Cass. civ., sez. II, ord. 14 maggio 2025, n. 12924
Massima
In tema di violazioni del codice della strada per superamento dei limiti di velocità, l’accertamento effettuato mediante apparecchiatura “autovelox” è illegittimo se il dispositivo, pur approvato, non è stato anche omologato ai sensi dell’art. 142, comma 6, del Codice della Strada e dell’art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. 495/1992). L’approvazione non è giuridicamente equipollente all’omologazione, trattandosi di procedimenti distinti per finalità e natura. Le circolari ministeriali che sostengono l’equivalenza tra approvazione e omologazione non hanno valore normativo e non incidono sull’interpretazione delle fonti primarie.
Commento
1. Premessa e oggetto del giudizio
La pronuncia in commento riguarda la legittimità delle sanzioni amministrative per violazione dei limiti di velocità accertate tramite apparecchiatura autovelox non omologata, ma solo approvata. Il ricorrente, destinatario di tredici verbali per infrazioni accertate tra marzo e maggio 2020, lamentava l’illegittimità degli accertamenti poiché il dispositivo utilizzato era privo di omologazione ministeriale.
Sia il Giudice di Pace che il Tribunale di Modena rigettavano le sue doglianze, ritenendo sufficiente l’avvenuta approvazione del dispositivo e, soprattutto, la regolare taratura periodica.
2. Le questioni giuridiche: approvazione vs. omologazione
La Corte di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, affermando che la sentenza impugnata si è discostata da un consolidato orientamento nomofilattico (Cass. n. 10505/2024) secondo cui:
«In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l’accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica non è giuridicamente equipollente all’omologazione ministeriale ex art. 142, comma 6, Codice della Strada.»
Tale principio si fonda su un’esegesi rigorosa delle fonti normative primarie:
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Art. 142, comma 6, Codice della Strada: prescrive espressamente l’uso di “apparecchiature debitamente omologate” per il rilevamento della velocità.
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Art. 192 del Regolamento di esecuzione (d.P.R. 495/1992): distingue le procedure di approvazione e omologazione, con finalità tecniche differenti.
3. Taratura e omologazione: requisiti distinti e autonomi
La Corte chiarisce che la taratura annuale, pur essendo requisito fondamentale per la validità dell’accertamento, non può supplire alla mancanza di omologazione. L’approvazione e la taratura attengono a profili diversi:
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La taratura verifica il corretto funzionamento dello strumento.
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L’omologazione costituisce una verifica preventiva di conformità alle specifiche tecniche previste per legge e regolamento.
Pertanto, l’assenza di omologazione incide radicalmente sulla legittimità dell’accertamento, non potendo ritenersi validamente formato il presupposto tecnico-giuridico per l’irrogazione della sanzione.
4. Le circolari ministeriali: natura e limiti
La Corte rigetta anche la tesi difensiva del Comune di Modena fondata sulla circolare del Ministero dell’Interno n. 995/2025, che — richiamando un parere dell’Avvocatura dello Stato — proponeva l’equiparazione tra approvazione e omologazione.
La Cassazione ribadisce un principio fondamentale del diritto amministrativo:
“Le circolari ministeriali sono meri atti amministrativi interni, privi di valore normativo e non vincolanti per il giudice, i cui contenuti non possono derogare o sostituirsi alla disciplina legislativa o regolamentare” (richiamata anche Cass. 23524/2024, Sez. V).
Di conseguenza, nessuna circolare può legittimare l’uso di dispositivi non omologati in violazione di quanto stabilito dalla legge.
5. Effetti decisori e valore nomofilattico
Accogliendo il ricorso, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e deciso la causa nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., annullando i verbali impugnati.
Inoltre, ha disposto la compensazione integrale delle spese, in considerazione del contrasto giurisprudenziale esistente fino alla pronuncia nomofilattica del 2024.
Con questa ordinanza, la Corte rafforza l’orientamento inaugurato con Cass. 10505/2024, destinato a consolidarsi come diritto vivente.
6. Conclusioni
La sentenza in esame assume particolare rilevanza:
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sul piano sistematico, per il chiarimento netto del rapporto tra omologazione e approvazione;
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sul piano pratico, per la diretta incidenza su migliaia di accertamenti autovelox potenzialmente invalidi se non supportati da valida omologazione.
La pronuncia contribuisce così a rafforzare la garanzia dei diritti del cittadino in materia di sanzioni amministrative e promuove l’osservanza rigorosa delle procedure tecnico-amministrative da parte delle pubbliche amministrazioni.

