Raccomandata internazionale, avviso di ricevimento smarrito e rilascio del duplicato equipollente: il limite della tutela Agcom tra rimborso del servizio e danno ulteriore
Massima
In materia di invii postali internazionali raccomandati, la mancata restituzione dell’avviso di ricevimento non comporta, di per sé, il diritto dell’utente al risarcimento integrale del pregiudizio asseritamente subito in sede di definizione amministrativa della controversia, ove l’operatore provveda successivamente a rilasciare un duplicato equipollente idoneo a comprovare l’avvenuta consegna, conforme all’art. 21, comma 3, della delibera n. 385/13/CONS e alla disciplina di settore. In tale ipotesi, l’Autorità può disporre, nei limiti delle proprie competenze, il rimborso delle spese di spedizione o degli indennizzi tipici previsti dalla regolazione, ma non il risarcimento del danno ulteriore, che resta devoluto alla cognizione del giudice ordinario o amministrativo secondo le regole generali.
1. Premessa
La determina direttoriale n. 31/25/DTC/CP affronta una questione apparentemente circoscritta, ma in realtà assai significativa nel sistema della tutela dell’utente postale: la mancata restituzione dell’avviso di ricevimento di una raccomandata internazionale trasmessa tramite UNEP e i limiti del rimedio esperibile dinanzi all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il provvedimento si colloca al punto di intersezione tra disciplina del servizio postale internazionale, tutela amministrativa derivante dai reclami e delimitazione delle competenze dell’Autorità rispetto alla pretesa risarcitoria in senso stretto.
Il pregio della decisione consiste nel fatto che essa distingue con chiarezza tre piani che nella prassi tendono spesso a sovrapporsi. Il primo è quello dell’interesse sostanziale dell’utente a ottenere prova della consegna dell’invio. Il secondo è quello del rimedio amministrativo tipico, che può tradursi nel rilascio di un documento equipollente all’avviso di ricevimento e nel rimborso delle spese di spedizione. Il terzo è quello del danno ulteriore eventualmente sofferto, il cui ristoro esula dalla sede Agcom e resta rimesso alla giurisdizione ordinaria. Proprio questa tripartizione metodologica consente alla determina di offrire una soluzione tecnicamente equilibrata: da un lato, riconosce che il disservizio vi è stato, poiché la prova di consegna è stata resa disponibile solo molti mesi dopo; dall’altro, esclude che l’Autorità possa trasformare il procedimento di definizione in un giudizio pienamente risarcitorio.
2. La vicenda concreta e l’oggetto della domanda dell’utente
L’istanza era stata presentata dal sig. J.M. in relazione alla mancata restituzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata internazionale n. RA78046005xxx, spedita il 14 ottobre 2024 tramite l’Ufficio Notificazioni, Esecuzioni e Protesti del Tribunale di Milano. L’utente aveva rappresentato di avere richiesto più volte informazioni a Poste Italiane, dapprima presso un ufficio postale in data 10 aprile 2025, poi a mezzo e-mail in data 15 aprile 2025 e, infine, attraverso un formale reclamo n. 8014421980 del 17 aprile 2025. Dopo l’esito negativo del tentativo di conciliazione, conclusosi il 4 giugno 2025 senza accordo, egli aveva chiesto, in sede di definizione, la consegna di “copia dell’A/R o equipollente” e il pagamento di euro 500,00 a titolo di indennizzo o di altro importo equitativamente determinato dal Garante.
Già la struttura della domanda consente di cogliere la duplice esigenza sottesa all’istanza. Da un lato, l’utente non mirava soltanto a una riparazione economica, ma soprattutto a ottenere un documento avente valore probatorio equiparabile all’avviso di ricevimento smarrito, evidentemente rilevante per finalità processuali o sostanziali connesse all’invio UNEP. Dall’altro lato, egli riteneva che il ritardo e la mancata disponibilità del documento giustificassero una riparazione ulteriore di carattere patrimoniale. La determina si confronta separatamente con entrambe le pretese, accogliendo sostanzialmente la prima e rigettando la seconda, salvo il riconoscimento del rimborso delle spese di spedizione.
3. La posizione dell’operatore e il rilievo della Convenzione UPU
Poste Italiane, nella memoria difensiva del 2 settembre 2025, ha in primo luogo evidenziato l’impossibilità di attivare una specifica indagine presso l’operatore estero, sul rilievo che tra la data della spedizione della raccomandata internazionale, avvenuta il 14 ottobre 2024, e il primo reclamo formale dell’utente, presentato il 17 aprile 2025, erano trascorsi oltre sei mesi. A sostegno di tale posizione ha richiamato l’art. 21, comma 1, della Convenzione UPU, disposizione che disciplina gli invii internazionali e pone un limite temporale all’attivazione di taluni accertamenti. L’operatore ha inoltre rappresentato di avere già offerto in conciliazione il rimborso delle spese di spedizione, proposta ritenuta insoddisfacente dall’utente. Infine, ha comunicato di avere acquisito, nel frattempo, una prova di consegna dal sito dell’operatore estero, attestante l’avvenuta consegna del plico in data 17 ottobre 2024, con firma del ricevente.
Questo passaggio assume rilievo per due ragioni. Anzitutto perché consente di comprendere che il disservizio non consisteva nella mancata consegna del plico, bensì nella mancata disponibilità del relativo documento probatorio da parte del mittente. In secondo luogo, perché introduce il tema centrale della decisione: la possibilità di sostituire l’originario avviso di ricevimento smarrito con un documento equipollente idoneo a comprovare l’avvenuta consegna. La memoria di Poste, pur difensiva, finisce dunque per spostare il baricentro della controversia dal terreno della responsabilità per perdita dell’invio a quello della sufficienza della prova alternativa della consegna.
4. Il duplicato equipollente quale rimedio satisfattivo dell’interesse principale dell’utente
Il fulcro della motivazione si rinviene nel passaggio in cui la determina afferma che la richiesta dell’utente di ottenere copia dell’avviso di ricevimento della raccomandata internazionale deve ritenersi già soddisfatta da Poste Italiane. L’Autorità osserva che, in conformità all’art. 21, comma 3, della delibera n. 385/13/CONS e alla Carta dei Servizi Universali dell’operatore, in caso di smarrimento dell’avviso di ricevimento può essere rilasciato un duplicato equipollente, consistente nella prova di consegna recante la firma del ricevente. Proprio tale documento, acquisito da Poste e allegato alla memoria difensiva, viene ritenuto sufficiente a soddisfare la pretesa principale dell’utente.
La soluzione appare giuridicamente corretta e pienamente coerente con la funzione dell’avviso di ricevimento. Quest’ultimo, infatti, non rileva per il suo supporto materiale in quanto tale, ma per la sua idoneità a dimostrare che l’invio è giunto a destinazione ed è stato ricevuto. Se tale funzione probatoria può essere assolta da un documento equipollente, la perdita o mancata restituzione del modello originario non comporta necessariamente un pregiudizio irreparabile sul piano della prova della consegna. La determina coglie esattamente questo punto e riconosce che il rilascio dell’evidenza acquisita dall’operatore estero, con firma del ricevente e indicazione della data del 17 ottobre 2024, consente di ristabilire l’interesse strumentale dell’utente alla prova del recapito.
Va tuttavia sottolineato che l’Autorità non considera irrilevante il ritardo con cui tale prova è stata resa disponibile. Il documento equipollente soddisfa la domanda principale, ma non elimina il dato del disservizio temporale, che viene invece valorizzato nella parte della motivazione relativa al rimborso delle spese di spedizione.
5. Il limite della competenza Agcom rispetto alla domanda di indennizzo di euro 500,00
La seconda parte della domanda, con la quale l’utente chiedeva euro 500,00 di indennizzo “o quanto deciso dal Garante” per il danno subito, viene rigettata. La determina chiarisce con particolare nettezza che il riconoscimento dei danni eventualmente derivanti dal disservizio postale non rientra nella competenza dell’Autorità, la quale, ai sensi dell’art. 10, comma 6, del regolamento allegato alla delibera n. 184/13/CONS, può disporre soltanto il rimborso di somme non dovute per il servizio e gli indennizzi previsti da disposizioni normative, da delibere dell’Autorità, dal contratto o dalle carte dei servizi. Ne deriva che la richiesta dell’utente, formulata in termini sostanzialmente risarcitori, esorbita dal perimetro della definizione amministrativa.
Questo passaggio è di grande rilievo sistematico. La determina ribadisce che il procedimento Agcom nel settore postale non ha natura di giudizio ordinario di responsabilità civile, ma costituisce una sede di tutela amministrativa tipica, fondata su rimedi standardizzati e predeterminati. L’Autorità non può, dunque, liquidare liberamente il danno in via equitativa, neppure quando il disservizio risulti accertato; può solo riconoscere quanto previsto dalla normativa e dalla regolazione di settore. In questo senso, la decisione contribuisce a mantenere nitido il confine tra indennizzo amministrativo e risarcimento civilistico del danno.
6. Il rimborso delle spese di spedizione come ristoro equitativo e tipico del disservizio
Pur escludendo la debenza dell’importo di euro 500,00, l’Autorità ritiene “opportuno disporre, in via equitativa e in linea con la proposta formulata da Poste Italiane in sede di conciliazione”, il rimborso delle spese di spedizione, pari a euro 16,00, come documentato dall’utente mediante la ricevuta di acquisto dei francobolli utilizzati per l’affrancatura. Il fondamento di tale statuizione risiede nella considerazione che la raccomandata era stata consegnata il 17 ottobre 2024, mentre la prova di consegna era stata resa disponibile solo il 10 giugno 2025. Questo ampio scarto temporale integra, agli occhi dell’Autorità, un disservizio sufficientemente rilevante da giustificare almeno la restituzione del costo sostenuto per la spedizione.
La motivazione appare particolarmente equilibrata. La determina evita sia la negazione totale di ogni ristoro, che sarebbe stata difficilmente giustificabile a fronte del ritardo nell’ottenimento della prova di recapito, sia la trasformazione del procedimento in una sede di integrale risarcimento del danno. Il rimborso delle spese di spedizione si colloca così in una posizione intermedia: non risarcisce il danno ulteriore che l’utente può aver sofferto, ma neutralizza il costo di un servizio che, pur essendosi concluso con la consegna del plico, non ha tempestivamente reso disponibile la prova documentale che del servizio stesso costituiva una componente essenziale. La scelta di conformarsi anche alla proposta conciliativa di Poste rafforza ulteriormente la ragionevolezza della soluzione adottata.
7. Il valore probatorio e funzionale dell’“equipollente” nella disciplina postale
Uno degli aspetti più interessanti della decisione concerne la nozione di “equipollente” all’avviso di ricevimento. La determina, richiamando l’art. 21, comma 3, della delibera n. 385/13/CONS e la Carta dei Servizi Universali, attribuisce piena legittimità a una prova di consegna alternativa al modello cartaceo originario, purché idonea a riprodurne la funzione certificativa. Questa affermazione merita di essere valorizzata, perché si inserisce nel più ampio processo di dematerializzazione e funzionalizzazione dei mezzi di prova nel settore postale.
Il punto essenziale è che il diritto dell’utente non si esaurisce nel possesso materiale dell’avviso di ricevimento originario, ma consiste nella disponibilità di una prova utilizzabile dell’avvenuta consegna. Se il sistema postale consente, in caso di smarrimento o mancata restituzione dell’originale, l’acquisizione di un documento equivalente che riporti gli elementi essenziali dell’avvenuto recapito, la tutela dell’utente può ritenersi soddisfatta sotto questo profilo. La determina, in tal modo, offre una lettura funzionale e non feticistica del documento postale.
8. Il rapporto tra ritardo del reclamo e tutela comunque riconosciuta
Un ulteriore profilo degno di nota riguarda la circostanza, evidenziata da Poste, che il reclamo formale dell’utente sia stato proposto oltre sei mesi dopo la spedizione della raccomandata, con conseguente impossibilità di attivare una specifica indagine presso l’operatore estero ai sensi della Convenzione UPU. La determina non ignora tale argomento, ma nemmeno lo eleva a ragione ostativa assoluta all’accoglimento parziale dell’istanza. Al contrario, pur in presenza di tale ritardo, l’Autorità valorizza il fatto che l’operatore sia comunque riuscito a reperire una prova di consegna equipollente e, soprattutto, considera il ritardo nella messa a disposizione di tale prova come un disservizio suscettibile di giustificare il rimborso delle spese di spedizione.
La scelta è condivisibile, perché evita un formalismo eccessivo. Il ritardo del reclamante può incidere sulla possibilità di approfondire le indagini, ma non vale a neutralizzare integralmente la valutazione del servizio reso, soprattutto quando l’operatore sia poi riuscito, sia pure tardivamente, a ottenere il documento richiesto. La determina si muove così in una logica di proporzionalità: non riconosce il danno ulteriore chiesto dall’utente, ma neppure nega il ristoro tipico per il disservizio temporale.
9. Considerazioni conclusive
La determina n. 31/25/DTC/CP offre una ricostruzione particolarmente chiara dei limiti e delle potenzialità della tutela amministrativa nel settore postale. Il primo principio che se ne ricava è che, in caso di smarrimento o mancata restituzione dell’avviso di ricevimento di una raccomandata internazionale, l’interesse principale dell’utente può essere soddisfatto attraverso il rilascio di un duplicato equipollente idoneo a comprovare l’avvenuta consegna. Il secondo è che l’Autorità non può riconoscere, in sede di definizione, il risarcimento integrale del danno ulteriore eventualmente sofferto, potendo soltanto disporre il rimborso delle somme non dovute o gli indennizzi tipici previsti dalla regolazione. Il terzo è che il ritardo nella messa a disposizione della prova di consegna, pur non giustificando il ristoro civilistico richiesto, può fondare il rimborso delle spese di spedizione. Il quarto è che il rimedio amministrativo resta distinto, sul piano funzionale e quantitativo, dalla tutela pienamente risarcitoria esperibile in sede giurisdizionale.
Nel suo complesso, il provvedimento si segnala per equilibrio e correttezza metodologica. L’Autorità non sacrifica l’interesse dell’utente alla prova della consegna, ma ne riconosce la soddisfazione attraverso un documento equipollente; allo stesso tempo, non travalica i limiti della propria competenza indennitaria, lasciando alla sede giurisdizionale la valutazione del maggior danno eventualmente patito. Proprio in questa capacità di coniugare effettività minima della tutela amministrativa e rigorosa delimitazione del suo perimetro si coglie il pregio maggiore della determina.
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