Versamenti soci, riqualificazione assembleare in finanziamenti e postergazione ex art. 2467 c.c.: il credito restitutorio dell’erede è provato ma resta inesigibile finché perdura lo squilibrio patrimoniale della società
Massima
I versamenti eseguiti dai soci e originariamente iscritti come apporti in conto futuro aumento di capitale possono essere successivamente riqualificati, con deliberazione assembleare, come finanziamenti soci infruttiferi, purché emerga in modo univoco la volontà della società e dei soci di attribuire a tali somme natura debitoria e non più di stabile apporto al patrimonio netto. Tuttavia, ove tale riqualificazione intervenga in un momento in cui la società versa in una situazione di eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, il credito restitutorio del socio — pur esistente e provato — resta legalmente inesigibile ai sensi dell’art. 2467 c.c., e tale inesigibilità perdura sino al superamento effettivo della crisi, non essendo sufficiente la sola scadenza o la domanda giudiziale di restituzione. La clausola compromissoria statutaria, inoltre, non è opponibile agli eredi del socio che non rivestano la qualità di soci al momento della controversia.
1. Premessa: il duplice interesse della decisione
La sentenza del Tribunale di Catania presenta un rilievo particolarmente significativo perché affronta, in una medesima vicenda, due questioni centrali del diritto societario e dell’impresa. La prima riguarda la natura giuridica dei versamenti eseguiti dai soci in favore della società e la possibilità che essi, originariamente collocati nell’area del patrimonio netto come apporti in conto futuro aumento di capitale, vengano successivamente riclassificati quali veri e propri finanziamenti soci. La seconda concerne il regime dell’art. 2467 c.c. e, segnatamente, la distinzione tra esistenza del credito restitutorio e sua esigibilità, ove il finanziamento sia stato concesso o riconosciuto in una situazione di sottocapitalizzazione o di squilibrio finanziario della società.
La peculiarità della decisione sta nel fatto che il Tribunale non nega affatto la realtà storica dei versamenti eseguiti dalla socia defunta, né la successiva emersione contabile del relativo credito in capo agli eredi. Al contrario, il giudice riconosce in modo netto che il finanziamento vi è stato, che è stato validamente riclassificato come debito verso soci e che la società lo ha espressamente riconosciuto anche in tempi recenti. Tuttavia, proprio perché la riqualificazione in finanziamento è intervenuta in una fase di conclamato squilibrio patrimoniale e tale squilibrio risulta tuttora perdurante, il credito viene dichiarato inesigibile allo stato. La domanda, pertanto, non viene rigettata per difetto del titolo, ma perché il titolo, pur esistente, non è ancora azionabile in via restitutoria.
2. La vicenda processuale e il perimetro del contendere
Gli attori, quali eredi con beneficio d’inventario della socia defunta, avevano dapprima ottenuto dal Tribunale di Ragusa un decreto ingiuntivo per euro 2.164.288,00, somma asseritamente dovuta dalla società a titolo di restituzione di finanziamento soci. Successivamente, in sede di opposizione, il Tribunale di Ragusa aveva accolto l’eccezione di incompetenza in favore della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Catania, dinanzi alla quale il giudizio veniva ritualmente riassunto. La società convenuta eccepiva, in via preliminare, l’operatività della clausola compromissoria statutaria e, nel merito, contestava la prova dell’effettiva erogazione delle somme da parte della de cuius, la postergazione del credito ex art. 2467 c.c. e, in subordine, la prescrizione.
Il Tribunale di Catania affronta la controversia seguendo una scansione metodologica particolarmente ordinata. Prima esamina la questione della clausola compromissoria; poi verifica la prova dell’effettivo versamento delle somme; quindi affronta il problema della qualificazione dell’apporto; infine si concentra sulla postergazione legale del credito. Tale struttura merita di essere sottolineata perché consente di cogliere con chiarezza la ratio della decisione: il rigetto della domanda non nasce da una negazione del credito, ma dal suo temporaneo regime di inesigibilità legale.
3. La non opponibilità della clausola compromissoria agli eredi non soci
Un primo passaggio di interesse sistematico riguarda il rigetto dell’eccezione di compromesso. La società convenuta invocava l’art. 23 dello statuto, che devolveva agli arbitri tutte le controversie insorte fra i soci ovvero tra i soci e la società. Il Tribunale esclude l’operatività della clausola nei confronti degli attori, osservando che costoro agivano quali eredi della socia defunta ma non rivestivano la qualità di soci della società al momento della lite, essendo documentalmente provato che la de cuius aveva ceduto la nuda proprietà della quota sociale già nel 2012.
La motivazione appare pienamente condivisibile. La clausola compromissoria statutaria, pur avendo una portata soggettiva tendenzialmente estesa all’area dei rapporti endosocietari, non può essere automaticamente proiettata su soggetti che, al momento della controversia, siano estranei alla compagine sociale. Il Tribunale valorizza correttamente la giurisprudenza di legittimità e di merito che esclude l’estensibilità della clausola arbitrale agli eredi del socio quando essi non siano divenuti a loro volta soci. Si tratta di un’affermazione importante, perché impedisce di attribuire alla clausola una latitudine soggettiva eccedente quella voluta dai contraenti e compatibile con la natura del vincolo compromissorio.
4. La prova dell’effettiva erogazione del finanziamento: il ruolo decisivo delle delibere, dei bilanci e del riconoscimento sociale
Nel merito, il primo fronte di contestazione investiva l’esistenza stessa del credito, sotto il profilo dell’effettiva erogazione delle somme in favore della società. Il Tribunale affronta la questione con particolare rigore probatorio e, muovendo dal principio generale sul riparto dell’onere della prova, ritiene raggiunta la dimostrazione dell’avvenuto versamento sulla base di un compendio documentale convergente, corroborato dalla consulenza tecnica d’ufficio.
La decisione individua diversi elementi di particolare forza dimostrativa. Anzitutto, le delibere assembleari succedutesi nel tempo attestano che i soci avevano effettuato i versamenti per il rafforzamento patrimoniale richiesto ai fini dell’accesso alle agevolazioni della legge n. 488 del 1992 e che nessuna contestazione era mai stata sollevata circa la provenienza soggettiva delle somme. In secondo luogo, il verbale assembleare del 30 giugno 2010, con cui parte di quei versamenti veniva stornata dal patrimonio netto e iscritta tra i debiti verso soci per finanziamenti, assume, secondo il Tribunale, una valenza particolarmente significativa: tale operazione presuppone logicamente l’effettivo ingresso delle somme nel patrimonio sociale, poiché non si potrebbe riclassificare come debito una posta che non esista già come apporto patrimoniale.
Ancora più rilevanti sono i bilanci ufficiali depositati presso il registro delle imprese, nei quali la società stessa, a partire dal 2013, indica nominativamente i soci finanziatori e attribuisce espressamente alla de cuius il credito per euro 2.164.288,00. Tale importo permane invariato nei bilanci successivi, a conferma della continuità del riconoscimento. Il Tribunale attribuisce poi valore particolarmente incisivo al ricorso ex art. 19 CCII e all’elenco dei creditori riferito alla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2023, ove la società riconosce nuovamente il debito verso gli eredi della socia per il medesimo importo. Quest’ultimo elemento viene qualificato come riconoscimento proveniente dal debitore di elevato valore confessorio, tale da rendere recessiva la doglianza relativa alla mancata produzione delle singole contabili bancarie. La motivazione, sul punto, è pienamente convincente: la prova del versamento non viene affidata a un unico documento isolato, ma a una trama coerente di atti sociali, contabili e dichiarativi provenienti dalla stessa società debitrice.
5. Le diverse figure dei versamenti dei soci e la ricostruzione della loro causa concreta
Uno dei passaggi più densi della sentenza consiste nella ricostruzione delle diverse categorie in cui possono essere sussunti i versamenti dei soci: conferimenti, finanziamenti, versamenti a fondo perduto o in conto capitale, versamenti in conto futuro aumento di capitale. Il Tribunale mostra, con apprezzabile precisione dogmatica, di muovere da una distinzione fondamentale: non è la sola etichetta contabile a qualificare l’operazione, ma la causa concreta dell’attribuzione patrimoniale, desumibile dal complesso delle deliberazioni, delle finalità perseguite e dell’assetto effettivamente voluto dalle parti.
In particolare, il giudice dedica un’articolata riflessione alla figura dei versamenti in conto futuro aumento di capitale, chiarendo che essi sono caratterizzati dall’essere funzionalmente destinati alla futura liberazione del debito da sottoscrizione di un aumento di capitale non ancora deliberato. Tali apporti si collocano originariamente nel patrimonio netto, ma, se l’aumento non viene deliberato, non ne discende automaticamente e in ogni caso un diritto alla restituzione: occorre verificare se l’operazione presenti gli elementi di specificità necessari a dimostrare che l’attribuzione fosse davvero preordinata a un aumento futuro determinato o determinabile. In mancanza di tale nesso rigoroso, diventa decisiva la successiva interpretazione della volontà delle parti e la concreta destinazione impressa alle somme.
La sentenza si colloca, su questo versante, in piena sintonia con la più recente giurisprudenza di legittimità, richiamata espressamente, secondo cui il nomen contabile non è dirimente e il diritto restitutorio deve essere desunto dal titolo concreto dell’attribuzione. Proprio tale ricostruzione consente al Tribunale di valorizzare la delibera del 2010 non come mera operazione nominalistica, ma come vera e propria riqualificazione causale dell’apporto.
6. La delibera del 30 giugno 2010 e la trasformazione dell’apporto in finanziamento soci
La decisione attribuisce al verbale assembleare del 30 giugno 2010 un ruolo centrale. In tale sede, i soci, preso atto dell’avvenuta realizzazione del programma di investimento, della mancata adozione di una delibera formale di aumento di capitale e della sopravvenuta eccedenza del patrimonio netto rispetto alle esigenze dell’attività sociale, deliberano di svincolare parte delle somme allocate tra le riserve e di iscriverle tra i debiti della società, qualificandole espressamente come finanziamenti infruttiferi dei soci soggetti al regime dell’art. 2467 c.c.
Il Tribunale ritiene tale operazione astrattamente legittima, osservando che le riserve facoltative sono nella disponibilità dell’assemblea e possono essere oggetto di diversa destinazione. Ciò che conta, ai fini della qualificazione, è che i soci non si siano limitati a constatare la mancata esecuzione dell’aumento di capitale, ma abbiano inequivocabilmente ricondotto l’apporto allo schema del finanziamento, ossia a un rapporto debitorio suscettibile di restituzione, ancorché nel rispetto del regime legale di postergazione. Questa parte della sentenza merita di essere condivisa. Il giudice evita sia la rigidità di chi considererebbe irreversibile la collocazione iniziale nel patrimonio netto, sia l’automatismo di chi trasformerebbe ogni versamento in conto futuro aumento in un credito immediatamente esigibile. La soluzione prescelta valorizza la capacità dell’assemblea di rimodulare la destinazione di riserve disponibili e di riconoscere, con deliberazione univoca, il sorgere di un rapporto di finanziamento.
7. L’art. 2467 c.c. come causa di inesigibilità legale del credito del socio
Il vero approdo decisivo della sentenza si colloca, però, sul terreno dell’art. 2467 c.c. Il Tribunale afferma con chiarezza che la postergazione prevista da tale norma non incide sull’esistenza del credito, né trasforma il finanziamento in un conferimento, ma determina una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto alla restituzione, destinata a perdurare sino a quando non venga meno la situazione di eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto o quella nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento anziché un prestito. La sentenza richiama, a sostegno, la più recente giurisprudenza di legittimità, sottolineando come la postergazione operi già durante la vita della società e non solo in sede di concorso formale tra creditori.
Questa ricostruzione è di particolare importanza, perché si inserisce nella linea oggi prevalente che legge l’art. 2467 c.c. non come mera regola distributiva interna al concorso, ma come disciplina sostanziale dell’esigibilità del credito del socio. Il Tribunale ne trae conseguenze particolarmente rigorose: il giudice, richiesto della restituzione del finanziamento, non deve limitarsi a verificare la prova del versamento e la natura del rapporto, ma deve accertare, alla luce delle risultanze processuali, se al momento rilevante sussistesse lo squilibrio patrimoniale descritto dalla norma. Se tale situazione ricorre, il credito, pur esistente, non può essere soddisfatto. La domanda di restituzione deve dunque essere rigettata non perché il socio non sia creditore, ma perché il suo credito non è, allo stato, esigibile.
8. Il momento di verifica dello squilibrio e la perdurante crisi della società
Particolarmente apprezzabile è la precisione con cui il Tribunale individua il momento rilevante per la verifica dello squilibrio. Il giudice lo colloca nella data della delibera del 30 giugno 2010, vale a dire nel momento in cui i versamenti, originariamente iscritti tra le riserve, furono qualificati come finanziamenti soci. È a quel punto, infatti, che sorge il problema dell’applicazione dell’art. 2467 c.c., poiché è allora che l’operazione entra a pieno titolo nell’orbita del credito restitutorio dei soci.
Sulla base della consulenza tecnica, il Tribunale accerta che già a quella data la società versava in una situazione di eccessivo squilibrio patrimoniale. Il sostanziale equilibrio tra investimenti, patrimonio netto e debiti risultava sostenibile solo a condizione che il finanziamento soci fosse mantenuto tra i debiti a medio-lungo termine e non fosse immediatamente rimborsato; le disponibilità liquide e i crediti a breve non sarebbero stati affatto sufficienti a consentirne la restituzione. In altri termini, il sistema patrimoniale della società era in equilibrio soltanto grazie alla non esigibilità di quel debito verso soci. Il Tribunale valorizza tale dato per concludere che, al momento della riqualificazione, la situazione finanziaria avrebbe ragionevolmente consigliato un apporto stabile e non un rimborso.
Il giudice compie poi un ulteriore passaggio di grande rilievo, verificando se la situazione di squilibrio sia venuta meno nel tempo. Anche qui la risposta è negativa. La sentenza richiama il ricorso ex art. 19 CCII, la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2023 e, infine, la sopravvenuta apertura della liquidazione giudiziale della società con sentenza dell’11 febbraio 2026. Da tali elementi il Tribunale deduce che la crisi non solo non è stata superata, ma si è anzi conclamata. Ne consegue che la postergazione continua a operare e che il credito degli attori resta tuttora inesigibile. La motivazione è di particolare robustezza perché lega il giudizio sull’inesigibilità non a una valutazione astratta o cristallizzata nel passato, ma a un accertamento dinamico della perdurante crisi patrimoniale sino al momento della decisione.
9. Il rigetto della domanda e la distinzione tra inesistenza del credito e sua inesigibilità
Il dispositivo rigetta la domanda degli attori, ma l’intero impianto motivazionale mostra con chiarezza che il rigetto non coincide con un disconoscimento del credito. È qui che si coglie il pregio maggiore della sentenza. Il Tribunale, infatti, afferma in modo inequivoco che la de cuius ha effettivamente versato le somme, che la società le ha riconosciute come finanziamento, che il debito è emerso nei bilanci e che lo stesso debitore lo ha confermato anche in sede concorsuale. Eppure, proprio in ragione dell’art. 2467 c.c., la pretesa restitutoria non può essere accolta. Il credito esiste, ma non è ancora esigibile.
Questa distinzione, apparentemente sottile, è invece di straordinaria importanza pratica e teorica. Essa impedisce di confondere la sorte del rapporto sostanziale con il momento della sua soddisfazione. Gli attori non vengono smentiti sul fatto storico dell’apporto, ma sul diritto attuale di pretenderne il rimborso in pregiudizio degli altri creditori e in costanza di una crisi ancora aperta e aggravata. In questo senso, la decisione si pone come un esempio particolarmente chiaro di applicazione della funzione ordinante dell’art. 2467 c.c., volto a reprimere la sottocapitalizzazione nominale e a impedire che il socio si collochi sul piano del creditore comune in un momento in cui l’ordinamento avrebbe ritenuto più corretto un apporto di rischio.
10. Considerazioni conclusive
La sentenza del Tribunale di Catania offre una ricostruzione di particolare finezza dei rapporti tra apporti dei soci, riclassificazione contabile, finanziamenti soci e postergazione legale. Il primo principio che emerge con chiarezza è che i versamenti originariamente allocati nel patrimonio netto possono, in presenza di una deliberazione assembleare univoca, essere successivamente riqualificati come finanziamenti soci, con conseguente insorgenza di un credito restitutorio. Il secondo è che tale credito, una volta nato, non diventa automaticamente azionabile, poiché può restare legalmente inesigibile ai sensi dell’art. 2467 c.c. se la società versa, al momento rilevante e ancora al tempo della decisione, in una situazione di eccessivo squilibrio patrimoniale o di crisi nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento. Il terzo è che la clausola compromissoria statutaria non è opponibile agli eredi del socio che non abbiano assunto la qualità di soci, sicché essi possono validamente agire davanti al giudice ordinario per far accertare il proprio credito.
Nel complesso, la pronuncia si segnala per rigore metodologico e notevole coerenza sistematica. Essa dimostra come il giudice debba distinguere con precisione il piano della prova del credito da quello della sua esigibilità, evitando sia di negare un finanziamento effettivamente esistente, sia di consentirne il rimborso in violazione della funzione di tutela dei creditori che l’art. 2467 c.c. presidia. Proprio in questa capacità di tenere insieme prova documentale, qualificazione causale dell’apporto e disciplina della postergazione si coglie il maggiore pregio tecnico-giuridico della decisione.

