Rottamazione delle cartelle comunali: la nuova definizione agevolata per i carichi affidati alla riscossione nazionale
Premessa: la “rottamazione comunale” non è automatica e non riguarda soltanto le cartelle del Comune
La legge 22 maggio 2026, n. 88, di conversione del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, ha introdotto una novità di particolare rilievo per cittadini, imprese ed enti territoriali: regioni ed enti locali possono estendere ai propri carichi affidati agli agenti della riscossione la procedura della definizione agevolata già prevista dalla legge di Bilancio 2026 per determinati debiti nazionali.
La nuova disciplina è contenuta nell’art. 10-quinquies del decreto-legge n. 38/2026, entrato nel testo coordinato dopo la conversione in legge e vigente dal 23 maggio 2026. La disposizione non istituisce una sanatoria automaticamente applicabile a tutti i debiti comunali. Attribuisce, piuttosto, a ciascun ente territoriale la facoltà di aderire alla procedura entro un termine molto breve, mediante un proprio provvedimento da pubblicare e comunicare all’agente della riscossione entro il 30 giugno 2026. Solo se l’ente esercita tale opzione, il debitore potrà presentare successivamente la propria dichiarazione di adesione.
Occorre inoltre correggere una semplificazione terminologica frequente. La misura non riguarda soltanto le “cartelle comunali” in senso stretto, né soltanto i Comuni. Il testo normativo parla di tutti i debiti tributari e non tributari risultanti da carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 dagli enti territoriali agli agenti della riscossione, con esclusione dei debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti. Possono quindi rilevare, se l’ente aderisce, carichi riferibili a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, purché rientrino nel perimetro oggettivo e temporale stabilito dalla legge.
Il quadro precedente: la definizione agevolata autonoma prevista dalla legge di Bilancio 2026
La nuova rottamazione gestita dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione non nasce in un vuoto normativo. La legge 30 dicembre 2025, n. 199, cioè la legge di Bilancio 2026, aveva già introdotto, ai commi da 102 a 110 dell’art. 1, una disciplina strutturale che consente a regioni ed enti locali di prevedere autonomamente forme di definizione agevolata delle proprie entrate.
In particolare, il comma 102 consente agli enti territoriali, nel rispetto degli artt. 23, 53 e 119 Cost., dei principi generali dell’ordinamento tributario e dell’equilibrio dei rispettivi bilanci, di introdurre forme di definizione agevolata dei tributi di propria spettanza mediante riduzione o esclusione di interessi e anche di sanzioni. L’ente deve fissare un termine entro il quale il contribuente adempie agli obblighi tributari precedentemente non assolti; tale termine non può essere inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell’ente.
Il comma 103 consente di estendere tali definizioni anche a procedure di accertamento già in corso e a controversie tributarie nelle quali l’ente sia parte. Il comma 109 amplia ulteriormente la facoltà alle entrate di natura patrimoniale. Si tratta, quindi, di una potestà regolamentare ampia, mediante la quale l’ente può costruire una propria disciplina agevolativa, selezionando periodi, modalità di pagamento, riduzioni applicabili e categorie di entrate, nel rispetto dei vincoli di bilancio e dei principi costituzionali.
Questa disciplina autonoma presentava, tuttavia, una difficoltà operativa evidente quando i crediti locali erano già stati affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il Comune poteva deliberare una propria definizione agevolata, ma non disponeva automaticamente di un apparato procedurale nazionale capace di gestire, in modo uniforme e massivo, le comunicazioni ai debitori, le rateazioni, le sospensioni delle procedure esecutive e il discarico dei carichi. Proprio tale esigenza pratica ha condotto all’intervento dell’art. 10-quinquies.
La nuova procedura: una rottamazione nazionale resa accessibile agli enti territoriali
L’art. 10-quinquies non sostituisce la facoltà generale già riconosciuta agli enti locali dalla legge di Bilancio. Esso introduce una procedura ulteriore, speciale e temporalmente delimitata: l’ente territoriale può decidere di applicare ai propri carichi affidati alla riscossione la medesima architettura procedimentale della cosiddetta rottamazione-quinquies prevista per i carichi nazionali dall’art. 1, commi da 82 a 101, della legge n. 199/2025, con alcune deroghe espressamente stabilite.
La differenza è sostanziale. Con la disciplina autonoma dei commi 102-110, il Comune costruisce il proprio regolamento e deve gestirne l’attuazione in rapporto ai soggetti incaricati della riscossione. Con l’art. 10-quinquies, invece, l’ente aderisce a una procedura standardizzata, gestita operativamente dall’agente della riscossione, con calendario, modalità telematiche, effetti sulle esecuzioni, rateazione e cause di decadenza già determinati dalla legge.
Per il cittadino ciò comporta un vantaggio di chiarezza: ove il Comune abbia aderito, non sarà necessario interpretare un regolamento locale completamente autonomo, ma si accederà a una procedura uniforme, gestita attraverso l’area riservata dell’agente della riscossione. Per l’ente, il vantaggio consiste nella possibilità di affidare la gestione tecnica della sanatoria al sistema della riscossione nazionale, evitando di amministrare autonomamente migliaia di posizioni debitorie. La Fondazione IFEL, organismo tecnico dell’ANCI, ha espressamente individuato in questa estensione il superamento di una disparità di trattamento già segnalata dagli enti locali.
Quali enti possono aderire e perché il cittadino non può attivarsi immediatamente
La definizione agevolata dei carichi territoriali è rimessa a una scelta dell’ente creditore. Un debitore non può, per propria iniziativa, domandare oggi la rottamazione di una cartella IMU, TARI, di una sanzione amministrativa o di un’altra entrata locale, se il Comune o l’ente territoriale titolare del credito non ha preventivamente adottato il provvedimento di adesione previsto dalla legge.
Per i Comuni, la decisione assume tipicamente forma di deliberazione consiliare, poiché investe la disciplina delle entrate, gli equilibri finanziari dell’ente e gli effetti sul bilancio e sul magazzino crediti. Il provvedimento deve essere pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente e comunicato all’agente della riscossione entro il 30 giugno 2026. La legge dispone inoltre che i provvedimenti degli enti locali acquistino efficacia mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente creditore e siano trasmessi al Dipartimento delle finanze entro il 30 settembre 2026, ai soli fini statistici.
Alla data attuale, 4 giugno 2026, il termine del 30 giugno è ancora quello vigente. IFEL ha segnalato l’opportunità di un differimento, almeno per i Comuni interessati dalle elezioni amministrative, ma tale auspicato slittamento non risulta nella disposizione in vigore. Per il contribuente, quindi, il primo controllo concreto consiste nel verificare, entro la fine di giugno, se l’ente creditore abbia pubblicato la deliberazione di adesione.
Il perimetro dei debiti definibili: tributi, entrate patrimoniali e sanzioni
La portata oggettiva della nuova procedura è molto più ampia della rottamazione statale ordinaria. L’art. 10-quinquies stabilisce che la procedura si applica, per gli enti che vi aderiscano, a tutti i debiti tributari e non tributari risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, con la sola esclusione espressa dei debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.
Rientrano quindi, in astratto, i carichi relativi a tributi comunali quali IMU e TARI, a canoni e altre entrate patrimoniali dell’ente, a tariffe non pagate, a sanzioni amministrative e a multe stradali, purché il credito sia stato effettivamente affidato all’agente della riscossione entro il 31 dicembre 2023 e purché l’ente creditore abbia aderito alla misura. IFEL include espressamente, tra gli esempi di crediti potenzialmente interessati, accertamenti fiscali locali, tariffe non pagate e multe stradali.
È molto importante comprendere che il criterio temporale è costituito dalla data di affidamento del carico alla riscossione, non necessariamente dalla data in cui il tributo è sorto, dalla data dell’avviso di accertamento o dalla data di notifica della cartella. Un debito relativo, ad esempio, all’IMU 2019 potrà rientrare nella misura soltanto se il relativo carico è stato affidato entro il 31 dicembre 2023. Viceversa, un credito più antico ma affidato alla riscossione dopo tale data resta fuori dal perimetro speciale dell’art. 10-quinquies.
La differenza fondamentale rispetto alla rottamazione statale
La rottamazione-quinquies statale prevista dall’art. 1, comma 82, della legge n. 199/2025 ha un ambito piuttosto ristretto. Essa riguarda i carichi derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali o dai controlli automatizzati e formali indicati dalla legge, nonché dall’omesso versamento di contributi previdenziali INPS, con esclusione dei contributi richiesti a seguito di accertamento.
La procedura territoriale, invece, è formulata in termini più ampi: riguarda tutti i debiti tributari e non tributari dell’ente aderente, salvo le condanne della Corte dei conti. Pertanto, diversamente dalla disciplina nazionale, non risultano esclusi in generale i crediti locali derivanti da accertamento. Un avviso di accertamento IMU o TARI divenuto carico affidato alla riscossione entro il termine previsto può quindi rientrare nella definizione, qualora il Comune aderisca.
Questa differenza è tutt’altro che marginale. Nella fiscalità locale, una parte molto consistente delle pretese comunali non deriva da meri versamenti spontanei omessi, ma da attività di accertamento su dichiarazioni mancanti, superfici TARI non correttamente indicate, immobili non dichiarati, aliquote applicate in modo errato o posizioni IMU contestate. La nuova procedura rende potenzialmente definibili anche tali carichi, mentre la rottamazione nazionale conserva una struttura selettiva molto più limitata.
Che cosa si paga per tributi e debiti patrimoniali
Per i debiti tributari e patrimoniali rientranti nella nuova procedura, la logica è quella tipica della rottamazione: il debitore paga il capitale e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per procedure esecutive e notificazione della cartella, mentre vengono esclusi gli importi affidati a titolo di sanzioni, interessi, interessi di mora e aggio, nei termini derivanti dal rinvio alla disciplina generale.
Si consideri, ad esempio, una posizione TARI affidata alla riscossione per tributo, sanzioni per omesso versamento, interessi, interessi di mora e spese di notifica. Qualora il Comune abbia aderito e il carico rientri nel periodo consentito, il contribuente potrà definire la posizione pagando il tributo dovuto e le spese procedurali o di notifica, senza corrispondere le componenti agevolate.
Non è quindi corretto descrivere la misura come cancellazione del debito comunale. Il capitale resta dovuto. La sanatoria incide sulle componenti accessorie e sanzionatorie, secondo la disciplina legale, con l’obiettivo di facilitare la riscossione del credito principale e alleggerire il peso accumulato nel tempo.
Le multe stradali e le altre sanzioni amministrative: non viene cancellata la sanzione principale
Un chiarimento decisivo riguarda le multe stradali e, in generale, le sanzioni amministrative non tributarie. L’art. 10-quinquies, comma 1, lettera f), stabilisce espressamente che, per tali sanzioni, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, la definizione agevolata si applica limitatamente agli interessi comunque denominati e alle somme maturate a titolo di aggio.
Ciò significa che la multa-base non viene annullata. Se un automobilista ha una sanzione per violazione del Codice della strada affidata alla riscossione e il Comune aderisce alla procedura, egli dovrà comunque pagare l’importo della sanzione originaria; potrà però beneficiare dell’eliminazione degli interessi e dell’aggio nei limiti indicati dalla legge.
Questo profilo distingue nettamente la posizione delle multe da quella dei tributi locali. Per una cartella TARI o IMU possono venire meno sanzioni tributarie e interessi; per una multa stradale non viene meno la sanzione amministrativa principale, perché essa costituisce precisamente il debito originario. La nuova disciplina non offre quindi un condono delle contravvenzioni, ma una riduzione delle componenti accessorie maturate nella fase di riscossione.
L’adesione dell’ente: una scelta tendenzialmente riferita all’intero perimetro normativo
La formulazione dell’art. 10-quinquies merita attenzione anche sotto un altro profilo. La legge stabilisce che la procedura si applica a “tutti i debiti, tributari e non” risultanti dai carichi affidati nel periodo indicato dagli enti territoriali che ne abbiano previsto l’applicazione alle proprie entrate.
La norma non sembra quindi attribuire al Comune, nell’ambito di questa specifica procedura standardizzata, il potere di costruire una rottamazione selettiva, limitata soltanto ad alcuni tributi o ad alcune categorie di carichi. La scelta dell’ente è essenzialmente binaria: aderire oppure non aderire alla procedura gestita dall’agente della riscossione. Una volta effettuata l’adesione, il perimetro opera secondo i criteri definiti dalla legge, fermo restando l’esclusione dei debiti da condanne della Corte dei conti e il trattamento speciale delle sanzioni amministrative.
Questa rigidità distingue ulteriormente l’art. 10-quinquies dalla disciplina autonoma dei commi 102-110 della legge di Bilancio, nell’ambito della quale l’ente conserva spazi regolamentari molto più ampi per modellare l’agevolazione in funzione delle proprie entrate, dei periodi interessati e degli equilibri finanziari.
Il calendario della rottamazione territoriale
La nuova procedura è scandita da termini precisi e particolarmente ravvicinati. Il primo termine riguarda esclusivamente gli enti creditori: entro il 30 giugno 2026 ciascun ente interessato deve adottare il provvedimento di adesione, pubblicarlo sul proprio sito istituzionale e comunicarlo all’agente della riscossione secondo le modalità che quest’ultimo deve rendere disponibili sul proprio sito entro il 15 giugno 2026.
A partire dal 15 settembre 2026, l’agente della riscossione deve rendere disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari per individuare i carichi definibili. Da quel momento il contribuente potrà verificare concretamente se le proprie posizioni siano comprese nella procedura.
La dichiarazione di adesione del debitore dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica nel periodo compreso tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026. Entro il medesimo termine il contribuente potrà integrare una domanda precedentemente presentata, ad esempio aggiungendo ulteriori carichi definibili emersi da una verifica successiva.
Entro il 31 dicembre 2026, l’agente della riscossione dovrà comunicare al debitore l’ammontare complessivo delle somme dovute, l’importo delle singole rate e le relative scadenze. La prima fase operativa per il cittadino, dunque, non si apre immediatamente con la pubblicazione della legge, ma solo dopo l’adesione dell’ente e la predisposizione dei dati da parte della riscossione.
Il pagamento: unica soluzione oppure fino a cinquantaquattro rate bimestrali
Il debitore potrà scegliere se pagare in unica soluzione oppure mediante rateazione. Il pagamento in unica soluzione dovrà avvenire entro il 31 gennaio 2027.
In alternativa, il contribuente potrà chiedere un piano composto da un massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari importo. Le rate scadranno il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 2027. Poiché si tratta di sei rate annuali per nove anni, un piano composto dal numero massimo di rate si concluderà il 30 novembre 2035.
In caso di pagamento rateale, si applicano interessi al tasso annuo del 3 per cento a decorrere dal 1° febbraio 2027. Inoltre, per effetto del rinvio alla disciplina generale della rottamazione-quinquies, la comunicazione dell’agente della riscossione deve indicare rate di importo non inferiore a 100 euro.
Il piano presenta dunque una durata particolarmente ampia, ma non deve essere confuso con una rateizzazione ordinaria ex art. 19 del d.P.R. n. 602/1973. Si tratta di una dilazione interna alla definizione agevolata, soggetta a regole di decadenza molto più rigide e incompatibile, dal momento previsto dalla legge, con il mantenimento delle precedenti dilazioni sui medesimi carichi.
Gli effetti della domanda: sospensione delle azioni di riscossione
La presentazione della dichiarazione di adesione produce importanti effetti protettivi per il debitore. Per i carichi inseriti nella domanda vengono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; vengono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni; non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi o nuove ipoteche, ferma restando l’efficacia di quelli già iscritti; non possono essere avviate nuove procedure esecutive e non possono proseguire quelle già iniziate, salvo che si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo.
Il debitore, inoltre, non è considerato inadempiente ai fini delle verifiche previste dagli artt. 28-ter e 48-bis del d.P.R. n. 602/1973. Si tratta di un effetto importante per imprese e professionisti che attendano pagamenti da pubbliche amministrazioni e rischierebbero altrimenti il blocco delle somme dovute per la presenza di carichi iscritti a ruolo.
Alla data del 31 gennaio 2027, le precedenti dilazioni relative ai debiti definibili oggetto di domanda vengono automaticamente revocate e non potranno essere concesse nuove rateizzazioni ordinarie per i medesimi carichi. Il pagamento della prima o unica rata determina inoltre l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo il caso del primo incanto già concluso con esito positivo.
I giudizi pendenti: adesione, rinuncia ed estinzione del contenzioso
Qualora il contribuente abbia già impugnato la cartella, l’intimazione, il fermo, l’ipoteca o altro atto relativo al carico che intende definire, la domanda di adesione deve indicare la pendenza del giudizio e comporta l’impegno a rinunciarvi.
Il giudizio viene sospeso, nelle more del pagamento della prima o unica rata, previa presentazione della copia della dichiarazione di adesione. L’effettivo perfezionamento della definizione, ai fini dell’estinzione del processo, si realizza con il versamento della prima o unica rata e con la produzione della documentazione richiesta. L’estinzione del giudizio comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti emessi nel corso del processo che non siano ancora passati in giudicato.
Questa scelta deve essere valutata con particolare attenzione. Un contribuente che abbia una difesa molto solida, ad esempio per prescrizione del credito, inesistenza della notifica o nullità dell’atto presupposto, non dovrebbe aderire automaticamente senza comparare l’importo agevolato con le prospettive del contenzioso. La rottamazione riduce il debito, ma implica la rinuncia alla possibilità di ottenere l’annullamento integrale del carico in giudizio.
La decadenza dalla definizione agevolata
Il beneficio non è definitivo al momento della semplice presentazione della domanda. La procedura resta subordinata al rispetto puntuale del piano di pagamento.
La disciplina, come modificata in sede di conversione del decreto fiscale, stabilisce che la definizione non produce effetti in caso di mancato o insufficiente versamento dell’unica rata, di due rate anche non consecutive in caso di pagamento dilazionato oppure dell’ultima rata. Per il pagamento in unica soluzione e per l’ultima rata è ammesso un ritardo non superiore a cinque giorni. La modifica è stata introdotta dall’art. 10 del decreto-legge convertito, che ha reintrodotto espressamente tale margine di tolleranza limitatamente a queste due ipotesi.
Per le rate intermedie non opera, invece, la tolleranza di cinque giorni. Occorre tuttavia precisare il meccanismo: il ritardo o l’insufficiente pagamento di una singola rata intermedia non determina, da solo, la decadenza immediata prevista dalla lettera b), che richiede il mancato o insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive. Esso costituisce però un inadempimento non assistito da alcun termine di grazia e può concorrere con un secondo inadempimento a provocare la perdita dell’intera agevolazione.
In caso di decadenza, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi, l’agente della riscossione riattiva le ordinarie attività di recupero e quanto eventualmente già versato resta acquisito come acconto sull’importo complessivamente dovuto. Il contribuente non ottiene quindi la restituzione delle somme pagate e torna esposto alla riscossione del debito residuo privo dei benefici della definizione.
Differenza tra la sanatoria locale “autonoma” e la rottamazione gestita da AdER
Le due forme di agevolazione oggi disponibili per gli enti locali non devono essere confuse.
La disciplina prevista dai commi 102-110 della legge n. 199/2025 costituisce uno strumento ordinario di autonomia finanziaria locale. L’ente può disciplinare con proprio atto una definizione agevolata delle proprie entrate, prevedendo riduzioni o esclusioni di sanzioni e interessi, includendo anche procedure di accertamento o controversie pendenti e regolando autonomamente termini e modalità. La procedura può riguardare anche entrate patrimoniali e non è rigidamente collegata ai soli carichi affidati ad AdER entro il 2023. Deve però rispettare periodi temporalmente circoscritti, strumenti digitali, equilibrio di bilancio e capacità di incrementare la riscossione.
L’art. 10-quinquies, invece, introduce una procedura speciale e transitoria. Essa riguarda soltanto i carichi già affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, richiede l’adesione dell’ente entro il 30 giugno 2026 e applica un calendario e una disciplina operativa sostanzialmente uniformi, affidati alla gestione dell’agente della riscossione.
Per il Comune, la procedura autonoma offre maggiore libertà regolamentare ma richiede maggiore capacità amministrativa. La procedura ex art. 10-quinquies riduce la libertà di modulazione, ma offre un apparato gestionale centralizzato, con evidenti vantaggi organizzativi nei confronti dei carichi già trasferiti alla riscossione nazionale.
La riconsegna anticipata dei carichi: una disciplina distinta dalla rottamazione
Nel medesimo decreto fiscale compare anche una disposizione sulla riconsegna anticipata dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. È importante precisare che tale disciplina, contenuta nell’art. 10 del decreto-legge n. 38/2026, non costituisce una regola della rottamazione delle cartelle comunali e non attribuisce direttamente alcun beneficio al debitore.
La norma interviene sul sistema di gestione dei crediti affidati alla riscossione, modificando la disciplina del discarico automatico o anticipato prevista dal d.lgs. n. 110/2024 e dal testo unico in materia di versamenti e riscossione. Gli enti creditori possono chiedere la riconsegna anticipata dei carichi non ancora riscossi, ad eccezione delle posizioni interessate da procedure esecutive in corso o da specifiche fattispecie escluse. Per i carichi affidati dopo la data rilevante individuata dalla disciplina, la facoltà si esercita tra il ventiquattresimo e il trentesimo mese successivo alla presa in carico; per i carichi per i quali il termine di ventiquattro mesi sia già decorso, la richiesta dovrà essere effettuata entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto attuativo ministeriale.
Questa norma riguarda il rapporto organizzativo e contabile tra ente creditore e agente della riscossione. Non deve essere confusa con il diritto del cittadino di accedere alla definizione agevolata, il quale dipende esclusivamente dai presupposti dell’art. 10-quinquies e dall’adesione dell’ente creditore.
La tariffa del servizio idrico integrato: nessun affidamento diretto automatico
Anche il riferimento alla riscossione della tariffa del servizio idrico integrato richiede una precisazione. L’art. 10-ter del decreto fiscale ha modificato l’art. 156, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, prevedendo che la riscossione, volontaria e coattiva, della tariffa possa essere affidata a soggetti pubblici e privati iscritti nella sezione prima dell’albo previsto dall’art. 53 del d.lgs. n. 446/1997.
La norma, però, non consente un affidamento diretto generalizzato. Il testo vigente richiede espressamente che l’affidamento avvenga mediante procedimento ad evidenza pubblica. Si tratta quindi di una misura volta ad ampliare il novero dei soggetti qualificati che possono gestire la riscossione della tariffa idrica, mantenendo però l’obbligo di selezione secondo procedure concorrenziali.
Anche tale disposizione è distinta dalla rottamazione territoriale. Essa riguarda la futura organizzazione del servizio di riscossione della tariffa, non il perimetro dei debiti definibili secondo l’art. 10-quinquies.
Cosa deve fare concretamente il contribuente
Il contribuente che abbia cartelle o carichi relativi a tributi comunali, multe o altre entrate locali deve anzitutto individuare l’ente creditore indicato nella cartella o nell’estratto di ruolo. Non è sufficiente che il debito sia gestito da AdER: occorre che l’ente titolare del credito abbia deliberato l’applicazione della nuova procedura.
Dopo il 30 giugno 2026 sarà quindi necessario verificare il sito istituzionale del Comune o dell’ente interessato, ricercando la deliberazione di adesione alla definizione agevolata ex art. 10-quinquies del decreto-legge n. 38/2026. Dal 15 settembre 2026, qualora l’ente abbia aderito, il debitore potrà accedere alla propria area riservata presso l’agente della riscossione per individuare i carichi definibili.
Tra il 16 settembre e il 31 ottobre 2026 dovrà poi presentare la dichiarazione telematica, scegliendo se pagare in unica soluzione o mediante rateazione. Prima della domanda sarà prudente verificare attentamente quali somme verrebbero effettivamente eliminate, soprattutto quando si tratta di multe stradali, per le quali la sanzione-base resta dovuta, oppure di carichi oggetto di ricorsi pendenti o di eccezioni forti di prescrizione e illegittimità.
Conclusioni: una sanatoria utile, ma da valutare con precisione
La nuova rottamazione delle cartelle comunali introduce un’opportunità rilevante, ma non generalizzata né automatica. Gli enti territoriali possono aderire, entro il 30 giugno 2026, alla procedura prevista dall’art. 10-quinquies del decreto fiscale convertito nella legge n. 88/2026, consentendo ai debitori di definire i carichi tributari e non tributari affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.
Per tributi e debiti patrimoniali, la procedura consente normalmente di pagare il capitale e le spese dovute, beneficiando dell’eliminazione delle componenti sanzionatorie e degli interessi previste dalla disciplina. Per le multe stradali e le altre sanzioni amministrative non tributarie, invece, il beneficio è più limitato: resta dovuta la sanzione principale e vengono eliminate soltanto le componenti accessorie individuate dalla legge.
La misura si distingue tanto dalla rottamazione statale, perché comprende un perimetro molto più ampio di crediti locali, inclusi quelli derivanti da accertamento, quanto dalla definizione agevolata autonoma già consentita agli enti locali dalla legge di Bilancio 2026, che lascia all’ente maggiore libertà regolamentare ma non offre automaticamente la gestione centralizzata della riscossione.
Per il cittadino la regola operativa è dunque precisa: prima occorre verificare che il proprio Comune o ente creditore aderisca alla misura; poi bisognerà controllare i carichi ammessi nell’area riservata dell’agente della riscossione; infine sarà necessario presentare tempestivamente la domanda e rispettare rigorosamente le scadenze di pagamento. La rottamazione può alleggerire in modo significativo il debito, ma solo una valutazione accurata della singola posizione consente di stabilire se aderire sia davvero più conveniente che contestare la pretesa in sede amministrativa o giudiziale.
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