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Bagaglio smarrito in aereo: quanto deve risarcire la compagnia e come si calcola davvero l’importo dovuto

Per il bagaglio perduto non esiste un indennizzo fisso come per i voli cancellati

Quando una valigia non arriva a destinazione, è frequente leggere che la compagnia aerea sarebbe tenuta a corrispondere automaticamente circa 1.500 o 1.600 euro.

È una ricostruzione inesatta.

La disciplina del bagaglio non funziona come la compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento europeo n. 261/2004 per cancellazioni e ritardi prolungati. Per la perdita del bagaglio non esiste una somma forfettaria che spetta automaticamente al passeggero per il solo fatto che la valigia sia scomparsa.

Nel sistema della Convenzione di Montreal del 1999, applicabile ai vettori dell’Unione europea attraverso il Regolamento (CE) n. 2027/97, come modificato dal Regolamento n. 889/2002, il passeggero ha diritto al risarcimento del danno effettivamente subito, ma entro un massimale stabilito in Diritti Speciali di Prelievo, i cosiddetti DSP o SDR.

Dal 28 dicembre 2024 tale limite è stato aumentato a 1.519 DSP per passeggero per distruzione, perdita, deterioramento o ritardo del bagaglio. È questo il limite che continua ad applicarsi nel 2026.

La prima regola da ricordare è quindi molto semplice: 1.519 DSP rappresentano il massimo ordinariamente risarcibile, non la somma automaticamente dovuta.

Nel settembre 2026 il massimale vale circa 1.790 euro, ma l’importo in euro non è fisso

I DSP non sono una valuta utilizzata normalmente dai consumatori. Sono un’unità di conto internazionale definita dal Fondo Monetario Internazionale e il loro valore rispetto all’euro varia.

Il 4 settembre 2026 il Fondo Monetario Internazionale indicava un valore di circa 1,18043 euro per un DSP. Applicando tale rapporto, 1.519 DSP corrispondevano indicativamente a circa 1.793 euro.

Il controvalore deve quindi essere considerato indicativo e può cambiare nel momento in cui il risarcimento viene concretamente liquidato.

È anche per questo che la formula corretta non è “la compagnia deve pagare 1.800 euro”, ma:

la compagnia risponde del danno provato fino al limite di 1.519 DSP per passeggero, salvo che sia stata effettuata una speciale dichiarazione di valore.

Il massimale è per passeggero, non per valigia

Un altro errore frequente consiste nel moltiplicare 1.519 DSP per il numero dei bagagli perduti.

La Convenzione di Montreal stabilisce il limite per ciascun passeggero, non per ciascuna valigia.

Se un passeggero registra due bagagli e vengono perduti entrambi, il massimale ordinario complessivo resta 1.519 DSP.

Non diventano automaticamente 3.038 DSP.

La stessa regola vale considerando complessivamente i danni da distruzione, perdita, deterioramento o ritardo del bagaglio riconducibili al passeggero.

La Corte di giustizia ha chiarito che il massimo non spetta automaticamente

Sul punto esiste una pronuncia particolarmente importante della Corte di giustizia dell’Unione europea.

Con la sentenza del 9 luglio 2020, causa C-86/19, la Corte ha espressamente escluso che il limite della Convenzione di Montreal rappresenti una somma forfettaria dovuta automaticamente quando la compagnia perde la valigia.

La Corte ha chiarito che il passeggero deve dimostrare il danno subito e che il risarcimento deve essere determinato sulla base delle circostanze concrete del caso, restando comunque entro il limite massimo previsto dalla Convenzione.

Questo significa, per esempio, che se il bagaglio e il suo contenuto avevano un valore dimostrabile di 650 euro, la perdita non attribuisce automaticamente il diritto a chiedere 1.519 DSP.

Il risarcimento sarà normalmente parametrato al danno effettivamente dimostrato.

Il massimale comprende sia il danno patrimoniale sia quello non patrimoniale

Un’altra importante precisazione deriva dalla sentenza della Corte di giustizia del 6 maggio 2010, causa C-63/09, Walz contro Clickair.

La Corte ha stabilito che il limite previsto dalla Convenzione per la perdita del bagaglio comprende complessivamente il danno materiale e l’eventuale danno non materiale.

Non esistono quindi due massimali separati.

Il passeggero non può chiedere, per esempio, 1.519 DSP per il valore degli oggetti e altri 1.519 DSP per il disagio, l’ansia o il danno morale causato dalla perdita.

Entrambe le componenti rientrano nel medesimo limite complessivo previsto per ciascun passeggero.

La valigia da stiva gode di una tutela particolarmente forte

Per il bagaglio registrato, cioè quello consegnato al check-in e affidato alla compagnia, l’articolo 17 della Convenzione di Montreal stabilisce una responsabilità particolarmente favorevole al passeggero.

Il vettore risponde della distruzione, perdita o danneggiamento quando l’evento si è verificato mentre il bagaglio era a bordo dell’aeromobile o comunque durante il periodo nel quale si trovava sotto la custodia del vettore.

Non è normalmente necessario dimostrare quale dipendente abbia commesso materialmente l’errore.

Il passeggero dimostra di avere consegnato la valigia alla compagnia e che essa non è stata restituita.

Il vettore può sottrarsi alla responsabilità nei casi previsti dalla Convenzione, per esempio quando il danno dipenda dalla natura o da un difetto proprio del bagaglio.

La situazione è diversa per il bagaglio a mano.

Per il bagaglio a mano deve invece essere provata la responsabilità del vettore

Il bagaglio non registrato rimane normalmente sotto il controllo del passeggero.

La Convenzione adotta quindi una disciplina diversa.

Se il bagaglio a mano viene danneggiato o perso, la responsabilità della compagnia presuppone, in linea generale, una colpa del vettore, dei suoi dipendenti o dei suoi incaricati.

ENAC distingue espressamente le due fattispecie: per il bagaglio a mano il risarcimento entro il limite previsto dalla Convenzione opera quando il danno sia imputabile alla compagnia; per il bagaglio registrato opera invece la particolare disciplina relativa al periodo di custodia.

È quindi molto più facile ricostruire una tipica pratica di perdita della valigia affidata al check-in rispetto allo smarrimento di un oggetto che il passeggero aveva portato personalmente in cabina.

Quando la valigia non arriva non è immediatamente considerata “smarrita”

Se il passeggero arriva a Roma ma la sua valigia è rimasta a New York, nelle prime ore non si parla tecnicamente ancora di perdita definitiva.

Siamo davanti a una mancata riconsegna.

Il bagaglio potrebbe semplicemente essere stato caricato sul volo successivo.

Secondo la Convenzione di Montreal e le indicazioni ENAC, il bagaglio viene considerato smarrito quando non viene riconsegnato entro 21 giorni oppure quando il vettore riconosca prima di tale termine che il bagaglio è definitivamente perduto. ENAC indica il termine dei 21 giorni come riferimento per considerare il bagaglio smarrito.

Prima di quel momento siamo normalmente nell’ambito del ritardo nella consegna del bagaglio.

La distinzione è importante perché cambia anche la natura del danno da chiedere.

La prima operazione deve essere effettuata prima di lasciare l’aeroporto

Quando il bagaglio non compare sul nastro, il passeggero non dovrebbe limitarsi a tornare a casa e inviare una email il giorno successivo.

Occorre recarsi immediatamente all’ufficio Lost & Found o al servizio baggage assistance dell’aeroporto e compilare il PIR – Property Irregularity Report.

ENAC raccomanda espressamente di far constatare la mancata riconsegna prima di lasciare l’area di riconsegna bagagli.

Nel PIR vengono generalmente indicati numero del bagaglio, caratteristiche della valigia, colore, marca, dimensioni, recapito del passeggero e altri dati utili alla ricerca.

Il documento deve essere conservato con particolare attenzione.

Il PIR non deve essere confuso con la richiesta definitiva di risarcimento

Il PIR serve principalmente a certificare l’irregolarità e ad avviare la ricerca del bagaglio.

Non è prudente considerarlo sufficiente, da solo, come richiesta completa di risarcimento.

Se la valigia non viene recuperata entro 21 giorni, ENAC indica di trasmettere alla compagnia tutta la documentazione necessaria per l’apertura della pratica risarcitoria.

La domanda dovrebbe quindi essere formulata per iscritto e dovrebbe contenere una ricostruzione del valore della valigia e degli oggetti presenti al suo interno.

Il problema più delicato è dimostrare cosa si trovava dentro il bagaglio

È questo il vero nodo della maggior parte delle controversie.

La compagnia non era presente quando il passeggero preparava la valigia.

Non sa quindi se contenesse cinque magliette oppure un guardaroba del valore di migliaia di euro.

Il passeggero deve fornire elementi sufficienti per dimostrare il contenuto e il valore dei beni perduti.

La Corte di giustizia, nella causa C-86/19, ha riconosciuto espressamente che l’importo deve essere determinato secondo le regole probatorie nazionali e che il massimale non può essere automaticamente liquidato solo perché la valigia è stata persa.

Non avere tutti gli scontrini non significa necessariamente ricevere zero euro

È comprensibile che una persona non conservi la ricevuta di ogni pantalone, camicia o paio di scarpe posseduto da anni.

La mancanza dello scontrino rende la prova più difficile, ma non significa necessariamente che il danno sia inesistente.

La stessa Corte di giustizia, nella sentenza C-86/19, ha osservato che il giudice può tenere conto del complesso delle circostanze disponibili anche quando il passeggero non riesca a produrre una prova documentale perfetta di ciascun bene.

Possono assumere rilievo, a seconda del caso, peso della valigia, durata del viaggio, viaggio di andata o ritorno e gli altri elementi probatori disponibili.

Sul piano pratico possono risultare utili ricevute, fatture, ordini online, estratti conto, fotografie precedenti al viaggio, documenti relativi a dispositivi elettronici, garanzie, serial number e qualunque altro elemento idoneo a rendere credibile e verificabile la ricostruzione.

Il valore non coincide necessariamente con il prezzo originario di acquisto

Supponiamo che nella valigia vi fosse un cappotto acquistato quattro anni prima per 800 euro.

Non è necessariamente corretto chiedere 800 euro come se il capo fosse nuovo.

Il risarcimento tende a essere collegato al valore effettivamente perduto e può quindi tenere conto dell’età, dello stato e della normale utilizzazione del bene.

Lo stesso problema riguarda valigia, scarpe, abbigliamento, accessori e altri oggetti usati.

Il passeggero dovrebbe pertanto formulare una richiesta credibile, evitando di attribuire a ogni bene il prezzo originario di listino quando si tratta di oggetti utilizzati da anni.

Una quantificazione manifestamente sproporzionata può indebolire l’intera pratica.

Il valore affettivo degli oggetti non consente di superare il massimale

Una valigia può contenere fotografie, ricordi familiari o oggetti dal grande valore personale ma da limitato valore economico.

La perdita può certamente determinare un pregiudizio non meramente patrimoniale.

La Corte di giustizia ha però stabilito nella sentenza Walz che il limite previsto dalla Convenzione comprende anche l’eventuale danno morale.

Non è quindi possibile superare ordinariamente i 1.519 DSP sostenendo che un determinato oggetto fosse insostituibile sotto il profilo affettivo.

La componente non patrimoniale potrà essere valutata, ma entro lo stesso massimale complessivo.

I 1.519 DSP comprendono anche la valigia stessa

Quando si quantifica il danno non bisogna considerare soltanto il contenuto.

È stato perduto anche il contenitore.

Se la valigia aveva un proprio valore economico, esso può essere inserito nella richiesta risarcitoria insieme agli oggetti contenuti.

Naturalmente anche in questo caso occorre una valutazione realistica dello stato e dell’età del bagaglio.

Se la compagnia consegna la valigia dopo tre giorni, non si tratta più di perdita

Supponiamo che il passeggero arrivi a Barcellona il lunedì e riceva la valigia giovedì.

Non può chiedere il valore dell’intero contenuto come se la valigia fosse definitivamente scomparsa.

Può invece chiedere il risarcimento dei danni causati dalla ritardata consegna, in particolare le spese di prima necessità ragionevolmente sostenute durante il periodo nel quale è rimasto senza i propri effetti personali.

ENAC riconosce espressamente la possibilità di chiedere il rimborso di tali spese nell’ambito del limite della Convenzione di Montreal.

Per il bagaglio in ritardo si possono acquistare beni di prima necessità

Se una persona arriva in vacanza senza valigia, è ragionevole che debba comprare biancheria, prodotti per l’igiene personale e qualche capo di abbigliamento.

La compagnia non può realisticamente pretendere che il passeggero trascorra una settimana senza cambiarsi aspettando la riconsegna.

Gli acquisti devono però essere necessari e proporzionati.

Un conto è comprare due magliette, biancheria e un necessario da toilette.

Altro è acquistare un guardaroba di lusso sostenendo che sarà comunque rimborsato dalla compagnia.

ENAC richiede espressamente la conservazione degli scontrini e delle ricevute relative ai beni acquistati in sostituzione degli effetti personali non disponibili.

Il luogo nel quale avviene il ritardo può incidere sulla ragionevolezza delle spese

Il danno non è necessariamente identico se la valigia viene persa nel viaggio di andata oppure nel viaggio di ritorno.

Se il passeggero arriva a Tokyo per una vacanza di due settimane, è evidente la necessità di acquistare abbigliamento e prodotti essenziali.

Se, invece, la valigia viene ritardata nel volo di rientro e il passeggero torna nella propria abitazione, dove dispone normalmente di altri vestiti e beni personali, la misura delle spese strettamente necessarie può essere inferiore.

La Corte di giustizia ha riconosciuto che il fatto che la perdita avvenga nel viaggio di andata o di ritorno può essere preso in considerazione nella valutazione concreta del danno.

Non esistono però percentuali automatiche: ogni caso deve essere valutato in concreto.

Per il ritardo il reclamo scritto deve essere inviato entro 21 giorni dalla riconsegna

Quando il bagaglio viene successivamente ritrovato, la Convenzione di Montreal prevede un termine particolarmente importante.

Il reclamo scritto relativo al ritardo deve essere presentato al vettore entro 21 giorni dalla data in cui il bagaglio è stato messo a disposizione del passeggero.

ENAC richiama espressamente questo termine e raccomanda di allegare la documentazione relativa alle spese sostenute.

È quindi sbagliato pensare di poter aspettare diversi mesi prima di chiedere il rimborso delle spese sostenute per una valigia arrivata in ritardo.

Per il bagaglio danneggiato il termine è ancora più breve: sette giorni

Se la valigia arriva ma è rotta, aperta, deformata oppure presenta altri danni, occorre far constatare immediatamente l’evento attraverso il PIR.

Il reclamo scritto deve poi essere presentato alla compagnia entro sette giorni dalla riconsegna del bagaglio, secondo la disciplina della Convenzione e le indicazioni ENAC.

Fotografie del bagaglio ancora nell’area aeroportuale sono particolarmente utili.

Una volta usciti dall’aeroporto, infatti, il vettore potrebbe contestare che il danno sia stato prodotto successivamente.

Non qualsiasi graffio rende la compagnia responsabile dell’acquisto di una valigia nuova

Anche nel danneggiamento occorre distinguere il deterioramento rilevante dalla normale usura.

Un bagaglio affidato alla stiva viene inevitabilmente movimentato e può subire piccoli segni superficiali compatibili con il normale utilizzo.

Diversa è una valigia con ruote strappate, maniglia distrutta, guscio rotto o chiusura inutilizzabile.

Il risarcimento deve essere proporzionato al danno.

Quando la valigia è riparabile, la compagnia può legittimamente valutare il costo della riparazione.

Quando è inutilizzabile, può assumere rilievo il valore residuo della valigia da sostituire.

Il limite di 1.519 DSP vale anche per il ritardo e il danneggiamento

Non esiste un massimale di 1.519 DSP per lo smarrimento e un ulteriore massimale separato per le spese sostenute durante il ritardo precedente alla definitiva perdita.

L’articolo 22, paragrafo 2, della Convenzione individua un limite relativo alla responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo del bagaglio.

Il massimale opera quindi sul complesso dei danni riferibili alla fattispecie, salvo la speciale dichiarazione di interesse.

Se nella valigia c’erano beni per 5.000 euro, normalmente non si recuperano 5.000 euro

È proprio questa la funzione del massimale.

Immaginiamo un passeggero che dimostri perfettamente che nella valigia vi erano abiti, macchina fotografica e altri beni per un valore complessivo di 5.000 euro.

Se non aveva effettuato alcuna speciale dichiarazione di interesse alla consegna, la compagnia potrà normalmente opporre il limite previsto dalla Convenzione.

Il danno può essere di 5.000 euro, ma la responsabilità ordinaria del vettore resta limitata a 1.519 DSP per passeggero.

È per questo che ENAC raccomanda di valutare una dichiarazione di maggior valore o altre forme di assicurazione quando si trasportano beni particolarmente costosi.

La dichiarazione speciale permette di superare il massimale ordinario

La Convenzione di Montreal prevede un’importante eccezione.

Al momento della consegna del bagaglio registrato, quindi normalmente al più tardi al check-in, il passeggero può effettuare una dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione, pagando l’eventuale supplemento richiesto dalla compagnia.

In tale situazione il limite della responsabilità può essere elevato sino alla somma dichiarata, salvo che il vettore dimostri che quella cifra sia superiore all’effettivo interesse del passeggero alla consegna.

La dichiarazione deve però essere effettuata prima della perdita.

Non si può dichiarare dopo la scomparsa della valigia che il contenuto valeva 10.000 euro e pretendere unilateralmente di elevare il limite.

L’assicurazione viaggio resta un rapporto diverso dalla responsabilità della compagnia

Il passeggero può avere sottoscritto una polizza privata, oppure può beneficiare di un’assicurazione collegata alla carta di credito utilizzata per acquistare il viaggio.

Questa copertura può prevedere massimali e condizioni diverse da quelle della Convenzione di Montreal.

La richiesta verso l’assicuratore e quella verso la compagnia sono quindi giuridicamente distinte, pur dovendo essere coordinate per evitare duplicazioni incompatibili.

In caso di beni particolarmente preziosi, la polizza assicurativa può offrire una tutela sensibilmente superiore rispetto al massimale ordinario del vettore.

Se il bagaglio viene ritrovato dopo essere stato considerato perso

Può accadere che la compagnia rintracci la valigia dopo il ventunesimo giorno, quando la pratica di perdita definitiva è già stata aperta.

La gestione dipenderà dallo stato della pratica e dalle somme eventualmente già corrisposte.

Non sarebbe corretto ottenere integralmente il valore dei beni come definitivamente perduti e contemporaneamente trattenere senza alcun coordinamento tutti gli stessi beni una volta restituiti.

Le parti dovranno quindi regolare la situazione alla luce dell’effettivo danno residuo e degli eventuali pagamenti già effettuati.

Il fatto che la compagnia offra un importo standard non significa che sia quello massimo ottenibile

Alcune compagnie propongono somme forfettarie sulla base del peso o di proprie tabelle interne.

Il passeggero non è obbligato ad accettare automaticamente una proposta se riesce a documentare un danno superiore.

Le condizioni interne del vettore non possono ridurre unilateralmente la protezione derivante dalla Convenzione di Montreal.

Naturalmente rimane necessario provare il valore effettivamente perduto entro il massimale internazionale.

La compagnia non può pretendere prove impossibili

La Corte di giustizia, nella causa C-86/19, ha precisato che le regole nazionali sulla prova non possono essere costruite in modo tale da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti riconosciuti dalla Convenzione di Montreal.

È un principio significativo.

Non sarebbe ragionevole pretendere necessariamente lo scontrino originale di ogni singolo oggetto personale acquistato negli anni.

Ciò non elimina l’onere del passeggero di fornire una ricostruzione credibile.

Impone però che la prova venga valutata secondo criteri realistici.

Un elenco dettagliato è molto più efficace di una richiesta generica

Scrivere alla compagnia:

«Nella valigia avevo circa 2.000 euro di vestiti»

è molto meno efficace rispetto a una ricostruzione analitica.

È preferibile identificare tipologia del bene, marca quando rilevante, periodo di acquisto, valore originario approssimativo, stato d’uso e valore richiesto.

La quantificazione deve apparire coerente con durata e natura del viaggio.

Una valigia preparata per tre giorni difficilmente conterrà cinquanta capi di abbigliamento.

La credibilità complessiva della richiesta ha quindi una grande importanza probatoria.

Primo caso pratico: valigia e contenuto del valore di 600 euro

Il passeggero documenta adeguatamente una valigia del valore residuo di 100 euro e abbigliamento e oggetti personali del valore complessivo di circa 500 euro.

Il bagaglio viene definitivamente perso.

Il massimale è superiore al danno.

La richiesta corretta è quindi circa 600 euro, non 1.519 DSP.

La Convenzione stabilisce il tetto, non un premio automatico.

Secondo caso: contenuto provato per 2.500 euro

Il passeggero riesce a dimostrare un danno di 2.500 euro.

Non aveva effettuato una dichiarazione speciale di interesse.

Nel 2026 il limite ordinario resta 1.519 DSP, pari indicativamente, secondo il rapporto di cambio dei primi giorni di settembre 2026, a circa 1.790 euro.

La parte eccedente resta normalmente fuori dalla responsabilità limitata del vettore prevista dalla Convenzione, salvo particolari ipotesi previste dalla disciplina internazionale.

Terzo caso: bagaglio con gioielli per 8.000 euro

Il passeggero non aveva effettuato alcuna dichiarazione speciale e non dispone di una copertura assicurativa aggiuntiva.

Anche se dimostra la presenza e il valore dei gioielli, si confronta con il massimale della Convenzione.

È proprio per evitare una situazione del genere che i vettori invitano generalmente a non collocare oggetti particolarmente preziosi nel bagaglio registrato e la Convenzione consente una dichiarazione di interesse superiore.

La presenza di un bene di grande valore non moltiplica automaticamente la responsabilità del vettore.

Quarto caso: valigia consegnata quattro giorni dopo

Il bagaglio non è perduto.

Il passeggero ha però dovuto acquistare biancheria, prodotti per l’igiene e alcuni vestiti per complessivi 240 euro.

Se gli acquisti sono ragionevoli e documentati, può chiederne il rimborso come danno derivante dal ritardo.

Il reclamo deve essere inoltrato entro 21 giorni dalla riconsegna.

Non potrà invece chiedere il valore di tutti gli oggetti contenuti nella valigia, perché questi gli sono stati restituiti.

Quinto caso: valigia ritardata nel viaggio di ritorno a casa

Il bagaglio viene riconsegnato dopo due giorni.

Il passeggero chiede 700 euro per nuovi vestiti acquistati appena arrivato a casa.

La compagnia potrebbe ragionevolmente contestare la necessità e proporzionalità della spesa se il passeggero disponeva normalmente nella propria abitazione di altri indumenti ed effetti personali.

Non esiste una regola secondo cui le spese effettuate durante ogni ritardo devono essere sempre integralmente rimborsate.

Il danno deve essere effettivamente collegato alla mancata disponibilità del bagaglio.

Sesto caso: valigia danneggiata all’arrivo

Il passeggero trova il guscio completamente spaccato.

Deve recarsi al Lost & Found prima di lasciare l’aeroporto, aprire il PIR, fotografare il danno e presentare la richiesta scritta alla compagnia entro sette giorni.

Se la valigia può essere riparata, la controversia potrà riguardare il costo della riparazione.

Se è inutilizzabile, occorrerà stabilirne il valore residuo e il costo ragionevole della sostituzione.

Settimo caso: bagaglio a mano danneggiato dall’equipaggio

Il passeggero viene obbligato a consegnare temporaneamente il trolley al personale oppure questo viene danneggiato durante una movimentazione direttamente effettuata dagli addetti del vettore.

Per il bagaglio non registrato assume rilievo la dimostrazione della colpa della compagnia.

Se il danno è direttamente riconducibile alla condotta del personale, può sorgere il diritto al risarcimento entro il massimale previsto.

Ottavo caso: due valigie perse dello stesso passeggero

Il viaggiatore aveva registrato due bagagli.

Entrambi scompaiono.

Il valore complessivo dimostrato è di 3.000 euro.

Non aveva effettuato una dichiarazione speciale.

Il limite non diventa 1.519 DSP per ciascuna valigia.

Rimane 1.519 DSP complessivi per il passeggero.

Questo elemento deve essere considerato quando una singola persona viaggia con diversi colli particolarmente costosi.

Nono caso: famiglia e una sola grande valigia comune

La questione può diventare più articolata quando gli effetti personali di più passeggeri sono contenuti in un unico bagaglio registrato.

In queste situazioni assume rilievo la capacità di dimostrare quali beni appartenessero ai diversi passeggeri e come il bagaglio fosse stato registrato.

Non è quindi prudente presumere automaticamente che un’unica valigia produca necessariamente un solo limite oppure che basti moltiplicare il massimale per tutti i componenti del gruppo.

La documentazione di viaggio e la concreta titolarità dei beni devono essere analizzate caso per caso.

Il termine per agire in giudizio è di due anni

La Convenzione di Montreal prevede un termine particolarmente importante anche per l’azione giudiziaria.

Il diritto al risarcimento si estingue se l’azione non viene promossa entro due anni, calcolati dalla data di arrivo a destinazione, dalla data nella quale l’aeromobile avrebbe dovuto arrivare oppure dalla data nella quale il trasporto si è interrotto, secondo la fattispecie.

Il Regolamento europeo n. 2027/97 richiama espressamente questo termine nelle informazioni sulla responsabilità del vettore.

Non è quindi opportuno trascinare per anni la corrispondenza con la compagnia confidando che i solleciti conservino indefinitamente la possibilità di agire.

Reclami sul bagaglio e Regolamento n. 261/2004 sono due materie diverse

Il bagaglio smarrito non deve essere gestito come un volo cancellato o arrivato con quattro ore di ritardo.

La compensazione di 250, 400 o 600 euro prevista dal Regolamento n. 261/2004 riguarda altre tipologie di disservizio.

La responsabilità per bagagli deriva principalmente dalla Convenzione di Montreal e dal Regolamento n. 2027/97.

È quindi possibile che lo stesso viaggio generi due pratiche distinte.

Per esempio, il volo arriva con quattro ore di ritardo e contemporaneamente viene persa la valigia.

Il passeggero può avere una richiesta di compensazione ai sensi del Regolamento n. 261/2004 e una diversa domanda risarcitoria per il bagaglio ai sensi della Convenzione di Montreal.

Le due pretese non devono essere confuse.

Per i bagagli ENAC non svolge la stessa funzione sanzionatoria prevista per cancellazioni e ritardi

ENAC chiarisce espressamente che, per ritardata consegna, perdita o danneggiamento del bagaglio, non è previsto un organismo nazionale responsabile con un collegato sistema sanzionatorio analogo a quello previsto per il Regolamento n. 261/2004.

Le segnalazioni possono comunque essere utilizzate dall’Ente per rilevare criticità del servizio, ma ENAC non decide la singola richiesta risarcitoria del passeggero.

Se la compagnia non riconosce quanto dovuto, il passeggero deve quindi valutare gli strumenti di tutela civilistica appropriati.

Per una controversia transfrontaliera può essere utile il Centro Europeo Consumatori

Quando la compagnia ha sede in un altro Paese dell’Unione europea, può essere particolarmente utile l’assistenza della rete ECC-Net.

ENAC richiama espressamente il Centro Europeo Consumatori tra gli strumenti ai quali può rivolgersi il passeggero per ricevere assistenza nelle controversie transfrontaliere in materia di trasporto aereo.

Se la soluzione stragiudiziale fallisce, possono essere valutati l’ordinaria azione giudiziaria o, quando ne ricorrano le condizioni, gli strumenti processuali europei per le controversie transfrontaliere di modesta entità.

La compagnia con la quale è stato acquistato il biglietto e quella che ha operato il volo possono essere diverse

Nei voli in code-sharing può accadere che sul biglietto compaia una compagnia mentre l’aeromobile sia operato da un’altra.

La Convenzione e il Regolamento europeo contemplano espressamente la distinzione tra vettore contrattuale e vettore effettivo.

Il passeggero può, nelle condizioni previste, indirizzare le proprie pretese nei confronti dei soggetti individuati dalla disciplina relativa ai vettori contrattuali ed effettivi. Il Regolamento n. 2027/97 riporta espressamente questa tutela nelle informazioni sulla responsabilità dei vettori.

La compagnia non dovrebbe quindi limitarsi a rimbalzare il passeggero verso un altro vettore senza spiegare quale sia la propria posizione giuridica rispetto al trasporto.

Cosa dovrebbe contenere una richiesta di risarcimento ben costruita

La domanda dovrebbe identificare con precisione il volo e il passeggero, riportare il numero del PIR e del baggage tag e descrivere l’evoluzione della pratica.

In caso di perdita definitiva occorre ricostruire dettagliatamente valigia e contenuto e indicare il valore attribuito a ciascun bene.

In caso di ritardo bisogna allegare gli acquisti di prima necessità.

In caso di danneggiamento occorre documentare la valigia e quantificare riparazione o valore residuo.

Il reclamo dovrebbe infine richiamare espressamente la Convenzione di Montreal, il Regolamento (CE) n. 2027/97 e il limite vigente di 1.519 DSP.

Una richiesta tecnica e documentata è molto più difficile da respingere attraverso una generica email standard.

Il massimale di 1.288 DSP è ormai superato

Su internet sono ancora presenti numerose guide che indicano 1.288 DSP come limite della responsabilità per bagagli.

Quel valore era corretto dal 28 dicembre 2019.

L’ICAO ha però effettuato il successivo aggiornamento quinquennale previsto dalla Convenzione e, dal 28 dicembre 2024, il limite è stato elevato a 1.519 DSP.

Nel 2026, quindi, utilizzare ancora 1.288 DSP significa applicare un massimale non aggiornato.

Anche alcune pagine web meno recenti possono ancora riportare il vecchio valore; devono essere preferiti l’aggiornamento ICAO e le pagine ENAC più recenti che indicano correttamente 1.519 DSP.

Conclusioni: la compagnia paga il danno realmente provato fino a 1.519 DSP, non 1.519 DSP automaticamente

Alla domanda «bagaglio smarrito: quanto deve pagare la compagnia?» la risposta corretta nel 2026 è dunque molto precisa.

Per i vettori dell’Unione europea e per i trasporti soggetti alla Convenzione di Montreal, il limite ordinario della responsabilità per distruzione, perdita, deterioramento o ritardo del bagaglio è, dal 28 dicembre 2024, pari a 1.519 Diritti Speciali di Prelievo per passeggero.

Ai primi di settembre 2026 tale importo corrisponde indicativamente a circa 1.790 euro, ma il controvalore varia con il rapporto tra DSP ed euro.

Questa somma rappresenta però un massimale e non un indennizzo automatico. La Corte di giustizia, nella causa C-86/19, ha chiarito in maniera inequivocabile che il passeggero deve dimostrare il danno concretamente subito e che l’importo deve essere determinato sulla base delle circostanze del caso.

Se il danno provato vale 500 euro, normalmente si chiedono 500 euro.

Se vale 1.000 euro, si chiedono 1.000 euro.

Se vale 3.000 euro, senza dichiarazione speciale di maggior valore la responsabilità ordinaria resta normalmente limitata a 1.519 DSP.

Il limite è inoltre per passeggero e non per bagaglio, e comprende complessivamente sia il danno patrimoniale sia l’eventuale danno non patrimoniale derivante dalla perdita.

Quando la valigia non compare all’arrivo, il passeggero deve aprire immediatamente il PIR presso il Lost & Found prima di lasciare l’area bagagli. Se non viene ritrovata entro 21 giorni, viene considerata smarrita e deve essere formalizzata la richiesta risarcitoria con la documentazione relativa a bagaglio e contenuto.

Se, invece, la valigia arriva entro i 21 giorni, si tratta di ritardata consegna e possono essere richieste le spese ragionevoli e documentate sostenute per acquistare beni di prima necessità. Il relativo reclamo deve essere formulato entro 21 giorni dalla riconsegna.

Per il bagaglio danneggiato il termine per il reclamo è ancora più breve: sette giorni.

Quando si trasportano oggetti il cui valore supera il massimale, l’unico modo per ampliare preventivamente la responsabilità del vettore secondo la Convenzione consiste nella speciale dichiarazione di interesse alla consegna, da effettuare al più tardi al momento del check-in con eventuale pagamento del supplemento previsto.

Infine, non bisogna attendere indefinitamente una risposta della compagnia: l’azione giudiziaria relativa alla responsabilità disciplinata dalla Convenzione di Montreal è soggetta al termine di due anni previsto dalla normativa internazionale.

La regola pratica può quindi essere riassunta così: la valigia persa non “vale automaticamente 1.519 DSP”. Il passeggero deve provare quanto ha realmente perso; la compagnia deve risarcire quel danno, ma ordinariamente non oltre 1.519 DSP per passeggero.


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