Rottamazione-quinquies: scadenze, rate, carichi ammessi e reale portata della tolleranza di cinque giorni
Premessa: la disciplina deve essere letta con precisione, perché la tolleranza non opera su tutte le rate
La “Rottamazione-quinquies” è la nuova definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione introdotta dall’art. 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, legge di Bilancio 2026. Essa consente, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, di estinguere determinati debiti pagando il capitale e le spese di notifica o esecuzione, senza corrispondere sanzioni, interessi, interessi di mora, somme aggiuntive previdenziali e aggio.
La successiva legge 22 maggio 2026, n. 88, di conversione del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, ha effettivamente modificato il regime della decadenza, introducendo una tolleranza per il pagamento tardivo superiore a cinque giorni. Tuttavia, il dato normativo non consente di affermare che tale tolleranza operi su tutte le rate del piano. L’art. 10, comma 2-bis, del decreto fiscale ha modificato il comma 95 della legge di Bilancio precisando che il tardivo versamento superiore a cinque giorni rileva, ai fini della perdita del beneficio, nelle sole ipotesi del pagamento in unica soluzione e dell’ultima rata. Per le rate intermedie, la legge continua invece a parlare di mancato o insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive.
Questa precisazione è decisiva. La Rottamazione-quinquies non riproduce integralmente il modello della Rottamazione-quater, nel quale il margine dei cinque giorni era riferito a ciascuna rata. Il contribuente che abbia scelto il pagamento dilazionato non può quindi confidare in una generale franchigia temporale applicabile a ogni scadenza intermedia.
Natura della Rottamazione-quinquies: definizione straordinaria, non sanatoria generale permanente
La Rottamazione-quinquies non rappresenta un diritto permanente del contribuente a definire in qualunque momento i debiti iscritti a ruolo. Si tratta di una procedura straordinaria, delimitata da precisi requisiti oggettivi, temporali e procedurali. La domanda per la definizione nazionale doveva essere presentata telematicamente all’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 30 aprile 2026; la legge di conversione del decreto fiscale non ha riaperto tale termine, ma è intervenuta soltanto su alcuni profili successivi, tra cui il regime della decadenza e l’estensione ai carichi degli enti territoriali secondo una distinta procedura.
Pertanto, alla data attuale del 4 giugno 2026, la Rottamazione-quinquies nazionale riguarda coloro che abbiano già tempestivamente trasmesso la dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2026. Per questi contribuenti, l’Agente della riscossione deve comunicare entro il 30 giugno 2026 l’ammontare delle somme dovute, l’importo delle rate e le relative scadenze.
Il perimetro temporale: carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023
La definizione agevolata riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Il riferimento legislativo è alla data di affidamento del carico, non necessariamente alla data in cui è maturato il debito, alla data della dichiarazione fiscale o alla data di notifica della cartella.
Ne consegue che un debito fiscale riferito, ad esempio, all’anno d’imposta 2021 può rientrare nella definizione solo se il relativo carico è stato affidato all’Agente della riscossione entro il 31 dicembre 2023. Analogamente, un debito molto più risalente resta fuori dalla misura qualora sia stato affidato successivamente a tale termine.
Il periodo temporale è più ampio rispetto a quello della Rottamazione-quater, che arrivava sino al 30 giugno 2022. Tuttavia, l’ampliamento temporale non coincide con un ampliamento indiscriminato della natura dei debiti definibili: la Rottamazione-quinquies nazionale è, sotto questo profilo, più selettiva delle precedenti definizioni agevolate.
Quali debiti fiscali rientrano nella definizione agevolata
La Rottamazione-quinquies nazionale riguarda i debiti derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatizzato e formale previste dagli artt. 36-bis e 36-ter del d.P.R. n. 600/1973, nonché dagli artt. 54-bis e 54-ter del d.P.R. n. 633/1972 in materia di IVA.
È importante non confondere il “controllo formale” della dichiarazione con l’“accertamento” tributario in senso proprio. Il controllo formale ex art. 36-ter rientra espressamente nella rottamazione; non vi rientrano invece, in linea generale, gli atti impositivi derivanti da attività di accertamento sostanziale, come gli avvisi di accertamento esecutivi fondati su maggiori redditi contestati, ricavi non dichiarati, operazioni inesistenti, recuperi di crediti d’imposta o altri rilievi istruttori non riconducibili alla mera liquidazione o controllo della dichiarazione.
La misura è dunque pensata principalmente per il contribuente che abbia dichiarato un debito fiscale, o comunque sia stato destinatario di controlli automatizzati o formali della dichiarazione, senza provvedere correttamente al pagamento, e non per chi intenda definire ogni possibile contestazione fiscale derivante da accertamento.
I contributi INPS: ammessi solo se non derivano da accertamento
La legge include anche i debiti derivanti dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’INPS, ma esclude espressamente quelli richiesti a seguito di accertamento.
La distinzione segue la medesima logica adottata per le imposte. Possono rientrare nella definizione i contributi dichiarati e non versati o comunque riconducibili a omissioni contributive non derivanti da attività ispettiva o accertativa; restano esclusi i contributi richiesti dall’INPS dopo avere accertato rapporti di lavoro non dichiarati, imponibili contributivi occultati, qualificazioni irregolari del rapporto o altre violazioni emerse da controllo sostanziale.
Sono inoltre estranei alla Rottamazione-quinquies nazionale i contributi dovuti alle casse previdenziali professionali diverse dall’INPS, salvo eventuali autonome discipline successivamente adottate dagli enti competenti.
Quali somme vengono eliminate e quali devono essere pagate
Per i carichi ammessi alla definizione, il contribuente deve pagare le somme dovute a titolo di capitale, oltre agli importi maturati per il rimborso delle spese delle eventuali procedure esecutive e delle spese di notificazione della cartella di pagamento.
Non sono invece dovute le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, gli interessi di mora, le sanzioni e somme aggiuntive relative ai contributi previdenziali e le somme maturate a titolo di aggio.
Si consideri, a titolo esemplificativo, un carico definibile composto da 12.000 euro di imposta non versata, 3.600 euro di sanzioni, 1.500 euro di interessi, 700 euro di interessi di mora e 200 euro di spese di notifica o esecuzione. In presenza dei presupposti della Rottamazione-quinquies, il contribuente dovrà corrispondere il capitale di 12.000 euro e le spese dovute di 200 euro, mentre non dovrà versare le altre componenti agevolate. In caso di rateazione, sul debito definito si aggiungeranno poi gli interessi del tre per cento annuo decorrenti dal 1° agosto 2026.
I pagamenti già effettuati non vengono restituiti
La definizione agevolata non consente di recuperare somme già pagate a titolo di sanzioni, interessi o altre componenti che, se ancora dovute, sarebbero state eliminate dalla rottamazione. La legge stabilisce che le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
Il legislatore consente quindi di ridurre ciò che resta ancora da pagare, ma non autorizza una restituzione retroattiva di quanto già versato. Persino il debitore che, per effetto di precedenti pagamenti parziali, abbia già corrisposto integralmente la sola parte che sarebbe dovuta in rottamazione deve comunque presentare la domanda, entro il termine previsto, per beneficiare degli effetti della definizione sul debito residuo formalmente iscritto.
I debiti già interessati da precedenti rottamazioni
La Rottamazione-quinquies può riguardare anche alcuni carichi già compresi in precedenti procedure agevolative divenute inefficaci per mancato pagamento. La legge ammette, in particolare, i debiti relativi ai carichi affidati dal 2000 al 2017 già coinvolti nelle precedenti rottamazioni o nel saldo e stralcio, anche quando la relativa definizione abbia perso efficacia.
Per i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 già compresi nella Rottamazione-quater o nella relativa procedura di riammissione, la nuova definizione è invece ammessa soltanto se, alla data del 30 settembre 2025, si era già determinata l’inefficacia della precedente definizione. Sono espressamente esclusi dalla Rottamazione-quinquies i carichi per i quali, alla medesima data del 30 settembre 2025, risultavano pagate tutte le rate scadute della Rottamazione-quater o della riammissione.
Il principio è chiaro: la nuova misura recupera chi era già decaduto dalla precedente definizione entro la data stabilita dalla legge, ma non consente a chi era regolarmente in pagamento di abbandonare la Rottamazione-quater per passare a un piano eventualmente ritenuto più conveniente.
La domanda di adesione e il termine ormai scaduto
Per la Rottamazione-quinquies nazionale il debitore doveva presentare la dichiarazione di adesione esclusivamente in modalità telematica entro il 30 aprile 2026. Nella domanda il contribuente doveva indicare i carichi che intendeva definire, scegliere il numero di rate e dichiarare l’eventuale pendenza di giudizi relativi ai medesimi debiti, assumendo l’impegno a rinunciarvi.
Il termine del 30 aprile 2026 è già decorso. La legge n. 88/2026 non ha introdotto, per la definizione nazionale, una riapertura delle adesioni. La nuova finestra dal 16 settembre al 31 ottobre 2026 riguarda invece la distinta procedura eventualmente adottata da regioni ed enti locali per i propri carichi affidati alla riscossione, non le ordinarie cartelle erariali già disciplinate dalla domanda scaduta ad aprile.
La comunicazione dell’Agente della riscossione
Per i contribuenti che hanno trasmesso correttamente la domanda, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione deve comunicare entro il 30 giugno 2026 l’ammontare complessivo delle somme dovute, l’importo delle singole rate e la data di scadenza di ciascuna di esse.
Le rate non possono avere importo inferiore a 100 euro. La comunicazione assume un ruolo decisivo, perché traduce la domanda del debitore in un piano concretamente esigibile: individua quali carichi sono stati ammessi, quanto deve essere pagato e in quali date. Il contribuente dovrà verificare con attenzione che tutti i carichi richiesti siano stati correttamente inclusi e che eventuali contenziosi o precedenti rateizzazioni siano coerentemente rappresentati.
Il pagamento potrà essere effettuato mediante domiciliazione bancaria sul conto corrente indicato dal debitore, mediante i moduli di pagamento precompilati resi disponibili dall’Agente della riscossione oppure presso gli sportelli dello stesso agente.
Pagamento in unica soluzione: scadenza e tolleranza
Il contribuente che abbia optato per il pagamento in unica soluzione deve versare quanto dovuto entro il 31 luglio 2026.
Dopo la modifica introdotta dalla legge n. 88/2026, il pagamento effettuato con un ritardo non superiore a cinque giorni non determina l’inefficacia della definizione. La perdita del beneficio si verifica, per il pagamento in unica soluzione, in caso di mancato pagamento, versamento insufficiente oppure pagamento tardivo superiore a cinque giorni.
In termini pratici, il legislatore ha reintrodotto una breve finestra di salvaguardia per evitare che un ritardo minimo nel pagamento integrale produca l’effetto sproporzionato di far rivivere sanzioni e interessi eliminati dalla definizione. La previsione è espressa e non presenta particolari dubbi interpretativi per il pagamento in unica soluzione.
Il piano rateale: fino a cinquantaquattro rate bimestrali
Chi ha scelto la dilazione può pagare il debito definito in un massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari importo. La prima rata scade il 31 luglio 2026, la seconda il 30 settembre 2026 e la terza il 30 novembre 2026.
Dalla quarta alla cinquantunesima rata, le scadenze sono fissate al 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ciascun anno, a decorrere dal 2027. Le ultime tre rate scadono rispettivamente il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.
Il piano massimo consente quindi di distribuire il pagamento lungo un periodo molto ampio, sino a quasi nove anni. In contropartita, sulle somme rateizzate sono dovuti interessi al tasso annuo del tre per cento a decorrere dal 1° agosto 2026. La dilazione non è soggetta alle regole ordinarie dell’art. 19 del d.P.R. n. 602/1973, perché costituisce un piano speciale interno alla definizione agevolata.
La tolleranza dei cinque giorni nell’ultima rata
La modifica introdotta dalla legge di conversione riconosce espressamente la tolleranza dei cinque giorni anche per l’ultima rata del piano rateale. Se il debitore, dopo avere correttamente gestito il piano, versa l’ultima rata con un ritardo non superiore a cinque giorni, la definizione non perde efficacia.
La scelta è comprensibile sul piano sistematico: sarebbe irragionevole far cadere integralmente la sanatoria, dopo anni di pagamenti, per un ritardo minimo proprio nell’ultimo versamento. La decadenza interviene, pertanto, se l’ultima rata non viene pagata, viene pagata in misura insufficiente oppure viene pagata con un ritardo superiore a cinque giorni.
Le rate intermedie: perché non esiste una tolleranza generale di cinque giorni
Il punto più delicato riguarda le rate intermedie. La legge non estende espressamente a tali scadenze la tolleranza dei cinque giorni. Il testo modificato del comma 95 precisa, infatti, che il tardivo versamento superiore a cinque giorni rileva soltanto nelle ipotesi della rata unica e dell’ultima rata.
Per le rate intermedie, la decadenza è collegata al mancato o insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive. Non è quindi corretto affermare che ogni rata intermedia possa essere pagata liberamente entro cinque giorni dalla scadenza. Il legislatore non ha previsto tale regola.
Al tempo stesso, il tenore letterale della disposizione non qualifica il mero pagamento tardivo di una singola rata intermedia come autonoma causa immediata di decadenza, poiché la lettera b) richiede il mancato o insufficiente versamento di due rate. Proprio per questa formulazione, la gestione concreta di eventuali ritardi intermedi dovrà essere letta anche alla luce delle istruzioni applicative dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e della comunicazione trasmessa al singolo debitore. In termini prudenziali, chi intende conservare il beneficio non dovrebbe considerare disponibile alcun margine di ritardo sulle rate intermedie e dovrebbe pagarle entro le relative scadenze.
Decadenza: quando la definizione perde efficacia
La Rottamazione-quinquies non produce effetti quando il contribuente non paga o paga in misura insufficiente l’unica rata; quando, avendo scelto la dilazione, non paga o paga insufficientemente due rate, anche non consecutive; oppure quando non paga o paga insufficientemente l’ultima rata.
Dopo la modifica del maggio 2026, per la rata unica e per l’ultima rata assume rilievo anche il ritardo superiore a cinque giorni. La legge non attribuisce analoga rilevanza espressa al pagamento tardivo delle rate intermedie.
La decadenza non comporta soltanto la perdita del piano agevolato. Riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi; l’Agente della riscossione riattiva le attività di recupero; i versamenti già effettuati rimangono acquisiti come acconto sul debito complessivamente dovuto e non determinano l’estinzione del residuo secondo il beneficio della rottamazione.
In altre parole, il contribuente decaduto non recupera le somme già versate e torna esposto alla riscossione del debito originario residuo, comprensivo delle componenti che la definizione avrebbe eliminato.
Gli effetti protettivi della domanda già presentata
La presentazione tempestiva della dichiarazione di adesione ha prodotto importanti effetti favorevoli per il debitore relativamente ai carichi definibili inclusi nella domanda. Sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; sono sospesi, sino alla scadenza della prima o unica rata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere; non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi o nuove ipoteche, pur restando efficaci quelli già iscritti; non possono essere avviate nuove procedure esecutive né proseguite quelle già iniziate, salvo il caso in cui si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo.
Inoltre, il debitore non viene considerato inadempiente ai fini delle verifiche relative ai pagamenti delle pubbliche amministrazioni e, per i debiti contributivi definibili, operano gli effetti previsti ai fini del rilascio del DURC.
Queste tutele sono tuttavia condizionate alla prosecuzione regolare della procedura. Alla data del 31 luglio 2026, per i carichi oggetto di domanda, le precedenti dilazioni sospese vengono automaticamente revocate e non potranno essere concesse nuove rateizzazioni ordinarie ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. n. 602/1973. Il pagamento della prima o unica rata determina invece l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo il primo incanto già concluso positivamente.
I giudizi pendenti e la rinuncia al contenzioso
Il debitore che, al momento dell’adesione, aveva un giudizio pendente relativo ai carichi inclusi nella domanda doveva indicarlo nella dichiarazione e assumere l’impegno a rinunciare al giudizio.
La semplice domanda consente la sospensione del processo, previa produzione della dichiarazione al giudice. L’estinzione definitiva del contenzioso, tuttavia, si realizza soltanto con il pagamento della prima o unica rata e con la presentazione della documentazione prevista dalla legge. L’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo che non siano già passati in giudicato.
Questo profilo impone una valutazione particolarmente attenta. La rottamazione può essere conveniente quando il debito è sostanzialmente dovuto e il vantaggio consiste nell’eliminazione di sanzioni e interessi. Può invece risultare meno favorevole quando il contribuente dispone di solide eccezioni per ottenere l’annullamento integrale del carico, come una prescrizione maturata, una notifica inesistente, un pagamento già eseguito o l’assenza del presupposto impositivo. L’adesione non dovrebbe mai essere valutata senza confrontare il risparmio immediato con la concreta probabilità di vittoria nel contenzioso.
La differenza rispetto alla nuova rottamazione degli enti territoriali
La legge n. 88/2026 non si è limitata a modificare la tolleranza dei pagamenti della Rottamazione-quinquies nazionale. Ha anche introdotto, mediante l’art. 10-quinquies del decreto fiscale, una procedura separata che consente a regioni ed enti locali di estendere il meccanismo della definizione agevolata ai propri carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.
Le due procedure non devono essere confuse. La Rottamazione-quinquies nazionale, oggetto della domanda scaduta il 30 aprile 2026, riguarda soltanto determinate imposte e contributi INPS, con esclusione generale dei debiti da accertamento. La procedura territoriale, invece, può riguardare, se l’ente aderisce entro il 30 giugno 2026, tutti i debiti tributari e non tributari affidati alla riscossione nel periodo previsto, salvo le condanne della Corte dei conti; essa comprende quindi anche carichi locali derivanti da accertamento, entrate patrimoniali e, con un regime limitato agli interessi e all’aggio, sanzioni amministrative e multe stradali.
Anche il calendario è diverso. Per i carichi territoriali, il debitore potrà presentare la domanda dal 16 settembre al 31 ottobre 2026; il pagamento in unica soluzione o della prima rata avverrà entro il 31 gennaio 2027. La modifica sulla tolleranza del comma 95 si riflette anche su questa procedura, in quanto l’art. 10-quinquies rinvia alla disciplina della Rottamazione-quinquies, salvo le deroghe espressamente previste.
Un esempio pratico di piano di rientro
Si immagini un contribuente che abbia tempestivamente aderito alla Rottamazione-quinquies nazionale per carichi definibili e che riceva entro il 30 giugno 2026 una comunicazione AdER con importo complessivo da pagare pari a 27.000 euro.
Se sceglie il pagamento in unica soluzione, dovrà corrispondere l’intero importo entro il 31 luglio 2026; il pagamento effettuato entro cinque giorni successivi non comporterà inefficacia, mentre un ritardo superiore farà perdere il beneficio.
Se ha scelto il piano massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, il capitale definito viene ripartito nelle rate indicate dalla comunicazione, ciascuna non inferiore a 100 euro, con applicazione degli interessi annui del tre per cento a decorrere dal 1° agosto 2026. Le prime tre scadenze cadranno il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2026; il piano proseguirà poi con sei rate annue sino all’ultima scadenza del 31 maggio 2035.
In tale seconda ipotesi, il contribuente dovrà prestare particolare attenzione alle rate intermedie: non potrà considerarle assistite da una tolleranza generalizzata di cinque giorni. Soltanto l’ultima rata gode espressamente di tale finestra rispetto al ritardo.
Conclusioni: una misura favorevole, ma più rigorosa di quanto sembri
La Rottamazione-quinquies consente un significativo alleggerimento dei debiti iscritti a ruolo, ma entro un perimetro selettivo e con una disciplina dei pagamenti che richiede grande attenzione. Rientrano nella definizione nazionale i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 derivanti da omessi versamenti di imposte risultanti dalle dichiarazioni e dai controlli automatizzati o formali, nonché da omessi versamenti di contributi INPS non richiesti a seguito di accertamento. Restano invece esclusi, in linea generale, gli accertamenti sostanziali e le pretese contributive derivanti da accertamento.
Il contribuente che ha presentato domanda entro il 30 aprile 2026 può pagare in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure secondo un piano massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, con interessi del tre per cento annuo decorrenti dal 1° agosto 2026.
La novità introdotta dalla legge n. 88/2026 deve essere rappresentata correttamente: la tolleranza del pagamento tardivo entro cinque giorni opera espressamente per l’unica rata e per l’ultima rata del piano, non per tutte le rate intermedie. Per queste ultime, la legge collega l’inefficacia al mancato o insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive, ma non riconosce una generale franchigia temporale.
La regola pratica, pertanto, è rigorosa: chi ha aderito alla definizione deve controllare con attenzione la comunicazione dell’Agente della riscossione, rispettare puntualmente le scadenze e non confidare in margini di ritardo non previsti dalla legge. La rottamazione rappresenta un’opportunità rilevante, ma la perdita del beneficio può far riemergere sanzioni, interessi e attività esecutive, lasciando acquisiti i pagamenti già effettuati come semplici acconti sul debito originario.
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