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Mediazione obbligatoria e competenza territoriale dell’organismo: l’istanza proposta dinanzi a sede incompetente non sana la condizione di procedibilità e comporta la revoca del decreto ingiuntivo

Massima
Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria, la domanda di mediazione deve essere proposta dinanzi a un organismo avente sede nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, salvo accordo derogatorio delle parti. L’instaurazione del procedimento presso un organismo territorialmente incompetente, ove il convenuto eccepisca tempestivamente tale vizio e non vi abbia aderito, non produce effetti utili ai fini dell’avveramento della condizione di procedibilità. Ne consegue che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ove l’onere di promuovere la mediazione gravi sull’opposto e questi non lo assolva correttamente, deve essere dichiarata l’improcedibilità della domanda con conseguente revoca del decreto monitorio.


1. Il perimetro della decisione e il suo interesse sistematico

La pronuncia del Tribunale di Avellino si colloca in un segmento del contenzioso bancario e finanziario nel quale il tema della mediazione obbligatoria continua a produrre rilevanti questioni applicative, specialmente con riguardo alla corretta individuazione dell’organismo territorialmente competente e agli effetti processuali dell’eventuale errore nella sua scelta. La decisione assume particolare interesse perché affronta non già il problema, ormai sufficientemente chiarito, dell’individuazione della parte onerata di attivare la procedura mediativa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì un profilo ulteriore e più specifico: se il tentativo esperito dinanzi a un organismo privo di competenza territoriale possa considerarsi idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il Tribunale risponde in senso negativo e lo fa con una motivazione lineare, saldamente ancorata al dato normativo e alla sua ratio. L’organismo di mediazione deve essere radicato nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia; se la mediazione viene unilateralmente instaurata altrove, in difetto di accordo delle parti e a fronte di tempestiva eccezione, essa non produce alcun effetto utile. La sanzione che ne consegue, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, è la dichiarazione di improcedibilità della domanda e la revoca del decreto. La pronuncia si segnala dunque per rigore ricostruttivo e per la nettezza con cui collega l’inosservanza della regola territoriale alla frustrazione stessa della funzione deflattiva dell’istituto.

2. La vicenda processuale: opposizione monitoria e rilievo della mediazione

La controversia traeva origine da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di una somma derivante da un rapporto riconducibile alla materia dei contratti bancari e finanziari. L’opponente aveva articolato numerose censure, di rito e di merito, investendo la validità del provvedimento monitorio, la procura alle liti, il dedotto bis in idem e, in sostanza, la stessa ammissibilità dell’azione azionata dall’opposta. Nel corso del giudizio era stato rilevato il mancato previo esperimento della mediazione obbligatoria, onde il giudice aveva posto a carico dell’opposta l’onere di attivare la relativa procedura. Successivamente, l’opponente eccepiva che la domanda di mediazione era stata presentata davanti a un organismo con sede in luogo diverso da quello del giudice territorialmente competente, senza che risultasse una sede secondaria nel circondario rilevante e senza alcun accordo derogatorio tra le parti.

Il Tribunale fa di questo rilievo il fulcro della decisione, ritenendolo fondato e assorbente. In tal modo la sentenza si colloca nel solco di una corretta gerarchia delle questioni: prima ancora di scrutinare il merito della pretesa azionata in via monitoria, occorre verificare se la condizione di procedibilità sia stata validamente assolta. E poiché nella fattispecie ciò non è avvenuto, ogni ulteriore profilo sostanziale resta inevitabilmente recessivo.

3. La condizione di procedibilità della mediazione e il suo significato nel sistema

Il Tribunale muove dal dato, pacifico, per cui ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, nelle controversie relative a contratti assicurativi, bancari e finanziari il previo esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La norma, nella sua formulazione vigente, conferisce alla mediazione una funzione di filtro necessario, non sostitutivo della tutela giurisdizionale ma ad essa preliminare. Non si tratta, dunque, di un adempimento meramente formale o ornamentale, bensì di un passaggio procedimentale che il legislatore ha inteso collocare in posizione logicamente e cronologicamente anteriore rispetto alla piena cognizione del giudice.

La sentenza si mostra pienamente consapevole della portata di tale previsione. L’improcedibilità non viene trattata come una sanzione meccanica svincolata dal senso dell’istituto, ma come la conseguenza dell’omesso o invalido esperimento di un procedimento che il legislatore considera funzionale a favorire la composizione anticipata delle liti. In questa prospettiva, la regola sulla competenza territoriale dell’organismo non può essere svalutata a mero criterio organizzativo interno, poiché essa attiene direttamente alle condizioni di effettività della mediazione e alla concreta possibilità di partecipazione del convenuto.

4. L’art. 4 del d.lgs. 28/2010 e la competenza territoriale dell’organismo di mediazione

Il nucleo della motivazione si incentra sull’interpretazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 28 del 2010, nella parte in cui dispone che la domanda di mediazione deve essere presentata presso un organismo avente sede nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. Il Tribunale rileva che la disposizione non prevede espressamente una sanzione testuale per l’inosservanza del criterio territoriale; tuttavia, tale lacuna normativa non implica affatto l’irrilevanza della regola. Al contrario, proprio in ragione della finalità dell’istituto, la violazione della competenza territoriale incide sulla validità funzionale del tentativo di mediazione.

Il ragionamento è condivisibile. La previsione della sede territoriale dell’organismo non risponde a esigenze puramente formali, ma è intrinsecamente collegata alla struttura dell’istituto, che mira a consentire un confronto effettivo e non oneroso tra le parti prima dell’instaurazione o della prosecuzione del processo. Individuare l’organismo in un luogo diverso da quello del giudice competente può tradursi in un aggravio logistico ed economico per il soggetto chiamato a partecipare, alterando l’equilibrio procedimentale e svuotando di utilità il tentativo conciliativo. Proprio per questo la sentenza valorizza la competenza territoriale dell’organismo come elemento essenziale del corretto esperimento della mediazione.

5. L’analogia con la competenza territoriale del giudice e la funzione deflattiva dell’istituto

Il Tribunale dà atto che la giurisprudenza ha colmato l’assenza di una espressa disciplina sanzionatoria ricorrendo a un’interpretazione sistematica e, in particolare, all’applicazione analogica dei principi sulla competenza territoriale del giudice. Il meccanismo legislativo, infatti, postula dapprima l’individuazione del giudice territorialmente competente e, solo successivamente, la scelta dell’organismo di mediazione avente sede in quel medesimo luogo. La mediazione obbligatoria viene dunque strutturata come istituto strettamente coordinato alle regole processuali sulla competenza, e non come procedimento libero da qualsiasi radicamento territoriale.

Questa ricostruzione appare persuasiva soprattutto se letta alla luce della ratio deflattiva dell’istituto. La mediazione serve a favorire il dialogo anticipato tra parti che, verosimilmente, dovrebbero poi confrontarsi davanti al giudice competente. Se l’organismo viene scelto in un luogo diverso, tale collegamento funzionale si spezza e il procedimento rischia di trasformarsi in un adempimento puramente cartolare, privo di reale attitudine conciliativa. La sentenza di Avellino coglie con esattezza questo snodo e ne trae una conseguenza rigorosa: la mediazione territorialmente incompetente non realizza lo scopo perseguito dalla legge e, pertanto, non può considerarsi validamente esperita.

6. L’inefficacia della domanda proposta dinanzi a un organismo incompetente

Particolarmente rilevante è il passaggio in cui il Tribunale afferma che la domanda di mediazione proposta unilateralmente davanti a un organismo territorialmente incompetente “non produce alcun effetto”, salvo che il convenuto vi aderisca espressamente o vi sia un accordo derogatorio tra le parti. La formula impiegata dal giudice è forte e merita attenzione, perché segnala che il vizio non riguarda un’irregolarità sanabile in modo automatico, ma l’idoneità stessa del procedimento a integrare la condizione di procedibilità.

Il fondamento di tale conclusione è individuato non in un formalismo sanzionatorio, ma nella considerazione che l’instaurazione del procedimento in luogo diverso da quello del giudice competente può porsi come ostacolo alla partecipazione della parte invitata, finendo per vanificare sin dall’origine lo scopo della mediazione. La pronuncia, dunque, non adotta una visione burocratica dell’istituto, bensì una concezione sostanziale della sua funzione. Se la mediazione deve servire a mettere realmente in contatto le parti e a creare uno spazio accessibile di composizione preventiva, il suo svolgimento in luogo territorialmente non corretto compromette tale finalità e la svuota di significato.

7. Il ruolo dell’accordo delle parti e la derogabilità convenzionale della competenza dell’organismo

La sentenza chiarisce altresì che la competenza territoriale dell’organismo può essere derogata, ma solo sulla base di un accordo delle parti. In assenza di tale accordo, il procedimento deve essere radicato nel luogo del giudice territorialmente competente. Tale puntualizzazione è di particolare importanza, perché evita di assolutizzare il criterio territoriale in termini incompatibili con l’autonomia privata, ma al contempo impedisce che la sua deroga sia il frutto di una scelta unilaterale della sola parte che promuove la mediazione.

Nel caso concreto, il Tribunale rileva che nessun accordo derogatorio era intervenuto e che l’opponente aveva tempestivamente eccepito l’incompetenza territoriale dell’organismo, il quale aveva sede unica in Modena, senza che fosse allegata o dimostrata l’esistenza di una sede secondaria nel luogo del giudice territorialmente competente. Da ciò la conclusione per la totale inefficacia della domanda di mediazione così proposta. Il punto merita di essere sottolineato perché conferma che la deroga alla competenza territoriale dell’organismo non può essere implicita né può desumersi dal semplice fatto dell’avvio del procedimento da parte dell’attore sostanziale.

8. L’onere di promuovere la mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo

Un altro profilo di rilievo sistematico è il richiamo espresso alla giurisprudenza delle Sezioni Unite in ordine all’individuazione della parte onerata di promuovere la mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Il Tribunale afferma che, una volta instaurata l’opposizione e decise le questioni relative alla provvisoria esecuzione, l’onere di attivare la mediazione grava sulla parte opposta, cioè sul soggetto che in senso sostanziale agisce per ottenere tutela della propria pretesa creditoria. Di conseguenza, se tale parte non promuove validamente la mediazione, la sanzione non può che essere l’improcedibilità della domanda, con conseguente revoca del decreto.

Il riferimento è essenziale, perché collega il problema della competenza territoriale dell’organismo al più ampio tema della distribuzione degli oneri processuali nella fase di opposizione. La sentenza non si limita a rilevare l’irregolarità della mediazione, ma mostra come essa incida precisamente sulla parte che aveva l’onere di attivarla e che, non avendolo assolto correttamente, sopporta le conseguenze dell’improcedibilità. In ciò il ragionamento del Tribunale è pienamente coerente con la natura dell’opposizione a decreto ingiuntivo come ordinario giudizio di cognizione nel quale l’opposto conserva la veste di attore in senso sostanziale.

9. Gli effetti dell’improcedibilità: revoca del decreto ingiuntivo

Coerentemente con il quadro ricostruttivo adottato, il Tribunale dichiara l’improcedibilità della domanda e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo. La soluzione è corretta e sistematicamente necessaria. Una volta accertato che la condizione di procedibilità non è stata validamente soddisfatta, il giudice non può entrare nel merito della pretesa monitoria, ma deve arrestarsi a una pronuncia di rito che investe anche il titolo sommario già emesso. Il decreto, infatti, non può sopravvivere al venir meno della possibilità di proseguire validamente il giudizio sul diritto sostanziale fatto valere dall’opposto.

La pronuncia si segnala qui per linearità. Il giudice evita di sovrapporre il piano del rito a quello del merito e trae dalla mancata mediazione validamente esperita tutte le conseguenze imposte dal sistema. Non vi è spazio per una conferma parziale del decreto, né per una sospensione indefinita del giudizio, essendo già stato posto a carico dell’opposta l’onere di attivare la procedura e non essendosi tale onere tradotto in un’iniziativa conforme alla legge.

10. Le spese di lite e la soccombenza da pronuncia di rito

Da ultimo, il Tribunale condanna l’opposta alla rifusione delle spese di lite, osservando che la soccombenza rileva tanto nelle pronunce di merito quanto in quelle di rito. Anche questo passaggio merita di essere evidenziato. La condizione di procedibilità non rappresenta un aspetto accessorio o secondario del processo, ma un presupposto necessario per la valida trattazione della domanda. La parte che aveva l’onere di attivarla correttamente e non vi abbia provveduto è dunque soccombente a tutti gli effetti, con le conseguenze ordinarie sul piano delle spese.

La decisione, sotto questo profilo, valorizza la responsabilità processuale della parte onerata e conferma che l’errore nell’individuazione dell’organismo non può essere considerato un vizio innocuo o privo di ricadute. La condanna alle spese rafforza l’idea che la mediazione obbligatoria costituisca un passaggio seriamente presidiato dal legislatore e che il suo corretto svolgimento debba essere curato con particolare attenzione.

11. Considerazioni conclusive

La sentenza del Tribunale di Avellino offre un contributo significativo alla chiarificazione dei rapporti tra mediazione obbligatoria e competenza territoriale dell’organismo. Il suo insegnamento principale è che la regola del radicamento territoriale della mediazione nel luogo del giudice competente non ha valore meramente organizzativo, ma incide sull’idoneità stessa del procedimento a integrare la condizione di procedibilità. La mediazione promossa davanti a un organismo incompetente, ove non vi sia accordo derogatorio e il convenuto ne eccepisca tempestivamente il vizio, non produce effetti utili e non può impedire la declaratoria di improcedibilità della domanda.

La decisione si segnala inoltre per la piena coerenza con il principio, ormai consolidato, secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’onere di attivare la mediazione grava sull’opposto. Il mancato assolvimento di tale onere, anche nella forma di un’attivazione territorialmente invalida, comporta la revoca del decreto. In definitiva, la pronuncia riafferma con chiarezza che la mediazione obbligatoria non può essere ridotta a mera formalità seriale, ma deve essere svolta secondo modalità che ne preservino la funzione effettivamente conciliativa e la concreta accessibilità per la parte chiamata a parteciparvi. È proprio in questa attenzione al nesso tra regola territoriale e finalità sostanziale dell’istituto che la sentenza esprime il proprio maggiore interesse sistematico.


SENTENZA_TRIBUNALE_DI_AVELLINO_N._622_2026_-_N._R.G._00000828_2024_DEPOSITO_MINUTA_27_03_2026__PUBBLICAZIONE_27_03_2026

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