Diritto al mantenimento del figlio maggiorenne se non economicamente indipendente
Il tema del mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente indipendente è da tempo oggetto di una consolidata elaborazione giurisprudenziale, che si è ulteriormente chiarita con l’ordinanza n. 12121 dell’8 maggio 2025 della Corte di Cassazione. Questa pronuncia ribadisce e rafforza un principio cardine del diritto di famiglia: la maggiore età non comporta automaticamente la cessazione del diritto al mantenimento, che invece permane fino al raggiungimento dell’autosufficienza economica, oppure fino a quando il figlio abbia avuto, ma trascurato, un’effettiva possibilità di raggiungerla.
📌 Contesto normativo e giurisprudenziale
Ai sensi dell’art. 30 della Costituzione e degli articoli 147, 148, 315-bis e 337-septies del Codice Civile, l’obbligo dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli non cessa con il solo compimento del diciottesimo anno d’età. Esso prosegue fintanto che:
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Il figlio non ha ancora raggiunto un’adeguata autonomia economica, in base alla propria formazione e alle concrete possibilità lavorative.
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Il figlio mantiene una condotta attiva e coerente con un percorso di crescita, istruzione e inserimento professionale.
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Non vi sia un rifiuto ingiustificato di occasioni lavorative o formative, che può comportare la perdita del diritto.
⚖️ Il caso concreto – Cass. civ., sez. I, ord., 8 maggio 2025, n. 12121
🔹 Il giudizio di primo grado
Il Tribunale di Ragusa, nell’ambito di un procedimento di separazione, aveva revocato l’assegno di mantenimento per la figlia, nel frattempo divenuta maggiorenne. Tale decisione era stata motivata in modo quasi automatico, basandosi esclusivamente sull’età anagrafica, senza valutare l’effettiva autonomia economica della figlia.
🔹 L’appello e il ricorso in Cassazione
La Corte d’Appello di Catania aveva confermato la revoca, sostenendo implicitamente la correttezza del ragionamento del giudice di primo grado.
La madre, però, ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, lamentando:
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che la figlia avesse compiuto la maggiore età solo da un anno;
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che non era ancora autonoma economicamente;
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che il contesto territoriale e occupazionale rendeva oggettivamente difficile trovare un’occupazione in tempi brevi.
🧑⚖️ La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso della madre, richiamando i principi giurisprudenziali consolidati e affermando che:
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Il raggiungimento della maggiore età non estingue automaticamente l’obbligo di mantenimento.
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Spetta al giudice accertare caso per caso se il figlio abbia acquisito una vera autonomia economica o abbia colpevolmente rinunciato a conseguirla.
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Non può considerarsi sufficiente la mera potenzialità astratta di lavorare: serve una valutazione concreta e contestualizzata del percorso formativo/professionale del figlio e del mercato del lavoro locale.
👉 In particolare, la Corte sottolinea che la giovane età e l’assenza di redditi dimostrabili sono elementi idonei a giustificare la prosecuzione del mantenimento.
📘 Principi giuridici confermati
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Non automaticità della cessazione del mantenimento al compimento dei 18 anni.
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Diligenza del figlio: se il figlio dimostra impegno negli studi o nella ricerca di lavoro, il mantenimento è dovuto.
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Onere della prova: spetta al genitore che vuole far cessare il mantenimento provare che il figlio è autonomo o che si è volontariamente sottratto all’obbligo di contribuire alla propria autosufficienza.
🔍 Conclusioni pratiche
Questa ordinanza rappresenta un punto fermo in ambito giurisprudenziale. Ne derivano alcune implicazioni concrete:
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I genitori non possono smettere arbitrariamente di versare il mantenimento al figlio maggiorenne.
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Le decisioni dei tribunali devono essere motivate con riferimento a dati oggettivi sull’autonomia del figlio.
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Il mantenimento non è in eterno, ma finché il figlio mantiene un comportamento coerente con un progetto formativo/professionale.

