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Carta del docente e lavoro a tempo determinato nella scuola: la piena tutela formativa del docente precario tra disapplicazione della norma interna e adempimento in forma specifica

Massima

La Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, in quanto beneficio direttamente funzionale allo svolgimento dell’attività didattica, alla formazione continua e alla valorizzazione delle competenze professionali, integra una condizione di impiego ai sensi della clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE. Ne consegue che l’esclusione dal beneficio del docente assunto a tempo determinato, per il solo carattere non stabile del rapporto, determina una disparità di trattamento priva di giustificazione obiettiva rispetto al docente di ruolo che svolga funzioni comparabili. Il docente ancora inserito nel sistema scolastico, cui la Carta non sia stata tempestivamente riconosciuta, ha diritto all’adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta o di uno strumento equipollente da utilizzare secondo i vincoli funzionali stabiliti dalla legge, per un valore corrispondente alle annualità maturate e non prescritte.


1. Il nucleo della controversia: l’accesso del docente precario a uno strumento di formazione professionale

La decisione affronta una delle questioni più significative del contenzioso lavoristico scolastico degli ultimi anni: il diritto dei docenti assunti a tempo determinato a beneficiare della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione professionale, originariamente riservata dal legislatore nazionale al personale docente di ruolo.

La ricorrente, docente a tempo determinato alle dipendenze dell’amministrazione scolastica, aveva agito per ottenere l’attribuzione della Carta per sei annualità scolastiche consecutive, dal 2019/2020 al 2024/2025, per un valore nominale complessivo pari a euro 3.000,00. A fondamento della domanda deduceva la violazione dei principi di uguaglianza e parità di trattamento, nonché il contrasto della disciplina interna con la clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, attuato dalla direttiva 1999/70/CE.

L’amministrazione convenuta non si costituiva in giudizio. Il giudice, dichiaratane la contumacia, accoglieva integralmente la domanda, riconoscendo il diritto della docente ad ottenere la Carta, o altro strumento equipollente, per ciascuna delle annualità rivendicate, con condanna dell’amministrazione alle spese di lite.

L’interesse della pronuncia non risiede soltanto nell’applicazione di un orientamento ormai consolidato in favore del personale precario, ma nella sua collocazione temporale. Essa interviene dopo il progressivo superamento, prima giurisprudenziale e poi legislativo, dell’originaria esclusione dei docenti non di ruolo, e applica tali principi a periodi anteriori alla modifica normativa strutturale della platea dei beneficiari.

2. La configurazione originaria della Carta docente e l’esclusione del personale a termine

La Carta elettronica è stata introdotta dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 con la finalità dichiarata di sostenere la formazione continua dei docenti e valorizzarne le competenze professionali. Nella sua formulazione originaria, la disposizione individuava quali destinatari i docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, riconoscendo loro un importo nominale annuo di euro 500,00 destinato all’acquisto di beni e servizi funzionali all’aggiornamento professionale.

La disciplina attuativa confermava tale delimitazione soggettiva, comprendendo tra i beneficiari i docenti a tempo indeterminato, anche part-time, in periodo di formazione e prova, dichiarati inidonei per motivi di salute, in comando, distacco o fuori ruolo, nonché impiegati presso scuole all’estero o scuole militari. Restava escluso, invece, il personale docente assunto a tempo determinato.

Tale esclusione si fondava su una concezione formalistica della funzione docente, nella quale la stabilità del rapporto di lavoro veniva assunta quale condizione per l’accesso alla misura formativa. La struttura del beneficio, tuttavia, rendeva sin dall’origine problematica tale scelta: la Carta non era riconosciuta come premio di stabilità professionale o vantaggio collegato all’anzianità, bensì come strumento destinato a migliorare la preparazione del docente nello svolgimento dell’attività didattica.

Se la finalità dell’istituto consiste nella qualità dell’insegnamento e nell’aggiornamento professionale, l’esclusione generalizzata dei docenti a termine appare difficilmente conciliabile con la realtà dell’organizzazione scolastica, nella quale anche il personale precario svolge attività didattiche, assume responsabilità nei confronti degli studenti ed è tenuto ai medesimi doveri professionali e formativi del personale stabilmente assunto.

È precisamente su tale frattura tra finalità della misura e delimitazione dei beneficiari che si è innestato il successivo intervento della giurisprudenza eurounitaria e nazionale.

3. La Carta docente come “condizione di impiego” e il divieto di discriminazione eurounitario

Il fondamento giuridico dell’estensione del beneficio ai docenti a tempo determinato è rappresentato dalla clausola 4, punto 1, dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE. Tale disposizione vieta che, per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a termine siano trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto a durata determinata, salvo che la differenza sia giustificata da ragioni oggettive.

Il primo passaggio decisivo consiste nella qualificazione della Carta docente quale condizione di impiego. Il beneficio non è estraneo al rapporto di lavoro, né costituisce una liberalità discrezionale del datore pubblico. Esso è direttamente collegato all’attività professionale del docente, poiché finanzia strumenti, corsi, pubblicazioni, tecnologie ed esperienze culturali destinati all’aggiornamento e alla qualità dell’insegnamento.

La Carta incide dunque sulle condizioni nelle quali il docente esercita la propria funzione professionale. Il mancato riconoscimento al personale a termine determina un trattamento deteriore proprio in relazione a un fattore — la formazione continua — che assume analoga rilevanza tanto per il docente di ruolo quanto per quello precario.

Il secondo passaggio riguarda la comparabilità delle situazioni. Il docente a tempo determinato, quando svolge attività di insegnamento presso le istituzioni scolastiche, esercita funzioni sostanzialmente omogenee a quelle del docente a tempo indeterminato: partecipa al processo educativo, assume obblighi didattici, utilizza competenze professionali e incide direttamente sul diritto all’istruzione degli studenti.

Ne deriva che la mera natura temporanea del rapporto non può costituire, da sola, ragione oggettiva idonea a escludere il beneficio. La formazione del docente non perde rilievo perché il contratto ha una scadenza; al contrario, proprio la precarietà e la pluralità dei contesti scolastici nei quali il personale a termine può essere impiegato rendono l’aggiornamento professionale almeno altrettanto rilevante.

4. L’arresto della Corte di cassazione e la tutela dei docenti con incarico annuale o sino al termine delle attività didattiche

Il quadro interpretativo nazionale è stato definito, in termini nomofilattici, dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 29961 del 2023. La Corte ha riconosciuto il diritto alla Carta docente in favore del personale non di ruolo titolare di incarichi annuali fino al 31 agosto o di incarichi sino al termine delle attività didattiche, ossia fino al 30 giugno.

La Corte di cassazione ha ritenuto che l’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, nella parte in cui limitava il beneficio ai docenti di ruolo, dovesse essere disapplicato per contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro, direttamente efficace nei confronti della pubblica amministrazione. La disparità non poteva essere giustificata dalla durata determinata del rapporto, poiché i docenti destinatari di incarichi annuali o sino al termine delle attività didattiche partecipano pienamente allo svolgimento della funzione didattica annuale.

L’arresto assume particolare rilievo anche per avere individuato la forma della tutela. Per il docente ancora interno al sistema scolastico — perché inserito nelle graduatorie, destinatario di supplenze o successivamente immesso in ruolo — il rimedio non consiste nella corresponsione libera di una somma di denaro, bensì nell’adempimento in forma specifica: l’amministrazione deve attribuire la Carta secondo il sistema proprio dell’istituto e per un valore corrispondente alle annualità non riconosciute.

Tale soluzione preserva la destinazione funzionale della misura. La Carta non è un emolumento retributivo liberamente spendibile, ma un beneficio vincolato alla formazione professionale. Anche quando l’attribuzione avvenga in esecuzione di una pronuncia giudiziale relativa ad annualità pregresse, il docente deve poter utilizzare il credito per le finalità previste dalla disciplina istitutiva.

Diversa è la posizione di chi sia ormai fuoriuscito dal sistema scolastico, per cessazione dal servizio o cancellazione dalle graduatorie. In tal caso, non essendo più concretamente perseguibile la finalità formativa interna al sistema, la tutela assume natura risarcitoria, entro il limite del valore della Carta salvo prova di un danno maggiore.

La decisione in esame recepisce correttamente tale impostazione, condannando l’amministrazione non al pagamento puro e semplice di euro 3.000,00, ma alla messa a disposizione della Carta docente o di uno strumento equipollente, affinché la ricorrente possa utilizzarlo nel rispetto dei vincoli di legge.

5. La successiva pronuncia europea sulle supplenze brevi e l’estensione del principio di parità

La pronuncia valorizza anche il successivo intervento della Corte di giustizia dell’Unione europea, che nel 2025 ha affrontato specificamente la posizione dei docenti incaricati di supplenze di breve durata.

Dopo il riconoscimento del diritto in favore dei supplenti annuali e dei docenti con contratto sino al termine delle attività didattiche, residuava infatti una questione interpretativa: se l’esclusione potesse ancora permanere per i docenti assunti mediante contratti temporalmente più brevi, anche cumulati nel corso dell’anno scolastico.

La Corte di giustizia ha affermato che la clausola 4 dell’Accordo quadro osta a una normativa nazionale che riservi la Carta ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo impegnati per la durata dell’anno scolastico, escludendo i supplenti brevi, salvo che tale differenza sia sorretta da ragioni oggettive. Il solo fatto che l’attività non sia destinata a protrarsi sino al termine dell’anno scolastico non costituisce una giustificazione sufficiente.

Il ragionamento muove dalla natura delle funzioni esercitate. Anche il docente chiamato a sostituire temporaneamente altro personale svolge, nel periodo di servizio, attività didattiche inserite nella programmazione scolastica, assume responsabilità nei confronti degli alunni ed è soggetto agli obblighi professionali connessi all’insegnamento. La brevità della supplenza non modifica, di per sé, la natura del lavoro svolto.

La portata dell’arresto europeo è particolarmente rilevante: esso impedisce che la tutela contro la discriminazione sia circoscritta alle sole forme di precariato più stabili e impone al giudice nazionale di verificare la comparabilità delle funzioni concretamente esercitate, senza arrestarsi alla mera durata formale del contratto.

La decisione in esame richiama correttamente tale principio. Tuttavia, proprio perché la pronuncia europea richiede un giudizio sulla comparabilità della prestazione e non una meccanica estensione fondata sulla sola esistenza di un contratto a termine, sarebbe stato opportuno che la motivazione riportasse in modo analitico la tipologia e la durata degli incarichi svolti dalla docente in ciascuna delle annualità rivendicate.

6. Il profilo probatorio: la contumacia del Ministero non esonera dalla verifica dei contratti

L’amministrazione resistente è rimasta contumace. Tale circostanza non equivale, nel processo del lavoro, ad ammissione dei fatti allegati dalla ricorrente, né esonera il giudice dalla verifica dei presupposti costitutivi del diritto azionato.

Per ottenere la Carta docente per ciascuna annualità, la lavoratrice era tenuta a dimostrare l’esistenza del rapporto di docenza a tempo determinato e la riconducibilità della prestazione alle condizioni che, secondo la disciplina eurounitaria e la giurisprudenza richiamata, impediscono l’esclusione dal beneficio.

La sentenza afferma che la ricorrente era docente a tempo determinato e riconosce sei annualità del beneficio, ma non espone le caratteristiche dei singoli contratti: non chiarisce se si trattasse di supplenze annuali, di incarichi sino al termine delle attività didattiche o di supplenze brevi; non indica le date di inizio e fine del servizio; non precisa se vi fossero interruzioni tra un incarico e l’altro; non descrive la documentazione contrattuale posta a fondamento dell’accoglimento.

Il limite motivazionale non determina necessariamente l’erroneità dell’esito. È plausibile che la documentazione prodotta dalla ricorrente dimostrasse compiutamente il servizio svolto e che, in assenza di contestazioni dell’amministrazione, il giudice abbia ritenuto sufficiente richiamare il principio giuridico ormai consolidato. Tuttavia, in una decisione che riconosce il beneficio per sei annualità e che richiama la specifica evoluzione giurisprudenziale concernente anche le supplenze brevi, l’esplicitazione dei periodi e delle tipologie contrattuali avrebbe reso il percorso decisorio pienamente controllabile.

Il punto assume particolare rilievo non per introdurre una limitazione incompatibile con il diritto dell’Unione, ma per garantire la corretta applicazione del principio di non discriminazione al concreto rapporto di lavoro. La tutela non discende dalla mera qualifica astratta di docente precario; discende dal fatto che il docente a termine abbia effettivamente svolto funzioni comparabili a quelle del personale stabile nel periodo per il quale rivendica la Carta.

7. La disapplicazione della disciplina interna per le annualità anteriori alla riforma legislativa

Le annualità oggetto del giudizio si collocano tra il 2019/2020 e il 2024/2025. Esse appartengono a un periodo nel quale la disciplina nazionale originaria non riconosceva strutturalmente la Carta alla generalità dei docenti a tempo determinato.

Il riconoscimento giudiziale non dipende, pertanto, da una applicazione retroattiva della disciplina legislativa successivamente modificata, ma dalla disapplicazione della disposizione interna incompatibile con il diritto dell’Unione. La clausola 4 dell’Accordo quadro, in quanto sufficientemente precisa e incondizionata nel vietare discriminazioni non oggettivamente giustificate tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, opera direttamente nei rapporti verticali con l’amministrazione pubblica datrice di lavoro.

Il docente precario non ottiene un beneficio creato successivamente dal giudice, ma consegue un trattamento che l’amministrazione avrebbe dovuto riconoscergli sin dall’origine, una volta accertata l’assenza di ragioni obiettive idonee a giustificarne l’esclusione.

Sotto questo profilo, la decisione appare corretta nel riconoscere per ciascuna annualità pregressa l’importo nominale di euro 500,00 previsto dalla disciplina vigente nel periodo di maturazione del diritto. Le modifiche successive, che hanno rimodulato il sistema a decorrere dall’anno scolastico 2025/2026, non incidono sul quantum delle annualità già maturate secondo il regime originario e riconosciute giudizialmente in applicazione del diritto eurounitario.

8. L’intervento legislativo sopravvenuto e la non retroattività della nuova disciplina

L’evoluzione giurisprudenziale è stata seguita da un intervento legislativo che, a decorrere dall’anno scolastico 2025/2026, ha ampliato espressamente la platea dei beneficiari della Carta, includendo, oltre ai docenti di ruolo, i docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, i docenti con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche e il personale educativo.

Tale modifica riveste un evidente significato sistematico: il legislatore ha superato, almeno per le categorie espressamente indicate, la precedente limitazione soggettiva del beneficio, recependo l’esigenza di riconoscere la formazione professionale anche al personale non stabilmente assunto.

L’intervento non risolve, tuttavia, l’intero contenzioso pregresso. La nuova disciplina opera per il futuro e non elimina la necessità di tutelare i docenti che, negli anni precedenti, siano stati esclusi dalla Carta in violazione del principio di parità di trattamento. Per tali annualità, continua a essere determinante il rimedio giurisdizionale fondato sulla disapplicazione della disciplina interna incompatibile con il diritto dell’Unione.

La decisione in esame si muove precisamente in questo ambito. Il giudice non applica la nuova norma a fattispecie pregresse, ma riconosce il diritto sulla base dei principi già affermati dalla giurisprudenza eurounitaria e di legittimità.

Va inoltre considerato che la nuova formulazione legislativa non include espressamente ogni possibile ipotesi di supplenza breve. Per tali rapporti, la decisione europea mantiene un rilievo autonomo e impone di valutare se la concreta esclusione dalla Carta sia compatibile con il divieto di discriminazione, non essendo sufficiente richiamare la minore durata del contratto.

9. Il rimedio riconosciuto: attribuzione della Carta o strumento equipollente, non pagamento indiscriminato

Il dispositivo condanna l’amministrazione a mettere a disposizione della docente la Carta o altro strumento equipollente, per un importo complessivo di euro 3.000,00, da fruire nel rispetto dei vincoli di legge.

La statuizione è tecnicamente appropriata e coerente con la natura del beneficio. La Carta docente non costituisce una semplice componente retributiva né un’indennità sostitutiva collegata al rapporto di lavoro. Essa è uno strumento vincolato alla formazione e all’aggiornamento professionale, utilizzabile esclusivamente per le categorie di beni e servizi individuate dalla normativa.

Il docente ancora appartenente al sistema scolastico conserva la possibilità di utilizzare il beneficio secondo la sua funzione originaria. Per tale ragione, l’amministrazione deve essere condannata all’adempimento in forma specifica, mediante accredito sulla piattaforma o attribuzione di un mezzo equivalente che consenta l’acquisto dei beni e servizi ammessi.

Questa soluzione evita una trasformazione impropria della Carta in risarcimento monetario libero da destinazione. Il pregiudizio subito dal docente interno al sistema scolastico non consiste definitivamente nella perdita di una somma, ma nella mancata disponibilità di una risorsa destinata alla propria formazione; una volta riconosciuto il diritto, tale funzione può ancora essere realizzata mediante l’accredito tardivo.

La pronuncia non si sofferma sulla persistente appartenenza della ricorrente al sistema scolastico al momento della decisione. Il tipo di condanna adottato implica, tuttavia, che tale condizione sia stata ritenuta sussistente. Anche su questo punto, una esplicita indicazione della permanenza della docente nelle graduatorie, in servizio o comunque nel sistema delle docenze avrebbe rafforzato la motivazione.

10. La prescrizione quinquennale dell’azione di adempimento e l’annualità 2019/2020

La Corte di cassazione ha qualificato l’azione diretta all’attribuzione della Carta docente quale azione di adempimento in forma specifica soggetta alla prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948, n. 4, c.c. Il termine decorre, per ciascuna annualità, dal momento in cui il diritto all’accredito è concretamente sorto, vale a dire dal conferimento dell’incarico o, se successiva, dalla data in cui il sistema telematico consentiva la registrazione e la fruizione del beneficio per l’anno scolastico di riferimento.

Nel caso esaminato, il ricorso risulta proposto nel novembre 2024 e riguarda, quale annualità più risalente, l’anno scolastico 2019/2020. La decisione riconosce integralmente anche tale annualità, senza affrontare espressamente la questione prescrizionale.

L’assenza di motivazione sul punto è verosimilmente spiegabile con la contumacia dell’amministrazione, che non ha eccepito la prescrizione. Trattandosi di prescrizione estintiva, il giudice non può rilevarla d’ufficio in assenza di tempestiva eccezione della parte interessata. L’accoglimento dell’annualità più remota non appare quindi censurabile per il solo fatto che la motivazione non abbia esaminato un’eccezione non formulata.

Il profilo resta tuttavia importante sul piano sistematico. Nelle controversie relative alla Carta docente, ciascuna annualità presenta una propria decorrenza prescrizionale; il diritto alle annualità pregresse non può essere rivendicato indefinitamente. La tempestiva interruzione della prescrizione e l’esatta individuazione del momento di maturazione del credito assumono pertanto rilievo decisivo nell’impostazione della domanda giudiziale.

La decisione conferma indirettamente anche un ulteriore principio: la mancata domanda amministrativa preventiva non impedisce il riconoscimento del beneficio, ma ciò non esclude l’operatività della prescrizione ove ritualmente eccepita dall’amministrazione.

11. Gli obblighi formativi del personale a termine e la coerenza interna del sistema scolastico

La pronuncia richiama anche la disciplina collettiva del comparto scuola, osservando che gli obblighi di formazione non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato.

L’argomento riveste particolare efficacia. L’amministrazione scolastica non può, da un lato, richiedere al personale precario professionalità, aggiornamento e adeguamento alle esigenze didattiche e, dall’altro lato, escluderlo dallo strumento economico destinato proprio a sostenere tali obiettivi, senza addurre una ragione oggettiva coerente con la funzione del beneficio.

La formazione continua non costituisce un interesse esclusivo del singolo docente. Essa soddisfa l’interesse pubblico alla qualità dell’istruzione, alla preparazione del personale e alla continuità dell’offerta formativa. Tale interesse sussiste indipendentemente dalla durata del rapporto del docente che, in concreto, opera in classe e partecipa al processo educativo.

L’esclusione dei docenti precari produceva, pertanto, un paradosso ordinamentale: proprio i lavoratori esposti a maggiore mobilità tra istituti, pluralità di discipline, cambiamenti organizzativi e necessità di adattamento professionale venivano privati dello strumento destinato a supportare l’aggiornamento.

La decisione supera correttamente tale impostazione e riconduce il beneficio alla sua autentica funzione: sostenere l’esercizio della docenza, non premiare la stabilità del rapporto.

12. La contumacia dell’amministrazione e la condanna alle spese

Il Ministero, pur ritualmente evocato, non si costituiva in giudizio. Il Tribunale, accolta la domanda, lo condanna alla rifusione delle spese processuali, liquidate con riduzione dei parametri in considerazione del carattere seriale e non complesso della controversia.

La statuizione è coerente con il principio di soccombenza. L’amministrazione non aveva riconosciuto spontaneamente il beneficio per le annualità rivendicate, rendendo necessario il ricorso giudiziale; la sua mancata costituzione non elimina la causalità della lite né giustifica la compensazione delle spese.

Correttamente il giudice tiene conto, nella quantificazione dei compensi, della natura sostanzialmente seriale della controversia e della limitata complessità dell’attività processuale. Il contenzioso sulla Carta docente, dopo gli arresti della Corte di giustizia e della Corte di cassazione, presenta infatti una struttura giuridica ampiamente consolidata, salvo le verifiche necessarie in ordine alla tipologia degli incarichi, alla permanenza nel sistema scolastico e all’eventuale prescrizione.

La scelta di distrarre le spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario risponde, infine, alle regole ordinarie del processo del lavoro e consente al difensore che abbia anticipato le spese e non riscosso il compenso dal proprio assistito di agire direttamente nei confronti della parte condannata.

13. Un rilievo critico: l’accoglimento integrale richiedeva maggiore analiticità sui periodi di servizio

L’esito della decisione appare pienamente coerente con il principio di non discriminazione e con la funzione della Carta docente. La motivazione presenta, tuttavia, un limite rilevante sotto il profilo dell’accertamento in concreto.

Il Tribunale riconosce il beneficio per sei annualità consecutive, ma non riporta la durata e la tipologia dei contratti stipulati dalla docente per ciascun anno scolastico. Tale omissione è particolarmente significativa perché il quadro giurisprudenziale applicato non è del tutto uniforme quanto al percorso motivazionale necessario.

Per gli incarichi annuali e per quelli sino al termine delle attività didattiche, il diritto alla Carta è stato affermato in modo netto dalla giurisprudenza di legittimità. Per le supplenze brevi, la giurisprudenza eurounitaria ha escluso che la sola durata temporanea possa giustificare il trattamento deteriore, ma ha comunque collocato la verifica nell’ambito della comparabilità concreta delle funzioni esercitate e dell’assenza di eventuali ragioni oggettive.

La sentenza richiama il principio europeo, ma non consente di comprendere se esso fosse necessario per decidere la controversia o fosse richiamato soltanto ad ulteriore conferma dell’ormai generale superamento della discriminazione. Se la ricorrente aveva svolto incarichi annuali o sino al 30 giugno, sarebbe stato sufficiente applicare il principio della Corte di cassazione. Se aveva svolto anche supplenze brevi, sarebbe stato opportuno indicare i periodi di servizio e chiarire la concreta comparabilità della prestazione.

La contumacia dell’amministrazione non elimina tale esigenza motivazionale. Il giudice può certamente fondare la decisione sulla documentazione non contestata prodotta dalla ricorrente, ma, soprattutto quando attribuisce un beneficio per più annualità, dovrebbe esporre almeno gli elementi essenziali che dimostrano la maturazione del diritto per ciascun periodo.

Il limite non incide necessariamente sulla correttezza sostanziale della pronuncia, ma ne riduce la capacità di costituire un precedente pienamente argomentato per le fattispecie nelle quali il servizio precario sia frammentato o di durata particolarmente ridotta.

14. Il rilievo sistematico della decisione: dalla precarietà contrattuale alla pari dignità professionale

La vicenda della Carta docente esprime una trasformazione più ampia del modo in cui l’ordinamento considera il lavoro a termine nel settore scolastico.

L’esclusione originaria del personale precario rifletteva una concezione secondo cui la formazione finanziata dall’amministrazione avrebbe avuto senso soltanto per il docente stabilmente inserito nell’organico. La successiva evoluzione giurisprudenziale ha invece chiarito che il valore professionale della formazione è collegato alla funzione concretamente esercitata, non alla durata del contratto.

Ogni docente che insegna contribuisce all’attuazione del servizio pubblico di istruzione. La precarietà del rapporto può incidere sulla durata del servizio, ma non diminuisce la responsabilità educativa assunta durante il periodo di incarico né rende meno rilevante l’esigenza di aggiornamento.

In questa prospettiva, la Carta docente diviene uno strumento di pari dignità professionale. La sua attribuzione al personale a termine non costituisce una estensione eccezionale di un privilegio, ma la rimozione di una discriminazione incompatibile con la funzione stessa del beneficio e con il diritto dell’Unione.

La decisione contribuisce a consolidare tale lettura, riconoscendo che l’amministrazione non può beneficiare dell’attività didattica del lavoratore precario e, contestualmente, privarlo degli strumenti destinati a sostenere la qualità professionale di quella stessa attività.

15. Considerazioni conclusive

La pronuncia offre una applicazione lineare e sostanzialmente corretta dei principi affermati dalla giurisprudenza europea e nazionale in materia di Carta docente.

Il beneficio, originariamente limitato al personale di ruolo, costituisce una condizione di impiego direttamente funzionale alla formazione continua e all’esercizio della funzione docente. L’esclusione del personale a tempo determinato, quando esso svolga funzioni comparabili a quelle del docente stabile, contrasta con il divieto di discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.

Per le annualità anteriori all’intervento legislativo che ha ampliato la platea dei destinatari a decorrere dall’anno scolastico 2025/2026, il riconoscimento del diritto discende dalla disapplicazione della disciplina interna incompatibile con il diritto dell’Unione. Correttamente, quindi, la docente ottiene per gli anni dal 2019/2020 al 2024/2025 la Carta o uno strumento equipollente del valore nominale complessivo di euro 3.000,00, destinato a essere utilizzato secondo i vincoli formativi previsti dalla legge.

Appare altresì corretta la forma della condanna, coerente con la permanenza della docente nel sistema scolastico e con la natura finalizzata del beneficio: non una corresponsione monetaria svincolata dalla formazione, ma l’attribuzione concreta dello strumento professionale illegittimamente negato.

Resta un profilo di criticità motivazionale. Il riconoscimento per sei annualità avrebbe richiesto una più puntuale esposizione della durata e della tipologia dei singoli incarichi, della permanenza della ricorrente nel sistema scolastico e della specifica rilevanza, nella fattispecie, del precedente europeo relativo alle supplenze brevi. L’esito può essere corretto anche in assenza di tale analiticità, soprattutto a fronte della contumacia dell’amministrazione e della presumibile documentazione prodotta; nondimeno, la precisione dell’accertamento fattuale è essenziale affinché il principio di parità non si riduca a formula generale, ma trovi applicazione rigorosa e verificabile in ciascun rapporto di lavoro.

Nel complesso, la decisione si inserisce in un orientamento ormai irreversibile: la formazione professionale del docente non è privilegio connesso alla stabilità del posto, ma componente essenziale della funzione educativa, e deve essere assicurata senza discriminazioni a chiunque, nel concreto svolgimento del servizio scolastico, assuma la responsabilità dell’insegnamento.



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