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Cass. civ., sez. V, ord. 15 maggio 2025, n. 13024

Massima

In tema di contenzioso tributario, è affetta da vizio di violazione di legge la sentenza che decide una controversia relativa all’irrogazione di sanzioni sulla base della conferma in appello di avvisi di accertamento non ancora definitivi, senza disporre la sospensione del giudizio pregiudicato ai sensi dell’art. 295 c.p.c.
Deve ritenersi fondato il motivo di ricorso con cui si deduce la violazione del principio secondo cui solo le sentenze passate in giudicato possono esplicare effetti riflessi in cause pregiudicate, e non quelle ancora suscettibili di impugnazione.
Ne consegue la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, affinché il giudice del rinvio riesamini la legittimità dell’atto sanzionatorio senza presupporre come definitivo l’accertamento tributario ancora sub iudice.


Nota a sentenza – Cass. civ., sez. V, ord. 15 maggio 2025, n. 13024

Rapporto tra giudizio principale e processo sanzionatorio: pregiudizialità necessaria e limiti all’efficacia della sentenza non definitiva


1. Premessa: il contesto normativo

L’ordinanza si inserisce nel quadro dei rapporti tra giudizi tributari collegati, in particolare tra:

  • il giudizio avente a oggetto l’avviso di accertamento (impositivo), e

  • il giudizio parallelo o successivo concernente l’irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie correlate all’accertamento.

L’art. 295 c.p.c. impone la sospensione necessaria del giudizio, se la definizione di una controversia dipende dalla risoluzione di un’altra causa previamente instaurata e non ancora decisa con sentenza definitiva.

Nel sistema tributario, il principio si intreccia con quanto previsto:

  • dall’art. 2, D.lgs. n. 472/1997, che sancisce l’autonomia del procedimento sanzionatorio;

  • ma anche con l’art. 7, comma 4, D.lgs. n. 546/1992, che consente al giudice tributario di valutare l’illegittimità dell’atto derivante da altro provvedimento (es. accertamento), nei limiti del giudicato.


2. I fatti oggetto del giudizio

Nel caso di specie:

  • l’Agenzia delle Entrate aveva irrogato sanzioni amministrative tributarie in base a un precedente avviso di accertamento;

  • il giudizio relativo all’accertamento era ancora sub iudice, poiché la sentenza d’appello non era definitiva;

  • nonostante ciò, il giudice di merito aveva deciso la causa relativa alle sanzioni, fondando la propria decisione sull’esito ancora non definitivo del processo principale.


3. Le questioni giuridiche poste

Il ricorrente ha denunciato in Cassazione la violazione:

  • dell’art. 295 c.p.c., per mancata sospensione del processo sanzionatorio,

  • e del principio di diritto secondo cui una sentenza priva di autorità di giudicato non può vincolare giudizi dipendenti, né costituire presupposto fondante per decisioni su controversie pregiudicate.


4. I principi di diritto affermati dalla Cassazione

a) Inidoneità della sentenza d’appello non passata in giudicato a produrre effetti vincolanti

La Corte ribadisce che solo la sentenza passata in giudicato può esplicare effetti riflessi o preclusivi in un processo distinto ma collegato.
Una decisione appellabile, anche se provvisoriamente esecutiva, non è idonea a fondare stabilmente un altro provvedimento, né a costituire presupposto per atti sanzionatori irreversibili.

b) Obbligo di sospensione del giudizio sanzionatorio ex art. 295 c.p.c.

Quando il giudizio sull’irrogazione delle sanzioni:

  • dipende dall’accertamento dell’esistenza del tributo (esaminato in separato giudizio),

  • e quest’ultimo è ancora sub iudice, il giudice non può decidere autonomamente sulla sanzione, ma deve sospendere il processo.

Il mancato rispetto dell’art. 295 c.p.c. determina nullità della sentenza per violazione di legge processuale.

c) Cassazione con rinvio per nuovo esame privo di presupposti pregiudiziali

La Cassazione annulla la sentenza e rinvia al giudice d’appello, il quale dovrà:

  • sospendere il giudizio sanzionatorio fino alla definizione del giudizio sull’accertamento;

  • valutare la legittimità delle sanzioni solo in presenza di giudicato impositivo.


5. Implicazioni sistemiche e operative

La sentenza conferma un principio fondamentale del contenzioso tributario:

  • non si può irrogare sanzioni definitive su presupposti ancora contestati;

  • il rispetto della pregiudizialità necessaria tutela sia la coerenza sistemica, sia i diritti di difesa del contribuente.

Operativamente:

  • l’Agenzia deve attendere l’esito definitivo del giudizio impositivo prima di insistere nella riscossione o nella difesa di atti sanzionatori;

  • i giudici tributari devono verificare la pendenza e lo stato dei giudizi connessi, disponendo, se del caso, la sospensione.


6. Conclusione

L’ordinanza n. 13024/2025 chiarisce che:

  • il giudizio sulle sanzioni tributarie deve essere sospeso se dipendente da accertamenti non ancora definitivi;

  • una sentenza d’appello non passata in giudicato non può fondare la legittimità autonoma di un atto sanzionatorio;

  • in assenza di sospensione, la sentenza pronunciata è viziata da violazione di legge processuale.

La pronuncia si colloca in un orientamento giurisprudenziale volto a rafforzare i principi di legalità, effettività e coerenza logico-giuridica nel processo tributario, evitando pronunce contraddittorie o premature.


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