Responsabilità professionale dell’avvocato, azione giudiziaria infondata e causalità del danno: il limite tra errore difensivo e soccombenza fisiologica della lite
Massima
In tema di responsabilità professionale dell’avvocato, la soccombenza del cliente nei giudizi patrocinati non è di per sé sufficiente a fondare l’inadempimento del difensore, né a dimostrare il danno risarcibile. Il cliente che agisca ex artt. 1218 e 2697 c.c. deve provare, oltre al titolo professionale, un inadempimento qualificato del legale, il nesso causale tra tale condotta e la perdita della concreta possibilità di conseguire un esito favorevole, nonché il danno-conseguenza. Ne consegue che non sussiste responsabilità ove la lite introdotta presenti, ex ante, margini apprezzabili di complessità fattuale e giuridica e le scelte difensive compiute, pur rivelatesi ex post non vittoriose, risultino comunque plausibili secondo le leges artis, non essendo configurabile un obbligo del professionista di dissuadere il cliente dall’agire in giudizio quando l’iniziativa non appaia manifestamente infondata o temeraria.
1. Premessa
La sentenza del Tribunale di Pesaro si colloca in un settore particolarmente delicato della responsabilità civile, quello relativo all’inadempimento dell’avvocato nell’attività di patrocinio giudiziale, e offre una ricostruzione di notevole interesse sia sul piano teorico sia su quello applicativo. La controversia nasce dalla domanda risarcitoria proposta dal cliente nei confronti dei professionisti che lo avevano assistito in due giudizi, uno di primo grado e uno di appello, entrambi conclusi con esito sfavorevole in relazione a un’azione di retratto agrario, con conseguente condanna alle spese processuali. Il danno veniva infatti identificato proprio nell’esborso sostenuto per effetto della soccombenza nei due gradi di merito. Il Tribunale rigetta integralmente la domanda, escludendo che le scelte difensive adottate possano qualificarsi come colpa professionale e affermando, in termini chiari, che l’esito negativo della lite non equivale, di per sé, a inadempimento del difensore.
Il pregio maggiore della decisione consiste nell’aver collocato il giudizio di responsabilità entro il suo corretto perimetro dogmatico: non una impropria rivalutazione ex post della bontà della strategia processuale in base al solo risultato, ma una verifica rigorosa, ex ante, della conformità della prestazione professionale ai canoni della diligenza tecnica e della plausibilità giuridica dell’iniziativa giudiziaria intrapresa. Il Tribunale costruisce così una motivazione particolarmente densa, nella quale si intrecciano il tema della natura dell’obbligazione dell’avvocato, il riparto dell’onere della prova, il nesso causale e il limite della sindacabilità delle scelte difensive quando la controversia sia connotata da effettiva complessità.
2. La vicenda sostanziale e il contenuto dell’addebito mosso ai difensori
L’attore aveva convenuto in giudizio tre avvocati, deducendo che i medesimi, a vario titolo coinvolti nella sua difesa nel giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Pesaro e nel successivo giudizio di appello davanti alla Corte d’Appello di Ancona, avessero tenuto una condotta professionalmente negligente nella gestione di una controversia avente ad oggetto l’esercizio del retratto agrario. La pretesa risarcitoria veniva parametrata alle spese di lite che l’attore era stato condannato a rifondere alle controparti in entrambi i gradi di giudizio.
Il nucleo dell’addebito, come ricostruito dalla sentenza, era duplice. Con riguardo al primo grado, si imputava ai difensori di avere formulato una domanda unitaria di riscatto agrario relativa a una pluralità di beni, pur essendo uno di essi, secondo la prospettazione attorea, non suscettibile di prelazione agraria in quanto edificato con una villa, e di non avere articolato domande subordinate che consentissero comunque il retratto dei soli terreni agricoli. Quanto al giudizio di appello, si contestava ai professionisti di avere prolungato il processo in assenza di concrete possibilità di successo, aggravando il pregiudizio economico del cliente nonostante, a dire dell’attore, l’infondatezza della domanda fosse già chiaramente emersa all’esito del primo grado. Si aggiungeva, in via più generale, l’addebito di non avere adeguatamente informato e dissuaso il cliente dall’intraprendere o proseguire un’iniziativa giudiziaria asseritamente infondata.
La costruzione della domanda attorea presentava dunque un’impostazione tipica delle azioni di malpractice forense fondate sull’esito sfavorevole del contenzioso precedente: la soccombenza veniva assunta quale indice sintomatico dell’errore professionale, mentre il danno veniva individuato nelle spese di giudizio che, in assenza della condotta dei legali, il cliente non avrebbe sopportato. È proprio contro questa impostazione che il Tribunale sviluppa la parte più significativa della propria motivazione, riaffermando che la responsabilità dell’avvocato non può mai essere desunta automaticamente dalla perdita della causa.
3. Il quadro teorico: obbligazione professionale dell’avvocato, onere della prova e nesso causale
La parte iniziale della motivazione è di particolare interesse scientifico perché il Tribunale ricostruisce con cura l’attuale assetto giurisprudenziale della responsabilità contrattuale dell’avvocato. Il giudice prende atto che la tradizionale distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato, pur essendo stata in larga misura ridimensionata sul piano generale, continua a riaffiorare nel settore della responsabilità professionale forense, dove la giurisprudenza continua spesso a qualificare l’attività dell’avvocato come obbligazione di mezzi oppure, in altre pronunce, come obbligazione di fare professionale con risultato multifattoriale e non predeterminato, in cui il perseguimento della vittoria in giudizio resta esterno al perimetro dell’obbligazione, pur costituendo l’interesse finale del cliente. Il Tribunale mostra di aderire alla ricostruzione più moderna, valorizzando la centralità delle leges artis e del corretto perseguimento dell’interesse del cliente, senza trasformare la mancata vittoria in prova automatica di inadempimento.
Sotto il profilo dell’onere probatorio, la decisione recepisce fedelmente il principio consolidato per cui, nelle obbligazioni contrattuali, il creditore che agisca per il risarcimento deve provare la fonte del proprio diritto e allegare l’inadempimento, mentre il debitore deve dimostrare l’esatto adempimento o la non imputabilità dell’impossibilità sopravvenuta. Tuttavia, quando si tratti di attività difensiva dell’avvocato, il cliente è onerato anche della prova del nesso causale tra l’inadempimento asserito e il danno evento, poiché il conseguimento del risultato utile nel processo dipende da una pluralità di fattori ulteriori rispetto al solo operato del difensore: la polisemia delle norme, l’evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali, le difese della controparte, l’apprezzamento delle prove da parte del giudice e lo stesso scarto possibile tra realtà storica e realtà processuale. Il Tribunale richiama espressamente il criterio del “più probabile che non” e la necessità che il cliente dimostri che, se il professionista avesse tenuto la condotta dovuta, vi sarebbe stata una seria e apprezzabile probabilità di ottenere il riconoscimento delle proprie ragioni.
Questa impostazione è particolarmente importante perché consente di comprendere la successiva conclusione della sentenza. Se la responsabilità dell’avvocato non può essere desunta dalla mera sconfitta processuale, occorre allora verificare se l’iniziativa giudiziaria, nel momento in cui fu intrapresa o coltivata, fosse obiettivamente priva di fondamento o se, viceversa, presentasse margini di opinabilità tali da rendere giuridicamente plausibile la scelta difensiva. È precisamente su questo terreno che il Tribunale conduce il proprio accertamento in fatto.
4. Il contratto di patrocinio e la distinzione rispetto alla procura alle liti
La sentenza dedica anche un passaggio non secondario alla distinzione tra procura alle liti e contratto di patrocinio. Il Tribunale ricorda che la procura ad litem, soggetta a forma scritta, investe il difensore del potere di rappresentare la parte in giudizio, mentre il contratto di patrocinio è un negozio bilaterale, non soggetto a vincoli formali, con cui l’avvocato assume l’obbligo di svolgere l’attività professionale a favore del cliente. Da ciò il giudice trae la conseguenza che il rapporto di patrocinio può essere provato anche con mezzi diversi dalla procura, inclusi testimoni e presunzioni, e che la procura stessa costituisce solo un indice presuntivo della sussistenza del sottostante rapporto contrattuale.
Tale ricostruzione assume rilievo nel caso concreto con riferimento alla posizione del professionista che non risultava destinatario formale di un mandato ad litem nei giudizi oggetto di contestazione ma che, secondo l’attore, aveva comunque svolto attività di consulenza, assistenza e coordinamento in favore del cliente e degli altri difensori. Il Tribunale, pur considerando superabili le eccezioni preliminari sollevate in ordine al difetto di rapporto contrattuale diretto, ritiene assorbente la successiva esclusione dell’inadempimento. In tal modo, la sentenza mostra di non arrestarsi su questioni meramente formali circa la prova dell’incarico, ma di verificare direttamente se, a prescindere dall’assetto soggettivo del mandato, sussistesse effettivamente una condotta professionale colposa imputabile ai convenuti.
5. Il criterio decisivo: non la correttezza della sentenza sfavorevole, ma la plausibilità ex ante dell’azione giudiziaria
Uno dei passaggi più rilevanti della motivazione è quello in cui il Tribunale precisa che oggetto del presente giudizio non è stabilire se le sentenze rese nei due precedenti gradi di giudizio fossero corrette o meno, ma solo se l’iniziativa giudiziaria promossa dagli avvocati apparisse, ex ante, nettamente infondata oppure se presentasse margini di apprezzamento tali da rendere plausibile il ricorso alla tutela giurisdizionale. È una puntualizzazione metodologica essenziale. Il giudizio di responsabilità professionale non può infatti trasformarsi in un improprio terzo grado di merito rispetto alla controversia pregressa, né può essere condotto con il senno di poi, assumendo il rigetto della domanda come prova dell’errore difensivo.
La sentenza si colloca così in un orientamento pienamente condivisibile, secondo cui la scelta di una determinata strategia processuale può essere fonte di responsabilità solo quando la sua inadeguatezza al raggiungimento dell’interesse del cliente sia valutabile ex ante e risulti priva di giustificazione tecnica, mentre resta esclusa l’imperizia in presenza di questioni connotate da margini di opinabilità in fatto o in diritto. Il Tribunale richiama espressamente la giurisprudenza secondo cui vi è necessità di prova specifica del fatto che il difensore abbia consigliato la proposizione di azioni palesemente infondate o temerarie. È proprio questa prova che, nel caso concreto, il giudice ritiene mancante.
6. La complessità della vicenda di retratto agrario e l’assenza di manifesta infondatezza della domanda
La parte più corposa e convincente della motivazione è dedicata alla verifica, in concreto, della plausibilità dell’azione di retratto agrario promossa dai professionisti. Il Tribunale ricostruisce accuratamente il quadro fattuale e documentale emerso nei giudizi pregressi e valorizza diversi elementi dai quali desume la non manifesta infondatezza della domanda. In primo luogo, osserva che, all’epoca dei fatti e dell’introduzione del giudizio di primo grado, tutti gli immobili oggetto di riscatto risultavano classificati come agricoli dal piano regolatore comunale, come attestato dai certificati di destinazione urbanistica allegati agli atti notarili di vendita. In secondo luogo, rileva che, solo in seguito all’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio disposta nel giudizio di primo grado, emerse che due mappali avevano effettiva natura agricola mentre uno soltanto era urbano, in quanto insistente su di esso un fabbricato. Il consulente tecnico, peraltro, aveva a sua volta evidenziato la non coincidenza, in molti casi, tra classificazione urbanistica e destinazione catastale, con conseguente obiettiva difficoltà di ricostruzione della natura del bene.
Il Tribunale sottolinea poi che il giudice di primo grado si discostò dalle conclusioni del consulente tecnico, reputando urbani tutti i beni in ragione del vincolo di pertinenzialità dei terreni al fabbricato residenziale, valorizzando una convenzione del 1974 costitutiva di un vincolo di inedificabilità e alcuni profili di irregolarità nei frazionamenti catastali. Anche questo passaggio è decisivo: la decisione di primo grado non si limitò ad applicare un dato pacifico e univoco, ma si fondò su una qualificazione giuridica e fattuale non ovvia, che implicava una valutazione complessa della relazione pertinenziale tra terreno e fabbricato. Lo stesso Tribunale di Pesaro, nella motivazione allora adottata, riconobbe peraltro che i dubbi interpretativi sulla natura di una parte degli immobili erano imputabili anche al comportamento della venditrice, tanto da giustificare una parziale compensazione delle spese. Tutto ciò rende particolarmente difficile sostenere, oggi, che i legali avessero promosso una causa manifestamente infondata.
La sentenza valorizza, inoltre, il fatto che la domanda di retratto, pur non articolata in termini subordinati, non fosse formulata con modalità del tutto errate o tecnicamente insostenibili. Anzi, il giudice osserva che l’interpretazione della domanda giudiziale di riscatto poteva, in astratto, dare luogo a esiti diversi a seconda che si privilegiasse la sua componente sostanziale o quella processuale, e che lo stesso Tribunale di Pesaro, nella sentenza del 2012, aveva implicitamente riconosciuto la possibilità teorica di una diversa lettura. Ne discende che l’opzione difensiva adottata non può essere retrospettivamente stigmatizzata come manifestazione di imperizia, essendo collocata in un contesto fattuale e giuridico obiettivamente opinabile.
7. L’assenza dell’obbligo di dissuadere il cliente quando la lite non sia chiaramente temeraria
Un ulteriore profilo di particolare interesse attiene al dovere dell’avvocato di informare e dissuadere il cliente dall’intraprendere iniziative giudiziarie prive di fondamento. Il Tribunale non nega affatto, in linea di principio, l’esistenza di un simile obbligo professionale. Al contrario, lo colloca espressamente tra i contenuti dell’esatto adempimento della prestazione difensiva. Tuttavia, chiarisce che un tale obbligo sorge soltanto quando l’iniziativa giudiziaria appaia, già al momento della scelta, manifestamente infondata, palesemente temeraria o priva di ragionevoli margini di accoglimento. Quando invece la causa presenti profili di complessità, incertezza interpretativa o obiettiva opinabilità, il difensore non solo non è tenuto a dissuadere il cliente, ma può correttamente assisterlo nel far valere in giudizio la propria pretesa.
La puntualizzazione è di grande rilievo pratico. Spesso, nelle azioni di responsabilità forense, il cliente che abbia perso la causa tende a riformulare ex post la propria sconfitta come prova del fatto che il professionista avrebbe dovuto impedirgli di agire. La sentenza del Tribunale di Pesaro respinge correttamente questa logica. L’avvocato non è un garante del risultato e non può essere considerato responsabile ogni volta che il giudice adito respinga la domanda del cliente. Il suo obbligo di leale informazione e di eventuale dissuasione va parametrato alla prevedibilità ex ante dell’infondatezza, non all’esito ex post del processo. In questo senso, la pronuncia offre un chiarimento particolarmente utile anche sul piano deontologico-professionale.
8. L’assorbimento delle ulteriori questioni e la mancata rilevanza delle domande di garanzia
Una volta esclusa la sussistenza dell’inadempimento professionale, il Tribunale ritiene assorbite le ulteriori questioni, comprese quelle relative alla posizione dei terzi chiamati in garanzia dalle parti convenute. La scelta è logicamente inevitabile. Se manca il fatto generatore della responsabilità dei professionisti, vengono meno in radice tanto il problema della quantificazione del danno quanto quello dell’eventuale operatività delle polizze assicurative chiamate a manlevare i convenuti in ipotesi di condanna. La sentenza conferma così, in modo lineare, che il primo e decisivo snodo delle azioni di malpractice forense resta sempre l’accertamento di un effettivo inadempimento qualificato, causalmente efficiente rispetto al danno lamentato.
9. Le spese di lite e il criterio del quantum disputatum
Sul piano processuale, la sentenza condanna l’attore al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti e dei terzi chiamati, facendo applicazione del principio di soccombenza e richiamando il criterio del quantum disputatum ai fini della relativa liquidazione, trattandosi di giudizio per pagamento di somme. Il Tribunale si sofferma anche sulle modalità di liquidazione e nega, in un caso, l’aumento previsto per l’assistenza a più parti quando le posizioni difensive delle convenute risultino sostanzialmente identiche e sovrapponibili. Anche questi passaggi confermano il rigore tecnico della decisione, attenta a motivare non solo sul merito della controversia ma anche sulle conseguenze processuali del rigetto della domanda.
10. Considerazioni conclusive
La sentenza del Tribunale di Pesaro si segnala per chiarezza metodologica e solidità argomentativa. Il principio che se ne ricava è netto: la responsabilità professionale dell’avvocato non può essere costruita sul semplice dato della soccombenza del cliente, né il danno può identificarsi automaticamente nelle spese processuali sopportate a seguito della lite perduta. Perché sussista responsabilità occorre che il cliente provi un inadempimento qualificato, il nesso causale tra tale condotta e la perdita di una seria possibilità di successo, e il danno conseguente. Ove, invece, la lite presenti, ex ante, profili di complessità e margini di oggettiva incertezza, le scelte difensive adottate, anche se poi non vittoriose, restano pienamente compatibili con le leges artis e non possono essere retrospettivamente qualificate come negligenti.
Particolarmente apprezzabile è il fatto che il Tribunale non si sia limitato a enunciare principi astratti, ma li abbia applicati con accuratezza alla concreta vicenda del retratto agrario, valorizzando la complessità dell’inquadramento urbanistico-catastale dei beni, l’esigenza di consulenza tecnica, il carattere non scontato delle valutazioni svolte nel giudizio presupposto e la stessa possibilità teorica di diverse interpretazioni della domanda di riscatto. In questo modo la sentenza evita tanto il rischio del formalismo quanto quello, opposto, di un sindacato indulgente verso ogni scelta difensiva, e individua correttamente il confine tra errore professionale e fisiologica alea del processo.
In definitiva, la pronuncia offre un contributo importante alla definizione dei limiti della malpractice forense: il difensore risponde quando violi la diligenza tecnica dovuta e tale violazione sia causalmente connessa alla perdita dell’interesse sostanziale del cliente; non risponde, invece, quando abbia patrocinato una pretesa giuridicamente plausibile, ancorché poi respinta, e quando il dissenso del giudice rispetto alla tesi difensiva si collochi entro il normale rischio dell’attività giudiziale. È proprio in questa riaffermazione del carattere non garantistico dell’obbligazione dell’avvocato che si coglie il nucleo più solido e condivisibile della sentenza.
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