Ottemperanza tributaria e spese legali non integralmente corrisposte dall’ente locale: il rimborso forfettario del 15% quale componente automatica del titolo giudiziale
Massima
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto l’esecuzione di una sentenza definitiva di condanna dell’ente locale al rimborso di tributi indebitamente versati e alla rifusione delle spese processuali, il pagamento eseguito dall’amministrazione successivamente alla proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere soltanto nei limiti delle somme effettivamente corrisposte. Ove il titolo giudiziale abbia liquidato i compensi professionali senza escludere né ridurre motivatamente il rimborso delle spese forfettarie, il creditore conserva interesse all’ottemperanza per ottenere l’ulteriore importo dovuto nella misura del 15% del compenso, ai sensi dell’art. 13, comma 10, della legge n. 247/2012 e dell’art. 2 del d.m. n. 55/2014. Né l’amministrazione può sottrarsi alla condanna alle spese del giudizio di ottemperanza invocando la mora del creditore, qualora non dimostri di avere formulato un’offerta rituale e completa della prestazione dovuta secondo le forme prescritte dagli artt. 1206 e 1209 c.c.
1. Il caso deciso: dall’indebito versamento IMU e TASI all’esecuzione coattiva del giudicato
La pronuncia si colloca in un segmento particolarmente significativo del contenzioso tributario locale: quello dell’effettiva esecuzione delle sentenze favorevoli al contribuente, quando l’amministrazione, pur definitivamente condannata alla restituzione di tributi indebitamente percepiti, non provveda tempestivamente all’adempimento spontaneo.
La controversia originaria aveva ad oggetto il rimborso di maggiori somme versate a titolo di IMU e TASI per le annualità dal 2013 al 2019. Il contribuente aveva ottenuto, in primo grado, il riconoscimento del proprio diritto alla restituzione della somma di euro 38.218,82, oltre alla condanna dell’ente locale alle spese di lite. L’appello proposto dal Comune era stato successivamente rigettato, con ulteriore condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese del secondo grado. La decisione d’appello era passata in giudicato.
Nonostante la definitività della statuizione e nonostante una formale diffida trasmessa dal difensore del contribuente il giorno successivo alla pubblicazione della decisione d’appello, l’ente locale non aveva provveduto al tempestivo pagamento. Il contribuente era stato pertanto costretto ad adire il giudice dell’ottemperanza, chiedendo l’esecuzione del giudicato quanto alla sorte capitale, agli interessi legali e alle spese processuali liquidate nei precedenti gradi di giudizio.
Solo dopo la proposizione del ricorso, il Comune provvedeva all’emissione dei mandati di pagamento relativi alla sorte capitale, agli interessi e a una parte delle spese di lite. Residua, tuttavia, una contestazione sulla corretta esecuzione del capo relativo alle spese processuali, in particolare con riferimento al rimborso forfettario delle spese generali spettante al difensore nella misura del 15% del compenso liquidato.
La decisione assume rilievo proprio perché dimostra come il giudizio di ottemperanza non si esaurisca nella verifica formale dell’avvenuto pagamento del capitale, ma imponga al giudice di accertare se l’amministrazione abbia eseguito integralmente e correttamente tutte le obbligazioni discendenti dal giudicato, comprese quelle accessorie relative alle spese processuali.
2. Il giudizio di ottemperanza tributaria come presidio dell’effettività della tutela giurisdizionale
Il giudizio di ottemperanza disciplinato dall’art. 70 del d.lgs. n. 546/1992 costituisce lo strumento attraverso il quale il contribuente può ottenere l’attuazione concreta della sentenza tributaria rimasta ineseguita. Esso risponde a un’esigenza elementare ma essenziale dello Stato di diritto: la tutela giurisdizionale non può arrestarsi al riconoscimento astratto della fondatezza della pretesa, ma deve consentire al soggetto vittorioso di conseguire effettivamente il bene della vita attribuitogli dal giudicato.
Tale funzione assume particolare rilevanza nelle controversie di rimborso. In queste ipotesi, il contribuente ha già sopportato un esborso ritenuto non dovuto e ha affrontato il giudizio necessario a ottenere la restituzione della somma. La mancata tempestiva esecuzione della sentenza da parte dell’ente impositore determina quindi una ulteriore compressione della posizione patrimoniale del contribuente, costretto ad attivare un nuovo procedimento per ottenere ciò che gli è già stato definitivamente riconosciuto.
Il giudizio di ottemperanza tributaria non configura un nuovo processo di cognizione sulla legittimità del tributo. Il rapporto impositivo è ormai definito dal giudicato e non può essere nuovamente rimesso in discussione. L’oggetto della cognizione si concentra sull’esatto contenuto del comando giudiziale, sulla condotta dell’amministrazione successiva alla sentenza e sull’individuazione delle misure necessarie a realizzare integralmente il risultato dovuto.
Il giudice dell’ottemperanza dispone, a tal fine, di poteri funzionali all’attuazione del giudicato, potendo adottare i provvedimenti necessari e, ove l’amministrazione persista nell’inerzia, nominare un commissario ad acta che provveda in sostituzione dell’ente inadempiente. L’effettività della tutela tributaria sarebbe, infatti, compromessa se il contribuente vittorioso dovesse limitarsi ad attendere indefinitamente la spontanea esecuzione della sentenza da parte del soggetto pubblico soccombente.
La vicenda decisa dalla Corte laziale è paradigmatica: l’ente locale ha provveduto al pagamento soltanto dopo l’introduzione del giudizio di ottemperanza, confermando che l’iniziativa processuale del contribuente non era priva di interesse, ma costituiva lo strumento concretamente necessario a ottenere l’esecuzione del giudicato.
3. Il pagamento intervenuto dopo il ricorso e la cessazione soltanto parziale della materia del contendere
La Corte dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alle somme che l’amministrazione ha corrisposto nelle more del giudizio, vale a dire il capitale oggetto di rimborso, gli interessi legali e la quota di spese processuali effettivamente versata. La decisione esclude, tuttavia, che tale pagamento possa determinare l’integrale estinzione della controversia, permanendo un contrasto sull’importo ulteriore dovuto a titolo di rimborso forfettario delle spese generali.
La soluzione appare corretta. La cessazione della materia del contendere presuppone che venga meno ogni ragione di contrasto tra le parti rispetto all’oggetto della domanda proposta. Qualora l’amministrazione adempia solo parzialmente, ovvero esegua il giudicato secondo una quantificazione contestata dal creditore, l’interesse alla decisione permane con riferimento alla parte dell’obbligazione rimasta insoddisfatta.
L’adempimento sopravvenuto, inoltre, non consente all’amministrazione di neutralizzare gli effetti processuali del proprio ritardo. L’interesse ad agire deve essere valutato al momento della proposizione del ricorso: se, in quel momento, la sentenza definitiva non era stata eseguita nonostante la diffida, il ricorso per ottemperanza era pienamente giustificato. Il successivo pagamento può incidere sull’oggetto residuo della decisione, ma non trasforma retroattivamente in superflua o abusiva l’iniziativa giudiziale del contribuente.
Il punto assume rilevanza pratica nelle controversie contro gli enti locali. Il pagamento effettuato solo dopo la notificazione del ricorso non costituisce, di per sé, una ragione sufficiente per escludere la responsabilità dell’amministrazione quanto alle spese del procedimento resosi necessario a causa del precedente inadempimento. Diversamente, l’ente potrebbe sistematicamente attendere l’instaurazione del giudizio di ottemperanza, adempiere successivamente e pretendere di non sopportare le conseguenze economiche della propria inerzia.
4. Il contenuto del giudicato sulle spese processuali e la distinzione tra interpretazione ed ampliamento del titolo
Il profilo centrale della decisione concerne la possibilità di ottenere, in sede di ottemperanza, il pagamento del rimborso forfettario delle spese generali anche quando tale voce non sia stata espressamente indicata nel dispositivo della sentenza da eseguire.
L’amministrazione aveva corrisposto le somme espressamente liquidate nelle decisioni di merito, opponendo una lettura letterale del titolo: in assenza di una specifica previsione relativa al rimborso forfettario, nulla sarebbe stato ulteriormente dovuto. Il contribuente sosteneva, invece, che il rimborso del 15% costituisse una componente dovuta per legge, automaticamente collegata alla liquidazione dei compensi professionali.
La Corte aderisce alla seconda ricostruzione e ritiene che il riconoscimento del rimborso forfettario non comporti alcuna modificazione o integrazione illegittima del giudicato. Il giudice dell’ottemperanza non introduce un nuovo capo di condanna, né attribuisce al contribuente un’utilità estranea alla decisione definitiva. Egli si limita a individuare l’esatto contenuto economico dell’obbligazione relativa alle spese processuali, applicando una componente accessoria che la normativa professionale riconnette automaticamente alla liquidazione dei compensi.
La distinzione è essenziale. Il giudice dell’ottemperanza non può alterare il comando contenuto nella sentenza, né riconoscere voci espressamente escluse o diminuite dal giudice della cognizione. Può e deve, tuttavia, interpretare il titolo alla luce della disciplina legale che governa le poste accessorie della liquidazione, quando la sentenza abbia riconosciuto i compensi professionali senza disporre alcuna esclusione del rimborso forfettario.
L’operazione compiuta dalla Corte non amplia dunque il giudicato, ma ne assicura l’esecuzione integrale. La liquidazione del compenso al difensore costituisce il presupposto sul quale opera automaticamente il rimborso delle spese generali, salvo che il giudice abbia espressamente esercitato il proprio potere di riduzione con adeguata motivazione.
5. Il rimborso forfettario delle spese generali tra ordinamento professionale e liquidazione giudiziale
Il riconoscimento dell’ulteriore importo trova fondamento nell’art. 13, comma 10, della legge n. 247/2012 e nell’art. 2 del d.m. n. 55/2014, recante i parametri per la liquidazione dei compensi professionali degli avvocati.
La disciplina distingue concettualmente il compenso per l’attività professionale, le spese documentate sostenute per la singola prestazione e il rimborso forfettario delle spese generali. Quest’ultimo non richiede la prova analitica del singolo esborso, poiché costituisce una componente forfettariamente determinata destinata a remunerare i costi generali inevitabilmente sostenuti dal professionista nell’organizzazione e nello svolgimento dell’attività difensiva.
La misura ordinaria del rimborso è stabilita nel 15% del compenso totale liquidato. Proprio la natura legale e forfettaria della voce giustifica il principio secondo cui essa spetta anche quando il provvedimento giudiziale non la abbia espressamente menzionata. Una volta liquidato il compenso professionale, il rimborso delle spese generali opera quale accessorio normativamente previsto, salvo una diversa e motivata determinazione del giudice.
Tale soluzione è stata affermata dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 9385 del 2019, secondo cui il provvedimento di liquidazione delle spese processuali che non contenga la statuizione sulla debenza delle spese forfettarie, o non ne determini espressamente la percentuale, costituisce comunque titolo per il riconoscimento del rimborso nella misura del 15% del compenso totale. Il principio è stato successivamente ribadito, tra l’altro, dall’ordinanza n. 1421 del 2021.
La portata di tale orientamento è particolarmente significativa in sede esecutiva e di ottemperanza. Il creditore non è tenuto a promuovere un autonomo giudizio di cognizione per ottenere una componente legale delle spese già riconosciute dal titolo. Se la sentenza liquida i compensi e non dispone una motivata riduzione del rimborso forfettario, l’obbligazione dell’amministrazione comprende anche il relativo importo.
La pronuncia in commento applica correttamente tale principio alla condanna alle spese pronunciata nei confronti dell’ente locale, riaffermando che l’amministrazione soccombente non può limitarsi a corrispondere il solo compenso nominalmente indicato nella sentenza quando la disciplina legale impone il pagamento degli accessori ad esso automaticamente collegati.
6. La determinazione dell’importo residuo: la necessità di una lettura tecnicamente precisa del titolo
La Corte ordina all’ente locale di corrispondere l’ulteriore somma di euro 761,28 a titolo di integrazione delle spese di lite. Il dato numerico consente di ricostruire con precisione l’oggetto residuo dell’ottemperanza.
L’importo di euro 761,28 corrisponde, infatti, al rimborso forfettario del 15% calcolato sul compenso di euro 4.000,00 liquidato nel giudizio di primo grado, pari a euro 600,00, incrementato della contribuzione previdenziale del 4% e dell’IVA nella misura ordinaria. Il calcolo conduce esattamente all’importo riconosciuto: euro 600,00 per rimborso forfettario, euro 24,00 per CPA ed euro 137,28 per IVA, per un totale di euro 761,28.
Questo elemento merita di essere evidenziato, poiché la motivazione riferisce l’integrazione alle spese delle decisioni di cui era stata richiesta l’esecuzione, mentre il quantum riconosciuto sembra riguardare specificamente la sola statuizione di primo grado, nella quale il compenso di euro 4.000,00 era stato liquidato senza espresso riconoscimento del rimborso forfettario del 15%.
Diversa appare la situazione della sentenza di secondo grado, nella quale risultava già indicato un importo per spese generali. In presenza di una espressa determinazione giudiziale di tale voce, il giudice dell’ottemperanza non avrebbe potuto sostituire alla quantificazione contenuta nel titolo una diversa misura, salvo il ricorso ai rimedi impugnatori o correttivi consentiti dall’ordinamento. L’ottemperanza, infatti, non è sede di revisione della liquidazione originaria, ma di sua esecuzione.
La decisione è, pertanto, condivisibile nel risultato economico raggiunto, ma avrebbe potuto esporre con maggiore puntualità il percorso di calcolo, distinguendo la voce omessa nella sentenza di primo grado da quella già considerata nella decisione d’appello. Tale precisazione avrebbe rafforzato la trasparenza del comando esecutivo e prevenuto possibili incertezze nella successiva fase di adempimento.
7. La pretesa mora del creditore e la necessità di un’offerta rituale, completa ed effettiva
L’ente locale aveva chiesto il rigetto del ricorso o, comunque, la compensazione delle spese, sostenendo che il creditore non avrebbe dato riscontro alle richieste stragiudiziali formulate dall’ufficio al fine di procedere al pagamento. Tale comportamento avrebbe, secondo la difesa dell’amministrazione, determinato una situazione di mora del creditore.
La Corte respinge l’argomento, osservando che non ricorre alcuna ipotesi di mora del creditore ai sensi dell’art. 1206 c.c. e che l’ente non ha fornito prova di una offerta reale conforme all’art. 1209 c.c.
La conclusione è giuridicamente corretta. La mora del creditore non discende da qualsiasi difficoltà incontrata dal debitore nell’esecuzione del pagamento, né dalla mera mancata risposta a comunicazioni amministrative interlocutorie. Essa richiede che il creditore, senza motivo legittimo, rifiuti di ricevere la prestazione o ometta di compiere quanto necessario affinché il debitore possa adempiere, a fronte di una condotta del debitore conforme alle forme e ai requisiti prescritti dalla legge.
Quando l’obbligazione ha ad oggetto una somma di denaro, il debitore che intenda costituire formalmente in mora il creditore deve offrire la prestazione dovuta in modo completo e rituale. In particolare, l’offerta non può essere parziale né incerta, poiché il creditore non è tenuto ad accettare un pagamento inferiore rispetto a quanto risulta dal titolo.
Nel caso esaminato, la tesi dell’ente risultava indebolita proprio dal fatto che il pagamento successivamente eseguito era incompleto: residuava una somma dovuta a titolo di rimborso forfettario delle spese generali. L’amministrazione non poteva, pertanto, invocare la mancata collaborazione del creditore rispetto a un pagamento che non comprendeva integralmente quanto dovuto in forza del giudicato e della disciplina legale applicabile.
La pronuncia offre, sotto tale profilo, un principio di particolare utilità operativa: l’ente pubblico condannato al rimborso non può imputare al contribuente le conseguenze del proprio ritardo mediante il semplice richiamo a interlocuzioni amministrative informali, quando non dimostri di avere posto concretamente e ritualmente a disposizione l’intera prestazione dovuta.
8. Le spese del giudizio di ottemperanza: l’adempimento tardivo non esclude la soccombenza dell’amministrazione
La Corte condanna Roma Capitale anche alle spese del procedimento di ottemperanza, liquidate in euro 1.500,00 per compensi, oltre spese esenti e accessori di legge. La decisione è fondata sulla considerazione che il ricorso era necessario al momento della sua proposizione e che l’amministrazione ha adempiuto soltanto successivamente, peraltro in misura non integralmente satisfattiva.
La statuizione è coerente con il principio di causalità che governa la regolazione delle spese processuali. La parte tenuta a sopportare i costi del giudizio non è necessariamente soltanto quella formalmente soccombente su ogni domanda, ma quella la cui condotta abbia reso necessario il ricorso alla tutela giurisdizionale.
Nella fattispecie, l’ente locale era tenuto ad eseguire una sentenza passata in giudicato e aveva ricevuto una diffida formale. Il pagamento è intervenuto solo dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza. Inoltre, la pretesa del contribuente è risultata ulteriormente fondata in relazione alla residua somma non corrisposta. Non vi era, pertanto, alcuna ragione per porre a carico del creditore, neppure parzialmente, il costo di un procedimento resosi necessario a fronte del mancato tempestivo adempimento dell’amministrazione.
La pronuncia è significativa anche sotto il profilo dell’amministrazione responsabile delle entrate locali. L’esecuzione tempestiva e completa delle sentenze definitive non costituisce una mera facoltà gestionale, ma un obbligo giuridico la cui inosservanza può generare ulteriori costi a carico dell’ente pubblico, con conseguente aggravio per la finanza pubblica.
9. Il profilo problematico della statuizione sulle spese inserita nella motivazione dopo il dispositivo comunicato
La decisione presenta, tuttavia, un profilo processuale meritevole di specifica attenzione critica. La Corte dà atto che, per mero errore materiale, nel dispositivo letto in udienza e comunicato alle parti non era stata riportata la quantificazione delle spese del procedimento di ottemperanza, alla quale il collegio provvede nella motivazione della sentenza.
La questione non incide sulla correttezza sostanziale del riconoscimento del rimborso forfettario, ma investe il rapporto tra dispositivo e motivazione della pronuncia. In linea generale, la motivazione può chiarire, interpretare e sorreggere il contenuto decisorio espresso nel dispositivo; più delicata è, invece, l’ipotesi in cui essa introduca un capo di condanna non risultante dal dispositivo già comunicato alle parti.
In materia tributaria, la giurisprudenza ha distinto le ipotesi di mero errore materiale, emendabile quando dalla complessiva lettura della decisione sia inequivocamente individuabile la statuizione effettivamente deliberata, dalle ipotesi di contrasto insanabile o di vera e propria omissione decisoria, nelle quali la successiva integrazione può eccedere i limiti della mera correzione formale.
Nel caso in esame, la motivazione afferma espressamente che la mancata indicazione delle spese nel dispositivo derivava da errore materiale. Tuttavia, il fatto che il dispositivo comunicato contenesse soltanto l’accoglimento parziale del ricorso, senza una esplicita statuizione sulle spese del procedimento, avrebbe suggerito una motivazione più articolata sul fondamento processuale dell’integrazione operata.
Il punto è particolarmente sensibile perché la condanna alle spese costituisce un autonomo capo decisorio, idoneo a produrre effetti patrimoniali immediati. Una nota interpretativa rigorosa non può quindi trascurare che, pur essendo condivisibile la regolazione delle spese secondo soccombenza, la modalità mediante la quale tale statuizione viene recuperata nella motivazione dopo l’avvenuta comunicazione del dispositivo potrebbe prestarsi a contestazioni sotto il profilo della formazione e dell’intangibilità del comando giudiziale.
10. Il valore sistematico della pronuncia: tutela del contribuente e responsabilità esecutiva dell’ente pubblico
La sentenza assume un significato che trascende la specifica controversia sul rimborso di IMU e TASI. Essa afferma un principio di civiltà processuale: l’amministrazione pubblica che sia stata definitivamente condannata non può eseguire il giudicato in modo parziale, tardivo o riduttivo, confidando nella rinuncia del contribuente a coltivare somme accessorie o poste economicamente meno rilevanti.
La completa esecuzione della sentenza comprende non soltanto la restituzione della sorte capitale, ma anche gli interessi e tutte le spese processuali dovute secondo il titolo e secondo la disciplina legale applicabile. Il rimborso forfettario del 15% non rappresenta una richiesta accessoria meramente eventuale, né una maggiorazione rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione debitrice. Esso costituisce una componente ordinaria della liquidazione delle spese professionali, il cui mancato pagamento rende incompleta l’esecuzione del giudicato.
La pronuncia tutela, indirettamente, anche l’effettività della difesa tecnica. Negare il rimborso forfettario in assenza di espressa menzione nella sentenza significherebbe trasferire sul difensore il costo di una omissione formale del provvedimento giudiziale, nonostante la normativa parametri tale voce in modo automatico e la giurisprudenza di legittimità ne abbia chiarito la spettanza.
Sul versante dell’amministrazione, la decisione impone una particolare attenzione nella fase esecutiva. Gli uffici chiamati a dare attuazione a una sentenza definitiva non possono limitarsi alla lettura nominalistica del dispositivo, ma devono verificare il complessivo regime degli accessori dovuti, evitando che un adempimento incompleto determini l’instaurazione di ulteriori giudizi e l’aggravamento delle spese a carico dell’ente.
11. Conclusioni
La pronuncia offre un’applicazione rigorosa e condivisibile dei principi che regolano il giudizio di ottemperanza tributaria e la liquidazione delle spese processuali.
Il pagamento effettuato dall’ente locale dopo l’introduzione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere soltanto per le poste effettivamente soddisfatte e non priva il contribuente dell’interesse a conseguire l’integrale esecuzione del giudicato. Quando la sentenza abbia liquidato i compensi professionali senza escludere o ridurre motivatamente il rimborso forfettario, la debenza del 15% discende direttamente dalla legge e dai parametri forensi, senza necessità di una nuova pronuncia di cognizione.
Parimenti corretta appare l’esclusione della mora del creditore, non potendo l’amministrazione invocare un comportamento impeditivo del contribuente in assenza di una offerta rituale e completa, tanto più quando il pagamento eseguito si riveli successivamente inferiore rispetto a quanto dovuto.
Rimane, invece, processualmente delicata la modalità con cui la Corte ha inserito nella motivazione la quantificazione delle spese del giudizio di ottemperanza, dopo avere dato atto che il dispositivo comunicato alle parti non conteneva tale statuizione. Si tratta di un profilo che non compromette il principio sostanziale affermato in materia di rimborso forfettario, ma che segnala l’esigenza di particolare rigore nella redazione del comando giudiziale, specialmente in un procedimento destinato proprio ad assicurare l’esatta esecuzione dei titoli definitivi.
Nel complesso, la sentenza conferma che il giudizio di ottemperanza rappresenta uno strumento essenziale per garantire che la vittoria processuale del contribuente non rimanga meramente dichiarativa, ma si traduca nell’effettivo conseguimento di tutte le somme riconosciute, comprese le componenti accessorie che l’ordinamento collega automaticamente alla tutela giudiziale vittoriosa.
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