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Cass. civ., sez. V, ord. 15 maggio 2025, n. 13025

Massima

In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 119/2018, è inammissibile la domanda relativa a controversie già definite con sentenza della Corte di Cassazione passata in giudicato, che non abbia disposto il rinvio al giudice di merito, trattandosi di rapporti ormai esauriti alla data del 24 ottobre 2018.
Tuttavia, qualora il contribuente, dopo il rigetto dell’istanza di definizione, perfezioni successivamente la definizione agevolata per la medesima pretesa tributaria, l’intervenuta rinuncia rituale al ricorso per cassazione, accettata dall’Agenzia delle Entrate, comporta l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese e inapplicabilità del raddoppio del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.


Nota a sentenza – Cass. civ., sez. V, ord. 15 maggio 2025, n. 13025

Definizione agevolata ex D.L. 119/2018 e giudizi in Cassazione: limiti oggettivi, effetti estintivi e contributo unificato


1. Il contesto normativo: definizione agevolata delle controversie tributarie

L’art. 6 del D.L. n. 119/2018 ha introdotto una disciplina transitoria di definizione agevolata delle liti fiscali pendenti alla data del 24 ottobre 2018, condizionata al pagamento di un importo agevolato e all’abbandono del giudizio da parte del contribuente.

L’accesso alla procedura è però escluso per le controversie:

  • già definitivamente decise;

  • non pendenti alla data di riferimento;

  • o esaurite a seguito di decisione della Cassazione non cassatoria con rinvio.


2. La fattispecie concreta: rinuncia postuma in giudizio già definito

Nel caso trattato dalla Corte, il contribuente aveva presentato istanza di definizione agevolata nonostante l’avvenuto giudicato, derivante da una sentenza di Cassazione non seguita da rinvio.

L’istanza era stata respinta, ma successivamente il contribuente rinunciava formalmente al ricorso per Cassazione (ancorché inammissibile), e l’Agenzia delle Entrate accettava tale rinuncia.

La Corte si è dunque pronunciata sulla efficacia estintiva della rinuncia, sugli effetti sulle spese processuali e, in particolare, sulla non applicabilità del raddoppio del contributo unificato.


3. I principi di diritto enunciati

a) Inammissibilità della definizione agevolata per giudizi già esauriti

La Corte conferma il principio, già affermato in altre pronunce (Cass. 12222/2022; Cass. 34282/2021), secondo cui la definizione agevolata:

  • è preclusa per le liti tributarie definitivamente concluse prima del 24 ottobre 2018,

  • e non si applica se la sentenza della Cassazione non ha disposto il rinvio, chiudendo definitivamente il rapporto giuridico oggetto del giudizio.

Pertanto, in tali ipotesi non vi è pendenza processuale, e ogni domanda di definizione è inammissibile ab origine.

b) Effetto estintivo della rinuncia rituale al ricorso per Cassazione

La rinuncia al ricorso, ex art. 391 c.p.c., produce l’estinzione del giudizio, con effetto retroattivo e generale, a condizione che:

  • sia formale e rituale (atto scritto);

  • sia accettata dalla controparte (in questo caso, l’Agenzia).

L’Agenzia aveva accettato la rinuncia in considerazione del perfezionamento successivo della definizione agevolata con riferimento a un distinto piano di pagamento, afferente alla medesima pretesa tributaria.

La Corte ha ritenuto tale circostanza rilevante ai fini dell’estinzione processuale, pur restando inammissibile la definizione ai sensi del D.L. 119/2018.

c) Spese compensate e nozione di soccombenza virtuale

In presenza di rinuncia accettata, e in assenza di statuizione giudiziale di merito, non può ritenersi configurabile una soccombenza, neppure virtuale, pertanto le spese vanno compensate.

Tale principio è in linea con l’orientamento consolidato (Cass. SS.UU. 23535/2023), secondo cui la compensazione è giustificata in caso di:

  • rinuncia congiunta,

  • cessazione della materia del contendere,

  • definizione per motivi extraprocessuali.

d) Inapplicabilità del raddoppio del contributo unificato

Infine, la Corte ha escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 (raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso), in quanto:

  • il ricorso è stato ritualmente abbandonato prima della decisione,

  • non si è verificato un provvedimento di rigetto/inammissibilità emesso dalla Corte,

  • e l’interesse processuale è venuto meno ex art. 391 c.p.c.


4. Rilievi pratici e operativi

La pronuncia ha impatto rilevante in diverse ipotesi:

  • chiarisce i limiti temporali e oggettivi della definizione agevolata ex D.L. 119/2018;

  • distingue tra inammissibilità della definizione e efficacia estintiva della rinuncia successiva;

  • tutela il contribuente da oneri processuali (spese, contributo) anche in caso di rinuncia postuma, purché formalmente corretta.


5. Conclusioni

Con l’ordinanza n. 13025/2025, la Cassazione afferma che:

  • la definizione agevolata ex D.L. 119/2018 non è esperibile per liti già definite in via definitiva (Cassazione senza rinvio);

  • la rinuncia rituale al ricorso per Cassazione, se accettata dalla controparte, produce l’estinzione del processo;

  • non si applica in tal caso né la condanna alle spese, né il raddoppio del contributo unificato.

La pronuncia equilibra la certezza del diritto processuale con la tutela del contribuente, valorizzando la funzione deflattiva della rinuncia consapevole anche in presenza di definizione non formalmente ricevibile.


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