Eredità digitale
Il tema dell’eredità digitale pone una serie di interrogativi e questioni estremamente delicate, che hanno a che fare col dolore della perdita, talvolta drammatica o inaspettata.
Cosa succede all’account sui social media di una persona che è venuta a mancare? È una domanda alla quale sempre più spesso siamo chiamati a rispondere, nel momento in cui alcune piattaforme hanno raggiunto i 20 anni di vita.
E cosa fare dei suoi profili se un nostro parente è deceduto, anche per evitare quella spiacevole sensazione di veder vivere una pagina con messaggi e commenti degli amici ignari, quando invece quella persona non c’è più?
Per fortuna, negli ultimi anni, la gran parte delle piattaforme, ma non tutte, si è organizzata e messo a punto linee guida per la rimozione o la “memorizzazione”delle pagine dei propri cari . Alcune piattaforme offrono la possibilità di creare un account commemorativo (gestito da un utente della stessa piattaforma, designato dal soggetto interessato, quando era in vita, come “contatto erede”), altre invece indicano procedure per la chiusura dell’account della persona, dopo averne “certificato” il decesso. Altre ancora, come TikTok, intervengono sugli account solo dopo un periodo di inattività, ma non c’è possibilità di comunicare il decesso dell’utente.
È dunque opportuno prendersi del tempo per verificare su ogni social quali strumenti si hanno a disposizione per decidere cosa fare dei propri profili o chi delegare in caso di decesso. Per evitare dolorosi contenziosi in tribunale, massima attenzione va rivolta in particolare a quelle piattaforme che offrono servizi di posta elettronica, di conservazione di file digitali (immagini, video e documenti) o di pagamento. È importante infatti sapere se prevedono la scelta di un account “erede” in vita o come gli eredi possano fare valere i propri diritti dopo la morte (alcune piattaforme richiedono infatti di fornire copia del testamento; e proprio il testamento può essere lo strumento adatto per disporre dei propri beni digitali).
Ricordiamo che il Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali non si applica alle persone decedute1, ma delega ai singoli Stati la possibilità di stabilire norme specifiche in materia. Il nostro Codice della privacy prevede2 che i diritti dell’interessato (es: accesso, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento) relativi ai dati di persone decedute, possiamo essere esercitati da chi abbia un interesse proprio o agisca a tutela dell’interessato (su suo mandato) o per ragioni familiari meritevoli di protezione. Questo diritto non è esercitabile qualora l’interessato, quando era in vita, lo abbia espressamente vietato, con dichiarazione scritta inviata o comunicata al titolare del social.
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NOTE
1 Considerando 27 del Regolamento generale per la protezione dei dati personali (2016/679): Il presente regolamento non si applica ai dati personali delle persone decedute. Gli Stati membri possono prevedere norme riguardanti il trattamento dei dati personali delle persone decedute.
2 Articolo 2-terdecies del Codice per la protezione dei dati personali (dlgs 196/2003):
1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
2. L’esercizio dei diritti di cui al comma 1 non è ammesso nei casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione, l’interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest’ultimo comunicata.
3. La volontà dell’interessato di vietare l’esercizio dei diritti di cui al comma 1 deve risultare in modo non equivoco e deve essere specifica, libera e informata; il divieto può riguardare l’esercizio soltanto di alcuni dei diritti di cui al predetto comma.
4. L’interessato ha in ogni momento il diritto di revocare o modificare il divieto di cui ai commi 2 e 3.
5. In ogni caso, il divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per l’esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell’interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi.
* La pagina raccoglie le informazioni fornite dalle piattaforme. Il Garante non risponde di eventuali modifiche apportate dalle piattaforme alle loro pagine, ma si impegna a verificare periodicamente l’aggiornamento dei contenuti. Nel caso eventuali futuri cambiamenti effettuati dalle piattaforme non trovassero corrispondenza in queste pagine, invitiamo gli utenti a segnalarlo, scrivendo a sitoweb@gpdp.it.
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