata sulle spese che l’assenza ha reso inutili o comunque aggravato.
A questo si somma un terzo profilo, meno “monetario” ma spesso decisivo: dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ex art. 116, comma 2, c.p.c. Qui la sanzione non è una cifra, ma un effetto sulla valutazione probatoria e, quindi, sul destino della causa.
Il caso del Tribunale di Milano: la comunicazione di “non adesione” non salva dalla condanna
Un passaggio giurisprudenziale molto istruttivo arriva dal Tribunale di Milano (sentenza 22 dicembre 2025, n. 9925), in una controversia assicurativa in cui la compagnia invitata in mediazione aveva scelto di non partecipare, trasmettendo però all’organismo una comunicazione “motivata” con cui contestava, in sostanza, la fondatezza della pretesa (in particolare la prova del fatto e alcuni elementi tecnici).
Il Tribunale, dopo aver deciso il merito, affronta frontalmente il tema sanzionatorio e afferma un principio operativo: la partecipazione al primo incontro è condotta doverosa; il “giustificato motivo” che legittima l’assenza deve avere caratteri di assolutezza e non temporaneità. In questo quadro, non è sufficiente “spiegare per lettera” perché si ritiene infondata la domanda. L’ordinamento non accetta che la mediazione venga neutralizzata a monte con una presa di posizione unilaterale: proprio perché l’incontro serve anche a rendere consapevole e informata la scelta di non conciliare, tale scelta va esercitata dentro la procedura, non fuori.
Sul piano delle conseguenze, il Tribunale applica la condanna al versamento del doppio contributo unificato (nel caso concreto quantificando l’importo dovuto all’Erario). La logica è chiarissima: l’assenza “volontaria” fondata sull’idea di avere ragione nel merito non è impedimento, è una strategia processuale; e le strategie, dopo la riforma, hanno un costo.
Quando l’assenza è davvero “giustificata”: il confine tra impedimento e scelta
La nozione di “giustificato motivo” è volutamente elastica, perché deve adattarsi a casi concreti molto differenti. Tuttavia, il baricentro che emerge dalle decisioni più recenti è rigoroso: giustifica l’assenza ciò che rende impossibile partecipare, non ciò che rende inutile partecipare secondo la parte.
Un impedimento “assoluto” richiama situazioni oggettive e non superabili con ordinaria diligenza (si pensi a eventi sanitari gravi, cause di forza maggiore, impedimenti non gestibili neppure tramite delega con poteri adeguati). Un impedimento “non temporaneo”, nella formula usata dal Tribunale di Milano, segnala che non basta una difficoltà organizzativa contingente, perché la procedura è strutturata proprio per essere rapida e flessibile e, dove possibile, modulabile anche sul piano logistico. In questa prospettiva, la “non adesione motivata” o la semplice affermazione “non transigo” non integra un motivo, ma una scelta di merito che la legge non considera esimente.
Quante volte si può “non presentarsi”: effetti diversi per attore e convenuto
Nella prassi il primo incontro è la soglia decisiva. Se la mediazione è condizione di procedibilità e l’attore non partecipa, il rischio principale non è la sanzione, ma l’effetto processuale: la domanda può diventare improcedibile perché manca, in sostanza, l’esperimento effettivo della condizione richiesta dall’ordinamento. Se invece è il convenuto a non presentarsi e poi si costituisce in giudizio, entra nel mirino dell’art. 12-bis: la sanzione del doppio contributo unificato (e l’eventuale condanna ulteriore verso la controparte) è costruita proprio per colpire la parte che “gioca di sponda” ignorando l’ADR e investendo tutto sul processo.
Se entrambe le parti non si presentano, la procedura si estingue rapidamente, ma l’effetto non è neutro: l’ordinamento non premia la diserzione reciproca e il giudice, quando la condizione di procedibilità è in discussione, tende a verificare con severità se vi sia stato un serio tentativo o solo un adempimento apparente. È uno dei punti in cui la mediazione diventa davvero “processo prima del processo”: conta non solo averla avviata, ma averla svolta in modo riconoscibile come tale.
Pubblica Amministrazione: partecipare non è solo opportuno, può diventare “doveroso” anche sul piano contabile
Per la Pubblica Amministrazione il tema è doppiamente sensibile. Da un lato, anche la PA è soggetto del processo civile e può essere chiamata a partecipare alla mediazione nelle materie e nei casi previsti. Dall’altro, la riforma ha introdotto una disciplina specifica sull’accordo sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche (art. 11-bis d.lgs. 28/2010), con un obiettivo preciso: evitare che il timore della responsabilità erariale paralizzi ogni possibilità conciliativa, ma al tempo stesso rendere tracciabile e responsabile la scelta di conciliare.
Sul piano pratico, questo si traduce in un’esigenza di organizzazione interna: la PA deve presentarsi con un rappresentante realmente in grado di interloquire e, se del caso, di assumere determinazioni coerenti con i poteri conferiti. La mancata partecipazione “per prassi” (la scelta aprioristica di non aderire) non è più sostenibile né culturalmente né giuridicamente, perché confligge con la logica acceleratoria dell’ADR e può essere letta come cattiva amministrazione del contenzioso.
Conclusione: la mediazione non è un “atto inutile”, è un passaggio che oggi produce effetti veri
Il punto, in definitiva, è che l’ordinamento non si accontenta più dell’etichetta “tentativo svolto”: pretende che il primo incontro sia almeno affrontato, salvo impedimenti seri. La parte che si sottrae senza un motivo oggettivamente forte rischia una condanna economica verso lo Stato (doppio contributo unificato), può subire un’ulteriore condanna a favore della controparte entro i limiti indicati dalla legge e, non ultimo, offre al giudice un dato comportamentale che può riflettersi sul piano probatorio.
La giurisprudenza recente, come il Tribunale di Milano, sta rendendo questo messaggio estremamente concreto: “non partecipo perché ho ragione” non è una giustificazione; è, semmai, il motivo per cui dovresti partecipare, per mettere quella ragione alla prova di un confronto serio prima di chiedere al giudice di farlo al tuo posto.

