Azione di regresso INAIL, efficacia del giudicato penale e delimitazione del danno recuperabile: la responsabilità datoriale tra fatto-reato accertato e quantificazione delle prestazioni erogate
Massima
Nell’azione di regresso promossa dall’INAIL ai sensi degli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965, il passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna del datore di lavoro per lesioni colpose aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica preclude, nel successivo giudizio civile, la rimessione in discussione del fatto, della sua illiceità penale e della riferibilità soggettiva della condotta all’imputato, residuando al giudice civile il solo accertamento del nesso eziologico tra l’infortunio e le conseguenze pregiudizievoli indennizzate, nonché della relativa entità economica. Ove l’evento lesivo risulti causalmente riconducibile alla messa a disposizione di un’attrezzatura non conforme, priva dei necessari presidi di sicurezza, e l’INAIL dimostri documentalmente le prestazioni erogate al lavoratore a titolo di inabilità temporanea, danno biologico permanente, ratei di rendita e spese mediche, il datore di lavoro e il socio accomandatario illimitatamente responsabile sono tenuti, in via solidale, al rimborso integrale delle somme corrisposte, oltre accessori.
1. Il rilievo sistematico della pronuncia
La sentenza del Tribunale di Imperia si segnala per particolare interesse nel quadro delle azioni di regresso esercitate dall’INAIL in conseguenza di infortuni sul lavoro connotati da rilevante gravità lesiva e da previo accertamento penale della responsabilità datoriale. Il provvedimento affronta, con linearità ma anche con apprezzabile consapevolezza sistematica, tre profili di centrale importanza: il rapporto tra giudicato penale e giudizio civile di regresso; la delimitazione del thema decidendum residuante davanti al giudice del lavoro; la composizione delle voci indennitarie recuperabili dall’Istituto nei confronti del responsabile civile. La decisione, infatti, non si limita a ribadire l’astratta esperibilità dell’azione di regresso, ma ne chiarisce la concreta struttura probatoria e decisoria una volta che il fatto costitutivo della responsabilità penale sia già stato cristallizzato in una sentenza irrevocabile.
Il caso trae origine da un gravissimo infortunio verificatosi il 20 giugno 2017 presso un esercizio di ristorazione, allorché un lavoratore, assunto quale “tuttofare”, mentre utilizzava un tritacarne-grattugia per la lavorazione della mozzarella, riportava l’amputazione di dita della mano sinistra. Il macchinario, secondo quanto ricostruito dagli ispettori intervenuti nell’immediatezza, era privo del cilindro di imbocco superiore, presentava segni di alterazione e rendeva la coclea immediatamente accessibile dall’esterno, così esponendo l’operatore a un rischio di contatto meccanico diretto con gli organi in movimento. Su tali premesse, il Tribunale penale di Imperia ha pronunciato condanna nei confronti del datore di lavoro, successivamente confermata in appello, e proprio su questo antecedente giudiziale si innesta l’azione di regresso oggetto della sentenza qui annotata.
2. Il fatto lesivo e la struttura della colpa datoriale
La motivazione restituisce con chiarezza la sequenza fattuale dell’infortunio e, soprattutto, la qualità della violazione antinfortunistica sottesa all’evento. Dalla ricostruzione contenuta in sentenza emerge che il lavoratore, già impiegato in precedenza in maniera irregolare e formalmente assunto il giorno stesso del sinistro, stava utilizzando un tritacarne combinato con grattugia in cattivo stato di manutenzione, privo del cilindro di imbocco superiore del prodotto alimentare, con tubo sezionato in modo irregolare, segni di saldatura e ossidazione del metallo, e con coclea immediatamente accessibile. Il dato materiale del difetto di protezione viene assunto dal Tribunale non come semplice irregolarità tecnica, ma come nucleo della condotta colposa datoriale: il macchinario, per come alterato e messo a disposizione del dipendente, esponeva il lavoratore a un rischio immediato e manifesto di intrappolamento degli arti.
La decisione valorizza altresì un profilo ulteriore di colpa, di particolare rilievo in chiave prevenzionistica: l’attività concretamente posta in essere dal lavoratore non solo si svolgeva con un’attrezzatura non sicura, ma era affidata a un soggetto neoassunto, non adeguatamente formato, né addestrato all’uso dello strumento, né previamente valutato quanto alla sua idoneità e capacità in rapporto alla mansione. In tal modo, la sentenza mostra come il fatto lesivo non sia il prodotto di un’unica omissione isolata, ma il risultato di una più ampia carenza organizzativa e prevenzionistica: uso di attrezzatura non conforme, mancanza di protezioni, difetto di formazione e assegnazione di compiti pericolosi senza adeguata valutazione delle condizioni del lavoratore. È proprio questa convergenza di profili di colpa a conferire particolare robustezza all’accertamento della responsabilità datoriale.
3. Il rapporto tra giudicato penale e giudizio civile di regresso
Il cuore teorico della sentenza si colloca nel passaggio in cui il Tribunale affronta il tema dell’efficacia del giudicato penale nel successivo giudizio civile promosso dall’INAIL. Il giudice richiama la più recente giurisprudenza di legittimità e ribadisce che, a fronte del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna che abbia anche statuito sul risarcimento del danno in favore della parte civile, resta preclusa nel giudizio civile ogni rimessione in discussione del titolo dell’accertamento di responsabilità. Il giudice civile non può più sindacare né la sussistenza del fatto storico, né la sua qualificazione come fatto penalmente illecito, né l’affermazione che esso sia stato commesso dall’imputato; residua soltanto la verifica del nesso causale tra quell’illecito e le conseguenze pregiudizievoli delle quali si chiede il ristoro, nonché della misura economica delle somme concretamente recuperabili.
La pronuncia è particolarmente significativa perché applica tale principio con assoluta coerenza. Il Tribunale afferma espressamente di non poter più “sindacare autonomamente” il fatto-reato, essendo questo già definitivamente accertato in sede penale. Tale scelta metodologica è corretta e, anzi, necessaria: l’azione di regresso non riapre il giudizio sulla colpa datoriale in senso stretto, ma si colloca a valle dell’accertamento penale irrevocabile, muovendo da esso come presupposto vincolante. Ne consegue una netta delimitazione dell’oggetto del processo civile, che evita inutili duplicazioni istruttorie e restituisce all’azione di regresso la sua corretta funzione: recuperare, entro il limite del danno civilistico, le somme erogate dall’Istituto in conseguenza di un infortunio ascrivibile a responsabilità datoriale già definitivamente accertata.
4. La verifica residuale del nesso eziologico nel giudizio civile
Pur muovendo da un giudicato penale ormai consolidato, il Tribunale non abdica al proprio compito di verificare l’esistenza del nesso eziologico tra il fatto illecito e le conseguenze pregiudizievoli oggetto della pretesa di regresso. La motivazione, infatti, sottolinea che il giudice civile conserva il potere-dovere di esaminare se le prestazioni economiche erogate dall’INAIL siano effettivamente causalmente riconducibili all’infortunio accertato. Nel caso concreto, tale verifica viene compiuta in modo sintetico ma pienamente persuasivo: la menomazione del terzo e quarto dito della mano sinistra, con conseguente indebolimento permanente della funzione prensile, viene ritenuta eziologicamente connessa senza alcun dubbio all’uso di un tritacarne privo dei necessari strumenti di protezione. La dinamica dell’evento, già cristallizzata nel giudicato penale, non lascia spazio ad alternative causali plausibili.
Il pregio della decisione sta nell’avere mantenuto distinta questa verifica residua dalla questione, ormai preclusa, della responsabilità datoriale. Il nesso causale tra condotta ed evento è già insito nel giudicato penale; ciò che il giudice civile controlla è il collegamento tra l’infortunio e le conseguenze indennizzate dall’INAIL. In altri termini, la sentenza costruisce correttamente la catena logica dell’azione di regresso: fatto illecito accertato con efficacia vincolante; evento lesivo ormai storicamente e giuridicamente definito; verifica della riconducibilità delle prestazioni erogate a quell’evento. È una costruzione che merita di essere valorizzata, perché impedisce sia la riapertura indebita del giudicato, sia il riconoscimento automatico e acritico di qualsiasi voce di esborso allegata dall’Istituto.
5. L’ampiezza dell’azione di regresso e il fondamento normativo della rivalsa INAIL
La sentenza richiama espressamente gli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 e l’art. 1916 c.c., collocando l’azione di regresso dell’INAIL nel quadro del sistema della responsabilità civile da fatto illecito datoriale e della surrogazione/rivalsa dell’assicuratore sociale. Il Tribunale rileva che l’Istituto, una volta erogate le prestazioni economiche e sanitarie conseguenti all’infortunio sul lavoro, ha diritto a recuperare dal responsabile civile quanto corrisposto al lavoratore, nei limiti del danno civilistico. La motivazione mostra qui piena aderenza all’elaborazione giurisprudenziale consolidata, secondo cui il regresso costituisce uno strumento di riequilibrio del sistema assicurativo pubblico, impedendo che il costo dell’illecito datoriale venga definitivamente traslato sulla collettività assicurata.
Di particolare interesse è il fatto che la condanna non investa soltanto il datore di lavoro in senso formale, ma anche il socio accomandatario illimitatamente responsabile, evocato personalmente. La sentenza, pur non indugiando diffusamente sul punto, assume come pacifica la responsabilità personale del socio accomandatario in ragione della struttura societaria della datrice di lavoro. In tal modo, la pronuncia conferma che, nell’azione di regresso, il perimetro soggettivo dell’obbligazione restitutoria non si arresta alla persona giuridica o alla società in sé, ma può estendersi ai soggetti che, per legge, rispondono illimitatamente delle obbligazioni sociali e che, nel caso concreto, coincidono con colui che è stato anche individuato come autore del fatto-reato.
6. La composizione del credito INAIL: temporanea, danno biologico, ratei e spese mediche
Uno dei profili più utili della sentenza, anche sul piano pratico, consiste nella puntuale articolazione delle somme oggetto di regresso. Il Tribunale recepisce la documentazione prodotta dall’INAIL e dà atto che l’Istituto ha erogato al lavoratore, a seguito dell’infortunio, prestazioni economiche complessive pari a euro 100.234,95, successivamente aumentate a euro 101.489,92 per effetto degli interessi legali calcolati sui ratei di rendita sino all’11 dicembre 2024. Le voci considerate sono quattro: indennità temporanea assoluta per 67 giorni, pari a euro 1.149,72; indennizzo del danno biologico permanente del 16%, quantificato in euro 79.637,06 quale valore capitale della rendita; spese mediche rimborsate per euro 1.744,00; ratei di rendita già erogati sino all’11 dicembre 2024 per euro 17.704,17, cui si aggiungono euro 1.254,97 a titolo di interessi legali sui ratei.
La sentenza attribuisce piena rilevanza a ciascuna di tali voci, ritenendo che nulla induca a dubitare della correttezza della quantificazione eseguita dall’INAIL, soprattutto alla luce della gravità non indifferente dell’infortunio, della menomazione permanente della funzione prensile e della maggiore difficoltà del lavoratore nello svolgimento di attività manuali future. È un passaggio significativo perché il Tribunale non si limita ad accettare in via astratta il diritto di regresso, ma verifica anche la struttura economica del credito fatto valere dall’Istituto, riconoscendone la coerenza con il titolo lesivo e con le prestazioni indennitarie erogate. Si tratta, sotto questo profilo, di una sentenza che offre un quadro particolarmente chiaro della composizione del credito INAIL azionabile in regresso.
7. Il danno biologico permanente e la recuperabilità del valore capitale della rendita
La motivazione assume particolare interesse nella parte in cui considera recuperabile, in sede di regresso, non solo il valore dei ratei di rendita già corrisposti, ma anche il valore capitale della rendita ancora da erogare, calcolato alla data dell’11 dicembre 2024. Il Tribunale richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui, in sede di rivalsa, l’INAIL ha diritto al rimborso tanto dei ratei già versati quanto della somma corrispondente al valore capitale della rendita futura. Questa affermazione, benché oggi ampiamente acquisita, conserva notevole importanza pratica, perché evita che l’azione di regresso debba frazionarsi in una pluralità di iniziative successive correlate ai singoli ratei via via corrisposti e consente, invece, una definizione unitaria della pretesa dell’Istituto.
La pronuncia si muove quindi nella prospettiva, ormai dominante, che riconosce al valore capitale della rendita natura di costo già certo e attuale per l’ente assicuratore, una volta che esso sia stato correttamente determinato secondo i criteri di legge. In questo modo, l’azione di regresso assume una funzione realmente satisfattiva e non meramente parziale o progressiva. Il passaggio è di particolare rilievo per la dottrina, perché conferma la piena compatibilità tra struttura previdenziale della prestazione e sua capitalizzazione ai fini della rivalsa civilistica.
8. Il danno patrimoniale e la distinzione rispetto al danno biologico
La sentenza dedica spazio anche alla distinzione tra danno biologico e danno patrimoniale, richiamando le argomentazioni del ricorrente circa la recuperabilità, nell’ambito del credito INAIL, sia della componente non patrimoniale indennizzata ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, sia della componente patrimoniale correlata alla riduzione dell’attitudine al lavoro e alla perdita reddituale. In particolare, il Tribunale valorizza la natura patrimoniale dell’indennità di temporanea assoluta e mostra di recepire la logica secondo cui l’INAIL, in sede di regresso, può recuperare integralmente gli esborsi sostenuti a ristoro delle diverse componenti del pregiudizio indennizzabile, sempre nei limiti del danno civilistico complessivamente considerato.
Pur senza sviluppare una trattazione teorica estesa sul punto, la decisione lascia chiaramente intendere che il regresso non incontra ostacoli concettuali nella diversità delle componenti del danno coperte dall’assicurazione sociale. Ciò che conta, nel ragionamento del giudice, è la certezza della riferibilità di tali esborsi all’infortunio e la loro documentata liquidazione da parte dell’ente. È un’impostazione pragmatica ma giuridicamente corretta, che riconduce l’azione di regresso alla sua funzione essenziale di recupero degli importi corrisposti a causa dell’illecito datoriale.
9. La condanna solidale e gli accessori del credito di regresso
All’esito del proprio percorso argomentativo, il Tribunale condanna in solido la società datrice di lavoro e il socio accomandatario illimitatamente responsabile al pagamento in favore dell’INAIL della somma complessiva di euro 101.489,92, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 12 dicembre 2024 sino al saldo. La decorrenza degli accessori dalla data immediatamente successiva al calcolo finale operato dall’Istituto mostra la volontà del giudice di ancorare gli accessori alla piena maturazione del credito di regresso nella sua quantificazione definitiva. La pronuncia dispone inoltre la condanna alle spese di lite, liquidate secondo i parametri di legge.
Sotto il profilo decisorio, la sentenza appare particolarmente lineare. Non introduce distinzioni artificiose tra le varie voci né limita il regresso a singole componenti dell’esborso INAIL, ma riconosce in modo unitario l’intero credito documentato. Proprio questa unitarietà rafforza la portata sistematica del provvedimento, che si presenta come applicazione coerente del principio per cui il costo economico dell’infortunio, una volta accertata in via definitiva la responsabilità datoriale, deve gravare sul soggetto civilmente responsabile e non restare a carico del sistema assicurativo pubblico.
10. Considerazioni conclusive
La sentenza del Tribunale di Imperia offre una ricostruzione particolarmente limpida dell’azione di regresso INAIL in presenza di un giudicato penale di condanna per violazione della normativa antinfortunistica. Il suo pregio principale consiste nell’avere chiarito che, una volta formatosi il giudicato penale sul fatto, sulla sua illiceità e sulla sua riferibilità soggettiva al datore di lavoro, il giudizio civile di regresso non può trasformarsi in una sede di nuova contestazione dell’an debeatur, ma deve concentrarsi esclusivamente sul rapporto causale tra l’infortunio e le conseguenze economiche indennizzate dall’ente, nonché sulla loro corretta quantificazione.
La pronuncia si segnala altresì per aver valorizzato, con particolare nettezza, il rilievo prevenzionistico della condotta datoriale: utilizzo di un macchinario alterato, privo dei presidi di sicurezza, affidamento dell’attività a un lavoratore assunto il giorno stesso, carenza di formazione e assenza di adeguata organizzazione del lavoro. In tale quadro, il regresso INAIL emerge non solo come strumento tecnico di recupero patrimoniale, ma anche come dispositivo di responsabilizzazione del datore di lavoro rispetto al costo sociale dell’infortunio. È proprio in questa saldatura tra giudicato penale, tutela previdenziale e responsabilità civile che la sentenza esprime il suo maggiore interesse teorico e pratico.
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