Cass. civ., sez. II, ord. 8 gennaio 2025, n. 412
Massima
In tema di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità mediante autovelox, la contestazione immediata non è necessaria quando il rilevamento avvenga tramite dispositivi mobili direttamente gestiti dagli organi di polizia e nella loro disponibilità, anche se posizionati su strade urbane non comprese nel decreto prefettizio previsto dall’art. 4 del D.L. n. 121/2002.
In tale ipotesi, prevista dall’art. 201, comma 1-bis, lett. e), del Codice della Strada, non è richiesto il riferimento a un decreto prefettizio nel verbale, né si applica il vincolo relativo alla tipologia di strada.
La contestazione differita è quindi legittima, purché risulti che il dispositivo sia stato impiegato in presenza e sotto il diretto controllo degli agenti accertatori.
Commento
Accertamento a mezzo autovelox mobili su strade urbane e legittimità della contestazione differita in assenza di decreto prefettizio
1. Premessa: la questione giuridica
La sentenza in commento affronta un tema ricorrente nella giurisprudenza in materia di sanzioni stradali: è necessaria l’adozione di un decreto prefettizio per legittimare l’utilizzo di autovelox mobili su strade urbane? E, in assenza di contestazione immediata, è sufficiente l’impiego del dispositivo da parte della polizia giudiziaria per ritenere legittima la verbalizzazione differita?
La risposta fornita dalla Corte di Cassazione si inserisce in un solco interpretativo che distingue nettamente:
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gli accertamenti automatici da remoto, che richiedono un provvedimento autorizzativo prefettizio, e
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gli accertamenti effettuati con dispositivi mobili nella disponibilità fisica e sotto il controllo diretto degli agenti accertatori, che ricadono nell’ambito di applicazione dell’art. 201, comma 1-bis, lett. e), C.d.S.
2. I fatti e l’iter processuale
Il ricorrente aveva impugnato una sanzione per violazione dei limiti di velocità, contestando la legittimità della contestazione differita dell’infrazione rilevata su una strada urbana, in quanto non supportata da un decreto prefettizio che ne autorizzasse l’installazione dell’autovelox.
La Corte d’Appello, confermando il rigetto dell’opposizione, aveva ritenuto irrilevante la mancanza del decreto, valorizzando il fatto che l’apparecchio fosse nella disponibilità degli agenti e impiegato sotto la loro sorveglianza diretta.
La Cassazione conferma tale ricostruzione, ribadendo la distinzione tra:
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accertamenti automatizzati senza presenza degli agenti (che richiedono decreto prefettizio);
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accertamenti mobili con presenza e controllo diretto (per cui vale la deroga prevista dalla legge).
3. La contestazione differita e l’art. 201 C.d.S.
L’art. 201, comma 1-bis, lett. e), C.d.S., consente la contestazione differita in caso di accertamenti eseguiti mediante dispositivi nella disponibilità degli organi di polizia stradale, anche se non seguiti da contestazione immediata, quando tale contestazione non sia possibile.
La Corte chiarisce che, in questi casi:
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non è necessaria l’individuazione della strada nel decreto prefettizio, a differenza di quanto previsto per le postazioni fisse o automatiche;
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l’autovelox può essere utilizzato anche su strade urbane, purché:
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sia mobile;
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sia presente il presidio fisico degli agenti.
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Questo principio è coerente con precedenti giurisprudenziali (ex multis, Cass. civ., sez. II, n. 29595/2022), che distinguono tra rilevamento in remoto e rilevamento in loco.
4. Decreto prefettizio: quando è necessario e quando no
Il decreto prefettizio ex art. 4 del D.L. 121/2002 è obbligatorio solo per le rilevazioni:
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fisse (senza presidio degli agenti),
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su strade extraurbane secondarie o urbane di scorrimento,
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in postazioni fisse o mobili non presidiate, ovvero a rilevamento automatico continuo (es. Tutor, Vergilius).
Non è richiesto, invece, per gli accertamenti eseguiti:
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con autovelox mobili nella disponibilità fisica della polizia stradale,
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presidiati e attivati dagli agenti,
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anche su strade urbane, senza limitazione normativa.
Questo orientamento evita una lettura formalistica della normativa e si ispira al principio di ragionevolezza nella distribuzione degli oneri autorizzativi, coerentemente con la natura mobile e flessibile del controllo.
5. Valenza probatoria del verbale
La Corte conferma inoltre che, in presenza di accertamento eseguito sotto il diretto controllo degli agenti, il verbale redatto da pubblici ufficiali fa piena prova fino a querela di falso (art. 2700 c.c.) anche quanto alla presenza degli agenti sul posto, rendendo superflua ogni prova ulteriore da parte dell’amministrazione.
Il verbale, in questi casi, non necessita di richiamare il decreto prefettizio, poiché non vi è obbligo di autorizzazione preventiva per il tipo di accertamento effettuato.
6. Conclusioni
L’ordinanza n. 412/2025 conferma e consolida una lettura sistematica e funzionale della normativa sui controlli elettronici della velocità, distinguendo correttamente:
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l’accertamento mobile presidiato, legittimo anche in assenza di decreto prefettizio,
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dall’accertamento automatico remoto, che invece richiede espressa autorizzazione.
La pronuncia valorizza la flessibilità operativa degli organi di polizia, senza sacrificare i principi di legalità e tutela del contraddittorio, assicurando al cittadino la possibilità di verificare la legittimità del procedimento, ma senza gravare l’azione amministrativa di oneri eccessivi o non previsti dalla legge.

