Cass. civ., sez. V, ord. 15 maggio 2025, n. 13020
Massima
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto oltre il termine lungo di sei mesi previsto dall’art. 327 c.p.c., anche se l’ufficio UNEP risulti chiuso nel giorno di scadenza, poiché la consegna per la notificazione deve comunque avvenire entro tale termine.
Nel merito, non è sindacabile la statuizione della CTR che estende gli effetti dello “scudo fiscale” (art. 13-bis, D.L. n. 78/2009) alla società contribuente, in quanto dominata dalla persona fisica che ha aderito alla procedura di emersione, ove tale decisione sia divenuta definitiva per mancata impugnazione tempestiva.
Nota a sentenza – Cass. civ., sez. V, ord. 15 maggio 2025, n. 13020
Tardività della notifica del ricorso per cassazione e irretrattabilità del giudicato su effetti dello “scudo fiscale”
1. Premessa e oggetto della decisione
L’ordinanza si occupa di due rilevanti aspetti del contenzioso tributario:
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la disciplina della decadenza dal ricorso per cassazione, con particolare riferimento alla notifica avviata oltre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c.;
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la valutazione di una pretesa tributaria annullata dalla CTR per effetto dell’adesione allo “scudo fiscale” da parte del socio persona fisica, e la sua estensione alla società partecipata.
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività e, in via meramente incidentale, ribadito la preclusione al riesame nel merito della vicenda.
2. Il fatto e la procedura
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento emesso a carico di una società, deducendo che il socio di riferimento aveva aderito allo “scudo fiscale” ex art. 13-bis del D.L. 78/2009, e che ciò comportava l’irrilevanza tributaria delle attività finanziarie estere oggetto di emersione.
La CTR accoglieva il ricorso, estendendo gli effetti della regolarizzazione alla società “controllata”, sulla base di presunzioni circa la sovrapposizione soggettiva tra il soggetto aderente e l’ente.
L’Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione, ma il ricorso era notificato oltre il termine lungo semestrale, e la Corte ne dichiarava l’inammissibilità.
3. I principi affermati
a) Inammissibilità per tardività della notifica del ricorso per cassazione
La Corte ribadisce un consolidato principio: il termine di sei mesi per proporre ricorso per cassazione ex art. 327, comma 1, c.p.c. è perentorio, e deve essere rispettato con riferimento alla data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per la notifica.
Non rileva, a tal fine:
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la chiusura straordinaria dell’UNEP nel giorno di scadenza;
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né la notifica nei giorni immediatamente successivi.
L’unica ipotesi di proroga è quella prevista dall’art. 155 c.p.c. (termine che scade in giorno festivo), ma non si applica alla mera indisponibilità del servizio UNEP.
La tardiva attivazione della notifica comporta decadenza dall’impugnazione, con conseguente inammissibilità.
b) Effetti del giudicato sull’applicazione dello “scudo fiscale”
La CTR aveva riconosciuto che l’adesione allo “scudo fiscale” da parte della persona fisica (dominus) determinava, di fatto, l’irrilevanza fiscale delle operazioni estere contestate alla società, considerata un mero schermo strumentale.
La Corte di Cassazione, pur non potendo esaminare il merito per la tardività del ricorso, ha confermato che tale statuizione è ormai coperta da giudicato e non più sindacabile.
4. Analisi critica e osservazioni sistematiche
a) Sul piano processuale
Questa pronuncia richiama la necessità di:
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vigilare attentamente sui termini di impugnazione, tenendo conto delle peculiarità della notifica a mezzo UNEP;
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escludere qualsiasi automatismo nella proroga dei termini legata a fattori organizzativi (es. chiusure UNEP), a meno che non vi siano cause di forza maggiore oggettivamente documentate.
L’orientamento è conforme alla giurisprudenza costante (ex multis: Cass. S.U. n. 14594/2016; Cass. n. 30622/2018).
b) Sul piano sostanziale – lo “scudo fiscale” e le società controllate
L’estensione degli effetti dello “scudo fiscale” alle società formalmente distinte ma sostanzialmente controllate da chi ha effettuato la regolarizzazione è questione delicata.
Il D.L. 78/2009 prevede che l’adesione alla regolarizzazione comporti:
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l’esclusione delle sanzioni e degli accertamenti fiscali;
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la regolarità della posizione tributaria per le somme oggetto di emersione.
Tuttavia, la giurisprudenza di merito ha talvolta ritenuto applicabile tale effetto anche alle società interposte o collegate, in presenza di:
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coincidenza soggettiva tra aderente e amministratore;
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utilizzo della società per la gestione di capitali “esterovestiti” emersi con lo scudo.
La Cassazione, pur non pronunciandosi nel merito, non ha escluso la validità dell’interpretazione della CTR, lasciando quindi uno spiraglio alla possibilità di effetti riflessi dello scudo su società “trasparenti”.
5. Conclusione
L’ordinanza n. 13020/2025 conferma:
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la rigidità dei termini di impugnazione in cassazione;
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l’inammissibilità della notifica tardiva, anche se dovuta a chiusure del servizio UNEP;
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l’autorità di giudicato di sentenze non impugnate tempestivamente, anche se fondate su tesi interpretative non univoche.
Essa si colloca in una linea giurisprudenziale improntata a:
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certezza dei rapporti processuali, e
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stabilità delle decisioni tributarie, pur in presenza di elementi potenzialmente controversi sul piano sostanziale.
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