Certificato di malattia rilasciato il giorno successivo: le nuove regole INPS sulla decorrenza della tutela e sul trattamento economico
Dal 4 settembre 2026 cambia la decorrenza della tutela previdenziale in caso di visita ambulatoriale
Con la circolare n. 92 del 4 settembre 2026, l’INPS interviene su una questione apparentemente marginale ma capace, nella pratica quotidiana dei rapporti di lavoro, di produrre conseguenze economiche e amministrative rilevanti: cosa accade quando il lavoratore si ammala in una determinata giornata, comunica la propria assenza, ma riesce a essere visitato dal medico curante soltanto il giorno successivo?
La risposta fornita dall’Istituto rappresenta un significativo cambiamento rispetto al precedente orientamento amministrativo.
A decorrere dal 4 settembre 2026, la tutela previdenziale della malattia può essere riconosciuta anche per il giorno immediatamente precedente alla data di redazione del certificato medico quando la visita è stata effettuata in ambulatorio, purché il medico indichi correttamente quella giornata quale data di inizio della malattia e ricorrano le ulteriori condizioni individuate dalla circolare.
Si realizza così un’equiparazione, sotto questo specifico profilo, tra visita domiciliare e visita ambulatoriale.
La modifica risponde alla trasformazione intervenuta nell’organizzazione della medicina generale: riduzione del numero dei medici disponibili sul territorio, incremento dei carichi assistenziali, maggiore utilizzo degli appuntamenti programmati e conseguente possibilità che il medico non riesca materialmente a visitare il paziente nello stesso giorno in cui quest’ultimo manifesta l’incapacità lavorativa.
La circolare non modifica la legge, ma supera un orientamento amministrativo ormai poco aderente alla realtà
È opportuno precisare fin dall’inizio la natura giuridica dell’intervento.
La circolare INPS n. 92/2026 non introduce una nuova disposizione legislativa e neppure modifica formalmente il regolamento risalente al 1963.
Il riferimento storico è costituito dal Regolamento per le prestazioni economiche agli assicurati adottato dal Consiglio di amministrazione dell’INAM il 10 aprile 1963 e ratificato con decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 16 maggio 1963.
L’articolo 2, comma 3, di tale regolamento pone in relazione la decorrenza dell’indennità con il giorno della chiamata del medico curante risultante dalla certificazione e, in mancanza di tale indicazione, con la data della prima visita medica.
Nel corso del tempo, tuttavia, la prassi dell’INPS aveva elaborato un criterio molto più restrittivo.
La possibilità di riconoscere lo stato di malattia anche per il giorno precedente alla redazione del certificato era stata sostanzialmente collegata alla visita domiciliare, sulla base delle regole che consentivano al medico di effettuare la visita richiesta dal paziente entro il giorno successivo.
La circolare n. 92 del 2026 non cancella dunque la disciplina del 1963: ne aggiorna l’applicazione amministrativa alla luce delle condizioni attuali della medicina territoriale.
La vecchia regola e il ruolo della circolare INPS n. 147 del 1996
Per comprendere la novità occorre ricordare il precedente orientamento contenuto nella circolare INPS n. 147 del 15 luglio 1996.
L’Istituto aveva allora affermato, come criterio generale, che la decorrenza della malattia ai fini della tutela economica dovesse essere collegata alla data di rilascio della certificazione.
Era però ammessa una particolare eccezione: lo stato morboso poteva essere riconosciuto anche per il giorno immediatamente precedente quando il certificato riportava nell’apposito campo l’indicazione secondo cui il lavoratore dichiarava di essere ammalato dal giorno precedente e la certificazione era riconducibile alla visita domiciliare.
Questa possibilità valeva anche per le certificazioni di continuazione e ricaduta della malattia.
La giustificazione risiedeva nella disciplina organizzativa della medicina generale: una richiesta domiciliare formulata in determinate fasce orarie poteva legittimamente essere evasa dal medico il giorno seguente.
Di conseguenza, si riteneva irragionevole far ricadere sul lavoratore il ritardo determinato dalle modalità organizzative del servizio.
Il problema della visita ambulatoriale: la stessa malattia produceva effetti diversi in base al luogo della visita
L’aspetto meno convincente del sistema emergeva quando il lavoratore, anziché essere visitato a domicilio, si recava nello studio del medico.
Si consideri un dipendente che, nella mattinata di lunedì, presenti febbre elevata e comunichi tempestivamente al datore di lavoro la propria impossibilità a prestare attività.
Contatta il medico, ma il primo appuntamento disponibile viene fissato per martedì.
Il medico, visitandolo il martedì, riscontra una condizione compatibile con quanto riferito dal paziente e indica nel certificato che la malattia è iniziata lunedì.
Secondo il precedente orientamento amministrativo, proprio perché la visita era avvenuta in ambulatorio, quel lunedì poteva rimanere privo della copertura previdenziale riconosciuta dall’INPS.
La stessa situazione avrebbe potuto invece ricevere un trattamento differente se il medico avesse effettuato una visita domiciliare.
La distinzione, originariamente collegata all’organizzazione dell’assistenza medica, era diventata progressivamente meno giustificabile.
La trasformazione della medicina generale alla base dell’interpretazione evolutiva
L’INPS prende espressamente atto del mutamento verificatosi nell’organizzazione dell’assistenza territoriale.
Il modello dell’ambulatorio al quale il paziente poteva accedere liberamente e ottenere una visita nella stessa giornata è stato progressivamente sostituito, in molte realtà, da sistemi organizzativi fondati sulla programmazione degli accessi.
Parallelamente, la diminuzione del numero dei medici di medicina generale e l’aumento dei carichi assistenziali possono rendere materialmente impossibile una visita immediata.
Il lavoratore può quindi comportarsi con la massima diligenza, contattando tempestivamente il medico il giorno nel quale si ammala, e nondimeno ottenere la visita soltanto il giorno seguente.
La precedente disciplina finiva così per trasferire sul dipendente le conseguenze di un differimento che non dipendeva dalla sua volontà.
È precisamente questa situazione che la circolare del 2026 intende correggere.
Il nuovo Accordo collettivo nazionale della medicina generale rafforza il cambiamento del contesto organizzativo
La riflessione dell’INPS deve essere collocata anche nel quadro dell’Accordo collettivo nazionale per la medicina generale relativo al triennio 2022-2024, sul quale è stata sancita l’intesa in Conferenza Stato-Regioni il 15 gennaio 2026.
L’accordo disciplina l’organizzazione dell’attività dei medici di medicina generale in un sistema profondamente diverso rispetto a quello sul quale erano costruite le precedenti interpretazioni amministrative.
Il dato assume rilievo perché dimostra come la possibilità che la visita venga programmata in una giornata successiva rappresenti ormai una fisiologica modalità organizzativa del servizio, e non necessariamente una negligenza del lavoratore che abbia tardato a rivolgersi al medico.
La nuova regola: il certificato può coprire il giorno immediatamente precedente
A partire dal 4 settembre 2026 l’INPS riconosce quindi la tutela previdenziale anche quando il certificato viene redatto a seguito di visita ambulatoriale e il medico indica quale data iniziale della malattia il giorno immediatamente precedente.
La formulazione “retrodatazione” viene frequentemente utilizzata per descrivere il fenomeno, ma richiede una precisazione.
Non significa che il medico possa liberamente certificare oggi un periodo di malattia iniziato diversi giorni prima.
La possibilità ammessa dall’INPS è estremamente circoscritta.
La data indicata nel certificato può retroagire, ai fini della tutela previdenziale riconosciuta con questa specifica regola, di una sola giornata rispetto alla data di redazione del certificato.
Se il medico visita il lavoratore martedì, può assumere rilievo il lunedì.
Se lo visita mercoledì, la particolare regola può coprire il martedì.
Non consente invece, in via ordinaria, di far partire automaticamente la copertura dal lunedì quando la visita viene effettuata mercoledì.
È indispensabile che il medico indichi correttamente il giorno di inizio della malattia
Il riconoscimento non opera automaticamente per il semplice fatto che il lavoratore dichiari successivamente di essere stato malato anche il giorno precedente.
È necessario che la circostanza risulti dalla certificazione medica.
Nel certificato telematico è presente l’apposito campo nel quale il medico può indicare la data dalla quale il paziente dichiara di essere ammalato.
Quando il medico redige il certificato il giorno successivo e indica correttamente la giornata precedente, l’INPS può riconoscere la decorrenza della tutela da quella data.
Se invece il certificato riporta quale inizio della malattia soltanto il giorno della visita, il lavoratore non può autonomamente modificare la decorrenza dell’evento nei rapporti con l’Istituto.
È quindi fondamentale che il lavoratore riferisca correttamente al medico quando è insorta la condizione che gli ha impedito di lavorare e che la relativa informazione venga adeguatamente riportata nella certificazione.
Il limite di un giorno resta tassativo
La circolare mantiene uno dei limiti già presenti nel precedente sistema.
Quando la data dichiarata come inizio della malattia precede di più di un giorno quella di redazione del certificato, la particolare possibilità di riconoscimento retroattivo non opera.
Un certificato rilasciato giovedì che riporti quale inizio della malattia il martedì non consente, sulla sola base della nuova circolare, di ottenere la copertura previdenziale dell’intero periodo antecedente.
La ragione è probatoria oltre che amministrativa.
Quanto più aumenta la distanza temporale tra l’insorgenza dichiarata della malattia e l’accertamento medico, tanto più difficile diventa attribuire alla certificazione successiva valore sufficiente per dimostrare l’incapacità temporanea al lavoro nei giorni precedenti.
La circolare compie pertanto un’apertura limitata, mantenendo un rapporto temporale molto stretto tra manifestazione della malattia e accertamento medico.
Sabato, domenica e festivi: la nuova regola non opera
Un ulteriore limite riguarda il giorno immediatamente precedente alla visita.
La possibilità di riconoscimento non opera quando quel giorno sia un sabato, una domenica oppure un giorno festivo infrasettimanale.
L’INPS giustifica questa esclusione facendo riferimento alla presenza del servizio di continuità assistenziale.
Quando il medico di medicina generale ordinariamente non presta servizio, il lavoratore che necessita della certificazione deve rivolgersi alla continuità assistenziale, tradizionalmente indicata come Guardia Medica.
La ratio è chiara: la nuova disciplina serve a neutralizzare un ritardo derivante dall’organizzazione dell’ambulatorio del medico curante, e non a sostituire i servizi sanitari appositamente predisposti nelle giornate nelle quali il medico di famiglia non è disponibile.
Il caso del venerdì e della visita del lunedì
Proprio questa eccezione consente di comprendere uno dei casi più frequenti.
Se il lavoratore si ammala venerdì, ma non ottiene alcun certificato e si reca dal proprio medico soltanto lunedì, la nuova regola non consente di far retroagire automaticamente la tutela sino al venerdì.
Il giorno immediatamente precedente alla visita del lunedì è infatti la domenica, giornata nella quale è disponibile la continuità assistenziale.
Se la malattia insorge durante il fine settimana, il lavoratore ha quindi interesse a rivolgersi tempestivamente al servizio sanitario competente per ottenere la relativa certificazione.
Il nuovo orientamento dell’INPS non trasforma il lunedì in uno strumento per certificare retroattivamente un intero fine settimana.
La nuova disciplina vale anche per continuazioni e ricadute
Il criterio non riguarda esclusivamente il primo certificato di un nuovo episodio morboso.
La precedente disciplina elaborata dall’INPS estendeva la regola anche ai certificati di continuazione e ricaduta e la nuova impostazione mantiene tale criterio.
Il punto può assumere notevole rilevanza.
Si pensi a una prognosi che termina il martedì e a un lavoratore che, persistendo la patologia, riesce a essere nuovamente visitato soltanto il giovedì.
La disciplina deve essere valutata considerando la concreta successione temporale delle certificazioni e il limite di un solo giorno previsto per il riconoscimento antecedente.
Anche in questo settore una gestione tempestiva della certificazione rimane quindi essenziale.
La domanda centrale: chi paga il giorno recuperato?
È proprio su questo punto che la formulazione secondo cui “l’INPS paga anche il giorno precedente” rischia di essere fuorviante.
La circolare riconosce anzitutto che quella giornata può entrare a far parte del periodo previdenzialmente riconosciuto come malattia.
Questo non significa che l’INPS versi necessariamente un’indennità economica proprio per quella giornata.
Per la generalità dei lavoratori dipendenti assicurati presso l’INPS, l’indennità previdenziale di malattia decorre infatti dal quarto giorno dell’evento.
I primi tre giorni costituiscono il cosiddetto periodo di carenza.
L’INPS non li indennizza e il relativo trattamento economico è eventualmente posto a carico del datore di lavoro nei termini previsti dal contratto collettivo applicabile.
La distinzione è fondamentale.
Se il giorno recuperato è il primo giorno della malattia, normalmente l’INPS non lo paga direttamente
Si consideri un operaio che si ammala lunedì e venga visitato dal medico martedì.
Il medico indica correttamente lunedì quale data iniziale.
Grazie alla circolare n. 92/2026, il lunedì viene riconosciuto come primo giorno dell’evento morboso.
Lunedì, martedì e mercoledì costituiscono quindi, in via generale, i tre giorni di carenza.
La prestazione previdenziale INPS inizierà dal quarto giorno, ossia dal giovedì, se naturalmente ricorrono tutti gli altri requisiti.
Pertanto il lunedì non è, tecnicamente, una giornata direttamente “pagata dall’INPS”.
È una giornata che viene recuperata all’interno dell’evento di malattia e che può essere retribuita dal datore di lavoro se il CCNL applicato prevede il trattamento economico per la carenza.
Questa è la risposta giuridicamente più precisa alla domanda “chi paga?”.
Il trattamento dei primi tre giorni dipende dal contratto collettivo
L’articolo 2110 del codice civile riconosce la tutela del lavoratore in caso di malattia, ma la concreta articolazione del trattamento economico deriva dal coordinamento tra disciplina previdenziale e contrattazione collettiva.
Numerosi CCNL prevedono che durante i primi tre giorni di malattia il datore di lavoro corrisponda una determinata percentuale della retribuzione.
Altri contratti possono prevedere sistemi differenti, condizioni particolari, percentuali variabili o meccanismi collegati al numero degli episodi di malattia.
Non è quindi possibile affermare in termini generali che la giornata sia sempre economicamente a carico dell’azienda.
La regola corretta è questa: l’INPS riconosce la giornata come appartenente all’evento morboso; il trattamento economico concreto di quella giornata dipende dalla sua collocazione nell’evento e dalla disciplina legislativa e collettiva applicabile al singolo lavoratore.
Perché recuperare il primo giorno produce comunque un vantaggio economico
Anche quando la giornata recuperata rientra nel periodo di carenza, la modifica può produrre conseguenze economiche significative.
Se la malattia viene fatta iniziare lunedì, i tre giorni di carenza sono lunedì, martedì e mercoledì.
Se invece, secondo il vecchio criterio, l’evento fosse iniziato soltanto martedì, la carenza avrebbe riguardato martedì, mercoledì e giovedì.
L’indennità INPS sarebbe iniziata soltanto venerdì.
Il riconoscimento del lunedì produce quindi l’effetto di anticipare di una giornata l’intero calendario dell’evento e, conseguentemente, anche l’inizio della prestazione previdenziale dal quarto giorno.
L’effetto economico può pertanto emergere soprattutto alla fine del periodo di carenza, più che sulla prima giornata considerata isolatamente.
La data iniziale incide anche sulle percentuali dell’indennità
La decorrenza dell’evento non interessa soltanto i primi tre giorni.
Per le categorie assicurate presso l’INPS, la disciplina dell’indennità di malattia prevede percentuali differenti in relazione alla durata dell’evento e alla categoria del lavoratore.
La data iniziale contribuisce quindi a determinare il momento nel quale vengono raggiunte le diverse soglie temporali.
Un giorno apparentemente irrilevante può pertanto incidere sull’individuazione del quarto giorno, sul successivo sviluppo dell’indennità e sul numero complessivo delle giornate assistibili.
È per questo motivo che l’INPS sottolinea espressamente che la corretta individuazione del primo giorno assume rilievo ai fini della carenza, delle percentuali di indennizzo e del periodo massimo assistibile.
La giornata recuperata incide anche sul massimo assistibile
Per la generalità delle categorie interessate, la tutela economica della malattia incontra un limite massimo annuale.
Anche le giornate comprese nell’evento assumono quindi rilevanza ai fini del raggiungimento del periodo massimo assistibile.
L’anticipazione della decorrenza di un giorno non costituisce pertanto un mero aggiustamento formale del certificato.
Modifica la struttura temporale dell’evento previdenziale.
Questo aspetto può assumere particolare rilievo nei casi di malattie prolungate, ricorrenti o caratterizzate da più certificazioni successive.
La circolare riguarda la tutela previdenziale INPS e non può essere automaticamente estesa a qualsiasi regime di malattia
Anche sotto il profilo soggettivo occorre evitare generalizzazioni.
L’indennità economica di malattia erogata dall’INPS spetta soltanto alle categorie assicurate per tale prestazione.
Tra queste rientrano, secondo le condizioni previste dalla normativa, operai dell’industria, operai e impiegati del terziario e dei servizi, lavoratori agricoli, apprendisti, lavoratori dello spettacolo e ulteriori categorie specificamente individuate.
Restano invece fuori dalla prestazione previdenziale INPS alcune categorie, tra le quali, in via generale, gli impiegati dell’industria, determinati quadri, dirigenti e lavoratori autonomi, per i quali il trattamento segue discipline differenti.
La circolare n. 92 deve quindi essere letta anzitutto nell’ambito della prestazione economica di malattia gestita dall’Istituto.
Non è tecnicamente corretto trasformarla in una norma generale sul trattamento retributivo della malattia di qualsiasi lavoratore pubblico o privato.
Certificazione previdenziale e obblighi verso il datore di lavoro restano distinti
Un’altra importante conseguenza pratica riguarda gli obblighi del dipendente.
Il fatto che l’INPS riconosca previdenzialmente la giornata precedente non significa che il lavoratore possa omettere di comunicare tempestivamente la propria assenza al datore.
Gli obblighi di comunicazione previsti dal contratto collettivo, dal contratto individuale o dalle procedure aziendali continuano a operare autonomamente.
Il dipendente che si svegli malato deve quindi informare l’azienda secondo le modalità e i termini applicabili e attivarsi tempestivamente per ottenere la certificazione.
La nuova circolare protegge il lavoratore quando l’accertamento medico slitta per ragioni compatibili con l’organizzazione del servizio; non trasforma la certificazione successiva in uno strumento idoneo a sanare qualsiasi comportamento negligente nei confronti del datore.
La comunicazione al medico acquista un’importanza ancora maggiore
Dal punto di vista pratico, il lavoratore dovrebbe contattare il medico già nel giorno in cui insorge l’incapacità lavorativa.
Questo comportamento presenta una duplice utilità.
Da un lato dimostra la tempestività dell’attivazione del lavoratore.
Dall’altro consente al medico, nella successiva visita, di valutare correttamente l’indicazione relativa al momento iniziale della malattia.
La disposizione del 1963 attribuiva del resto specifico rilievo proprio al giorno della chiamata del medico.
La riformulazione amministrativa del 2026 recupera, sotto questo profilo, una logica coerente con quella disciplina originaria: ciò che deve essere evitato è che il lavoratore diligente perda tutela per il solo fatto che la struttura sanitaria riesca a visitarlo materialmente il giorno successivo.
La circolare non autorizza il medico a certificare indiscriminatamente il passato
La maggiore tutela riconosciuta al lavoratore non comporta una liberalizzazione della certificazione retroattiva.
Il medico conserva la propria responsabilità professionale nella redazione del certificato.
La data della visita costituisce un elemento oggettivo della certificazione.
La precedente insorgenza della sintomatologia deriva invece anche dalle dichiarazioni del paziente e dalla valutazione clinica compiuta dal sanitario.
La possibilità riconosciuta dall’INPS resta rigorosamente limitata al giorno immediatamente precedente.
Non nasce quindi un potere generale del medico di ricostruire retroattivamente settimane o periodi prolungati di incapacità lavorativa sulla base della sola dichiarazione del paziente.
Il caso del certificato rilasciato martedì con malattia dichiarata da lunedì
È il caso paradigmatico al quale la riforma è destinata.
Il lavoratore si ammala lunedì, avvisa tempestivamente il datore, contatta il medico e riceve appuntamento per martedì.
Martedì il medico lo visita, certifica l’incapacità lavorativa e indica nel certificato che la malattia è iniziata lunedì.
Dal 4 settembre 2026, anche se la visita è ambulatoriale, il lunedì può essere riconosciuto ai fini della tutela previdenziale.
Se si tratta dell’inizio di un normale evento morboso, lunedì sarà generalmente il primo giorno della carenza.
Il suo trattamento retributivo dipenderà dal CCNL, mentre la prestazione economica INPS potrà iniziare dal quarto giorno dell’evento.
È quindi tecnicamente improprio affermare che “l’INPS paga il lunedì”; è corretto affermare che l’INPS riconosce il lunedì come primo giorno dell’evento e da tale giornata viene ricalcolata l’intera tutela.
Il caso del certificato rilasciato mercoledì con malattia dichiarata da lunedì
La soluzione cambia quando passano due giornate.
Se il lavoratore viene visitato mercoledì e nel certificato viene indicato lunedì quale giorno di inizio, la nuova regola della circolare non consente di riconoscere automaticamente tutta la retrodatazione.
Il limite previsto è infatti quello del giorno immediatamente precedente.
La tutela amministrativa introdotta nel 2026 non copre quindi genericamente qualsiasi ritardo nella visita.
È costruita per una situazione specifica: il medico non riesce a vedere il paziente lo stesso giorno e lo riceve nella giornata immediatamente successiva.
Il caso della malattia insorta di sabato
Se il lavoratore si ammala il sabato e attende sino a lunedì per rivolgersi al proprio medico, la nuova disciplina non consente di recuperare il sabato attraverso il certificato del lunedì.
Nelle giornate di sabato, domenica e nei festivi infrasettimanali opera il servizio di continuità assistenziale.
Il lavoratore deve pertanto rivolgersi al servizio competente per ottenere una certificazione temporalmente coerente con l’insorgenza della malattia.
Questa esclusione rappresenta una precisa delimitazione della tutela.
L’INPS considera giustificabile il differimento prodotto dalla programmazione dell’ambulatorio del medico di medicina generale, mentre ritiene disponibile un diverso presidio sanitario nelle giornate festive e prefestive individuate dalla circolare.
Gli effetti sulla gestione delle presenze e sulle buste paga
Per i datori di lavoro e per i consulenti del lavoro la circolare comporta conseguenze immediate nella gestione amministrativa.
Fino al 3 settembre 2026, un attestato conseguente a visita ambulatoriale che riportasse una data di inizio antecedente poteva determinare l’esclusione del giorno precedente dalla tutela previdenziale.
Dal 4 settembre quel criterio deve essere aggiornato.
Quando ricorrono le condizioni previste dalla circolare, il giorno antecedente deve essere inserito nell’evento di malattia e utilizzato per determinare correttamente il periodo di carenza, la decorrenza dell’indennità e gli altri effetti previdenziali.
Nei sistemi di elaborazione delle paghe ciò può richiedere un adeguamento dei criteri automatici di acquisizione dei certificati.
Già nel 2025 l’INPS aveva reso disponibile ai datori di lavoro, nei flussi relativi agli attestati, l’informazione concernente il tipo di visita — ambulatoriale o domiciliare — proprio perché, secondo il vecchio sistema, tale dato era decisivo per il riconoscimento della giornata precedente.
La circolare del 2026 riduce ora la rilevanza di quella differenza sotto questo specifico profilo.
L’efficacia decorre dal 4 settembre 2026
La nuova interpretazione è applicabile dalla data di pubblicazione della circolare, ossia dal 4 settembre 2026.
La decorrenza assume particolare rilievo per gli uffici del personale e per i consulenti incaricati della gestione delle paghe.
Gli eventi certificati secondo il nuovo criterio devono essere trattati conformemente alle istruzioni dell’Istituto da quella data.
Non si tratta quindi di una disposizione legislativa retroattiva destinata a riaprire indistintamente tutti gli eventi di malattia verificatisi negli anni precedenti.
La circolare realizza una tutela dell’affidamento del lavoratore diligente
La ratio sostanziale della riforma amministrativa è facilmente individuabile.
Il lavoratore non può scegliere quanti medici siano disponibili nel territorio, quanti pazienti abbia il proprio medico di famiglia o quando vi sia un posto libero nell’agenda degli appuntamenti.
Può però fare ciò che l’ordinamento ragionevolmente gli richiede: comunicare l’assenza al datore, contattare tempestivamente il medico e sottoporsi alla visita nella prima data disponibile.
La precedente disciplina finiva per attribuire al lavoratore il rischio economico di un ritardo organizzativo estraneo alla propria volontà.
La circolare n. 92/2026 riequilibra questa situazione, consentendo di far coincidere maggiormente la decorrenza previdenziale con l’effettivo momento in cui si è manifestata l’incapacità al lavoro.
Il limite dell’intervento: una circolare amministrativa non modifica automaticamente i contratti collettivi
La portata della novità deve comunque essere mantenuta entro i propri confini.
La circolare interviene sulla prestazione previdenziale di malattia riconosciuta dall’INPS.
Non modifica autonomamente le previsioni dei contratti collettivi relative alla percentuale di retribuzione spettante durante la malattia, al trattamento della carenza, alle integrazioni a carico dell’impresa o alle regole sul periodo di comporto.
Tutti questi aspetti devono continuare a essere verificati sulla base del CCNL applicabile e della disciplina specifica del rapporto.
La nuova individuazione della data iniziale dell’evento può certamente produrre effetti indiretti su tali istituti, ma non consente di sostituire l’analisi della disciplina contrattuale con una regola generale secondo la quale “il giorno precedente viene sempre pagato dall’INPS”.
Conclusioni: non cambia soltanto una data sul certificato, ma l’intera collocazione temporale dell’evento di malattia
La circolare INPS n. 92 del 4 settembre 2026 risolve una distorsione divenuta sempre più evidente con il progressivo mutamento della medicina territoriale.
Da questa data, quando il lavoratore si ammala in una giornata feriale, si attiva tempestivamente e viene visitato in ambulatorio soltanto il giorno successivo, il certificato può consentire il riconoscimento previdenziale anche del giorno precedente, purché il medico indichi correttamente quella giornata come momento iniziale della malattia.
La modifica è limitata a una sola giornata e resta esclusa quando il giorno precedente sia sabato, domenica o un festivo infrasettimanale.
Il vero effetto della nuova disciplina non consiste necessariamente nel fatto che l’INPS “paghi” direttamente quella giornata.
Se essa rappresenta il primo giorno di un nuovo episodio morboso, rientrerà normalmente nel periodo di carenza, il cui trattamento economico dipenderà dal contratto collettivo e sarà eventualmente sostenuto dal datore di lavoro.
La novità consiste piuttosto nel fatto che quella giornata entra a pieno titolo nell’evento di malattia. Da essa vengono quindi calcolati i tre giorni di carenza, la successiva decorrenza dell’indennità previdenziale, le percentuali applicabili e il periodo massimo assistibile.
È questa la reale importanza della circolare: il ritardo di ventiquattr’ore nella visita, quando dipende dall’organizzazione dell’assistenza medica e il lavoratore si è attivato correttamente, non deve più tradursi automaticamente in una giornata previdenzialmente inesistente.
In termini di principio, l’INPS trasferisce così il rischio organizzativo dal lavoratore al sistema di tutela, riconoscendo che la data dell’accertamento medico e la data effettiva di insorgenza dell’incapacità lavorativa possono legittimamente non coincidere, purché lo scarto sia limitato, documentato e compatibile con le rigorose condizioni fissate dalla circolare.
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