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Braccianti agricoli e cancellazione dagli elenchi anagrafici: la prova testimoniale può superare il disconoscimento ispettivo del rapporto

Massima

Quando l’ente previdenziale disconosca il rapporto di lavoro agricolo e disponga la cancellazione del lavoratore dagli elenchi anagrafici, viene meno la funzione di agevolazione probatoria dell’iscrizione e grava sul lavoratore l’onere di dimostrare l’esistenza, la durata, la subordinazione e l’onerosità del rapporto. Tale prova può essere fornita anche mediante testimonianze precise e concordanti, idonee a confermare lo svolgimento effettivo dell’attività agricola, le mansioni espletate, il numero delle giornate lavorative e l’assoggettamento alle direttive datoriali. I verbali ispettivi fanno piena prova solo dei fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale o da questi compiuti, ma non della verità sostanziale delle dichiarazioni raccolte.


1. Il nucleo della controversia: cancellazione dagli elenchi agricoli e disconoscimento del rapporto

La pronuncia affronta il tema, di particolare frequenza nel contenzioso previdenziale agricolo, della cancellazione del lavoratore dagli elenchi anagrafici a seguito del disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato.

Il ricorrente, bracciante agricolo, aveva dedotto di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze della medesima azienda negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, per 102 giornate annue. L’ente previdenziale aveva invece disconosciuto il rapporto, ritenendolo insussistente per carenza dei requisiti essenziali della subordinazione ai sensi dell’art. 2094 c.c.

Il Tribunale accoglie il ricorso, riconoscendo il diritto del lavoratore alla reiscrizione negli elenchi anagrafici dell’agricoltura per tutte le annualità contestate.

2. La funzione probatoria dell’iscrizione negli elenchi agricoli

L’iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli assolve una funzione di agevolazione probatoria ai fini dell’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali connesse al lavoro agricolo, tra cui la disoccupazione agricola.

Tale funzione, tuttavia, viene meno quando l’ente, a seguito di controllo, disconosca l’esistenza del rapporto. In questo caso non è più sufficiente invocare l’iscrizione pregressa, ma il lavoratore deve provare in giudizio i presupposti del diritto: effettivo svolgimento della prestazione, durata del rapporto, natura subordinata e carattere oneroso dell’attività.

La sentenza applica correttamente tale principio, ponendo al centro dell’accertamento la prova concreta del lavoro prestato.

3. L’onere della prova del lavoratore agricolo

Il lavoratore che contesti la cancellazione deve dimostrare non soltanto di avere lavorato, ma di avere svolto attività riconducibile a un rapporto subordinato.

La subordinazione non si esaurisce nella mera presenza sui fondi o nella partecipazione ad attività agricole stagionali. Occorre accertare l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale, l’assoggettamento alle direttive del datore o di un suo delegato, lo svolgimento di mansioni determinate e la corrispondenza tra giornate denunciate e lavoro effettivamente prestato.

Nel caso esaminato, tale prova viene ritenuta raggiunta attraverso una convergenza tra documentazione prodotta e dichiarazioni testimoniali.

4. La prova testimoniale e la ricostruzione del rapporto

Il Tribunale valorizza in modo decisivo l’istruttoria orale.

I testi escussi hanno confermato che il ricorrente aveva lavorato per gli anni indicati presso la cooperativa agricola, svolgendo attività coerenti con i cicli produttivi stagionali: raccolta di olive, frutta e ortaggi, coltivazione del fondo, pulizia dei terreni e raccolta dei frutti.

Le deposizioni hanno altresì confermato che il lavoratore riceveva direttive dal capo azienda o da soggetti incaricati. Tale elemento è centrale, perché consente di individuare l’esercizio del potere direttivo, indice tipico della subordinazione.

La prova orale, dunque, non si limita ad attestare una generica collaborazione, ma ricostruisce il concreto assetto organizzativo del rapporto.

5. Subordinazione agricola e potere direttivo

La decisione assume particolare rilievo perché individua correttamente il tratto distintivo della subordinazione nel settore agricolo.

Nelle attività agricole stagionali, spesso caratterizzate da cicli produttivi variabili e da mansioni ripetitive, la subordinazione può emergere anche da elementi semplici ma significativi: presenza nei luoghi di lavoro, assegnazione di compiti, osservanza di direttive, inserimento nei turni o nelle attività aziendali, svolgimento della prestazione secondo le esigenze del datore.

Nel caso concreto, il riferimento alle direttive ricevute e alle mansioni concretamente svolte dimostra che non si trattava di una prestazione occasionale o autonoma, ma di attività inserita nell’organizzazione imprenditoriale.

6. Il valore dei verbali ispettivi

La sentenza affronta anche il tema del valore probatorio dei verbali ispettivi.

I verbali redatti da funzionari pubblici fanno piena prova, fino a querela di falso, solo dei fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Tale efficacia privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni rese da terzi e raccolte nel corso dell’accertamento.

Il rapporto ispettivo può certamente costituire elemento probatorio rilevante, ma la sua attendibilità può essere superata da prova contraria, soprattutto quando il giudice disponga di testimonianze dirette, coerenti e specifiche sulla concreta esistenza del rapporto.

7. La decisione: reiscrizione negli elenchi anagrafici

Alla luce dell’istruttoria, il Tribunale dichiara che il ricorrente ha lavorato come bracciante agricolo alle dipendenze della cooperativa per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, per 102 giornate annue.

Ne consegue l’ordine all’ente previdenziale di effettuare la relativa iscrizione negli elenchi anagrafici dell’agricoltura.

La pronuncia non riconosce direttamente una specifica prestazione previdenziale, ma ripristina il presupposto amministrativo necessario per far valere i diritti consequenziali collegati al rapporto agricolo.

8. Le spese di lite

Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell’ente previdenziale, con distrazione in favore del difensore antistatario.

La statuizione è coerente con l’esito pienamente favorevole al lavoratore, che ha dovuto agire in giudizio per ottenere il ripristino di una posizione previdenziale illegittimamente disconosciuta.

9. Considerazioni conclusive

La sentenza conferma un principio di equilibrio nel contenzioso agricolo-previdenziale.

Da un lato, il lavoratore cancellato dagli elenchi non può limitarsi a richiamare l’iscrizione originaria o la documentazione formale: deve provare l’effettività del rapporto. Dall’altro, il disconoscimento dell’ente non è insuperabile e non può fondarsi in modo assoluto sulle risultanze ispettive, quando l’istruttoria giudiziale dimostri concretamente lo svolgimento della prestazione subordinata.

La decisione si apprezza perché valorizza la sostanza del rapporto di lavoro agricolo: ciò che rileva è l’attività effettivamente prestata, l’inserimento nell’organizzazione aziendale, l’assoggettamento alle direttive e la corrispondenza tra giornate rivendicate e lavoro svolto. In presenza di tali elementi, la cancellazione dagli elenchi deve essere rimossa.



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