Genitori divorziati: nessun diritto di accesso alla casa coniugale per l’ex coniuge non convivente con i figli
La sentenza n. 12249/2025 della Corte di Cassazione, Sezione I Civile, affronta un tema ricorrente e delicato nel contesto delle separazioni e dei divorzi con figli non economicamente autosufficienti: il diritto all’assegnazione della casa coniugale e i limiti di accesso all’immobile da parte dell’ex coniuge non convivente.
L’ordinanza chiarisce che l’ex coniuge che non convive con i figli e che non è più parte del nucleo familiare “dominante” non ha diritto di accedere o coabitare nella casa familiare assegnata all’altro genitore, anche in presenza di problemi abitativi personali. Tuttavia, è possibile una soluzione abitativa alternativa in caso di divisione fisica e autonoma dell’immobile, purché ciò non comprometta la stabilità e le esigenze dei figli.
? LA QUESTIONE DELL’ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
? PRINCIPIO GENERALE
Secondo la consolidata giurisprudenza della Cassazione:
L’assegnazione della casa familiare ha funzione assistenziale e protettiva dell’interesse prioritario della prole, non dell’ex coniuge.
? In caso di figli minorenni o maggiorenni non autonomi:
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La casa è assegnata al genitore collocatario (quello con cui i figli convivono stabilmente).
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La titolarità dell’immobile (proprietà, comproprietà o locazione) non è rilevante ai fini dell’assegnazione.
??? IL CASO: UNA FIGLIA MAGGIORENNE MA NON AUTONOMA
Nella vicenda decisa:
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I coniugi divorziano.
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La figlia maggiorenne, non ancora economicamente autosufficiente, vive stabilmente con la madre.
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La madre risulta quindi genitore collocatario e ottiene l’assegnazione esclusiva della casa familiare, anche se si è risposata.
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Il padre chiede l’uso parziale dell’immobile (il primo piano), sostenendo difficoltà economiche e assenza di altra sistemazione abitativa.
⚖️ LA DECISIONE IN APPELLO
La Corte d’Appello, pur confermando l’assegnazione alla madre, modifica parzialmente le condizioni:
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Autorizza il padre ad abitare il primo piano dell’immobile, in quanto separabile funzionalmente come unità abitativa autonoma.
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Sottolinea che la soluzione:
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non incide negativamente sulla figlia, ancora residente con la madre,
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è giustificata dalla particolare situazione economica del padre,
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non comporta revoca dell’assegnazione, ma solo una diversa organizzazione dello spazio.
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? PUNTI CHIAVE DELLA CASSAZIONE
La Cassazione conferma la legittimità della decisione di secondo grado, ma ribadisce principi fondamentali:
✅ 1. L’assegnazione della casa segue le esigenze del figlio, non dell’ex coniuge
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Non basta che l’ex coniuge sia in difficoltà economica.
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È necessario che la coabitazione non comprometta il benessere del figlio.
✅ 2. L’ex coniuge non ha “diritto” di tornare nella casa familiare
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Neppure se proprietario o comproprietario.
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Può chiedere la vendita, la divisione o la liquidazione della sua quota, ma non imporre la coabitazione.
✅ 3. È ammissibile una coabitazione “fisicamente separata” solo se:
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L’immobile è divisibile in due unità autonome (es. piani separati, accessi distinti).
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La figlia maggiorenne mantiene la sua zona di stabilità e sicurezza abitativa.
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Il padre non interferisce con la vita del nucleo madre-figlia.
? IL RAPPORTO CON L’ART. 337-sexies C.C.
L’articolo 337-sexies del Codice Civile stabilisce che:
“Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli conviventi.”
Questo si applica anche in caso di:
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figli maggiorenni non economicamente autosufficienti
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convivenza continuativa e stabile
? La risposata del genitore collocatario (in questo caso la madre) non fa decadere il diritto all’assegnazione finché le esigenze del figlio lo giustificano.
?️ TUTELA DELL’AUTONOMIA ABITATIVA DEL FIGLIO
Il diritto del figlio a:
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Un ambiente domestico stabile e sicuro
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Assenza di tensioni o conflitti con l’altro genitore
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Riservatezza e autonomia personale
→ prevale sul diritto abitativo dell’ex coniuge, anche se formalmente comproprietario.
? CONCLUSIONI
La Cassazione con l’ordinanza n. 12249/2025 riafferma:
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L’assegnazione della casa familiare non tutela l’ex coniuge, ma il figlio non autonomo che vi abita.
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L’ex coniuge non ha alcun diritto di accesso o permanenza, se ciò contrasta con le esigenze del figlio e del genitore collocatario.
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L’unica eccezione possibile è una coabitazione organizzata in spazi completamente separati, che non comprometta l’equilibrio del figlio.
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