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Avviata istruttoria nei confronti di DLM Global Independent Business per pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette

Avviato il procedimento ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del consumo), nonché ai sensi dell’articolo 6 del “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera n. 25411, del 1° aprile 2015 e contestuale richiesta di informazioni ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del Regolamento nei confronti di DLM Global Independent  business (nel prosieguo anche “DLM Global”) in qualità di professionista, ai sensi dell’articolo 18, lett. b), del Codice del consumo. L’impresa, con sede in Germania, vende tramite il sito internet https://agenzia-stelledoro.it/ recensioni destinate a diversi siti web o piattaforme, followers per Instagram nonché account Gmail e Instagram.

Il professionista, infatti, risulterebbe offrire – in cambio di un corrispettivo – recensioni artificiosamente positive e apprezzamenti destinati a essere utilizzati da chi li acquista sulle piattaforme digitali, specie quelle di media sociali, nonché su diversi siti internet.

A tal proposito, la Commissione europea, nei propri Orientamenti sulla Direttiva 2005/29/UE, chiarisce che: “La nozione di «apprezzamenti» dovrebbe essere interpretata in senso generale e comprendere anche le pratiche relative a falsi follower, reazioni e visualizzazioni”.

Alla luce di tutto ciò il professionista, contrariamente alla diligenza professionale di cui all’articolo 20 del Codice del consumo, risulterebbe avere violato l’articolo 23, lett. bb-quater) del Codice del consumo, secondo cui è vietato “inviare, o incaricare un’altra persona giuridica o fisica di inviare, recensioni di consumatori false o falsi apprezzamenti o di fornire false informazioni in merito a recensioni di consumatori o ad apprezzamenti sui media sociali, al fine di promuovere prodotti”.

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