Genitori divorziati: nessun diritto di accesso alla casa coniugale per l’ex coniuge non convivente con i figli
La sentenza n. 12249/2025 della Corte di Cassazione, Sezione I Civile, affronta un tema ricorrente e delicato nel contesto delle separazioni e dei divorzi con figli non economicamente autosufficienti: il diritto all’assegnazione della casa coniugale e i limiti di accesso all’immobile da parte dell’ex coniuge non convivente.
L’ordinanza chiarisce che l’ex coniuge che non convive con i figli e che non è più parte del nucleo familiare “dominante” non ha diritto di accedere o coabitare nella casa familiare assegnata all’altro genitore, anche in presenza di problemi abitativi personali. Tuttavia, è possibile una soluzione abitativa alternativa in caso di divisione fisica e autonoma dell’immobile, purché ciò non comprometta la stabilità e le esigenze dei figli.
🏠 LA QUESTIONE DELL’ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
📌 PRINCIPIO GENERALE
Secondo la consolidata giurisprudenza della Cassazione:
L’assegnazione della casa familiare ha funzione assistenziale e protettiva dell’interesse prioritario della prole, non dell’ex coniuge.
👉 In caso di figli minorenni o maggiorenni non autonomi:
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La casa è assegnata al genitore collocatario (quello con cui i figli convivono stabilmente).
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La titolarità dell’immobile (proprietà, comproprietà o locazione) non è rilevante ai fini dell’assegnazione.
👨👩👧 IL CASO: UNA FIGLIA MAGGIORENNE MA NON AUTONOMA
Nella vicenda decisa:
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I coniugi divorziano.
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La figlia maggiorenne, non ancora economicamente autosufficiente, vive stabilmente con la madre.
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La madre risulta quindi genitore collocatario e ottiene l’assegnazione esclusiva della casa familiare, anche se si è risposata.
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Il padre chiede l’uso parziale dell’immobile (il primo piano), sostenendo difficoltà economiche e assenza di altra sistemazione abitativa.
⚖️ LA DECISIONE IN APPELLO
La Corte d’Appello, pur confermando l’assegnazione alla madre, modifica parzialmente le condizioni:
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Autorizza il padre ad abitare il primo piano dell’immobile, in quanto separabile funzionalmente come unità abitativa autonoma.
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Sottolinea che la soluzione:
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non incide negativamente sulla figlia, ancora residente con la madre,
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è giustificata dalla particolare situazione economica del padre,
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non comporta revoca dell’assegnazione, ma solo una diversa organizzazione dello spazio.
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📌 PUNTI CHIAVE DELLA CASSAZIONE
La Cassazione conferma la legittimità della decisione di secondo grado, ma ribadisce principi fondamentali:
✅ 1. L’assegnazione della casa segue le esigenze del figlio, non dell’ex coniuge
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Non basta che l’ex coniuge sia in difficoltà economica.
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È necessario che la coabitazione non comprometta il benessere del figlio.
✅ 2. L’ex coniuge non ha “diritto” di tornare nella casa familiare
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Neppure se proprietario o comproprietario.
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Può chiedere la vendita, la divisione o la liquidazione della sua quota, ma non imporre la coabitazione.
✅ 3. È ammissibile una coabitazione “fisicamente separata” solo se:
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L’immobile è divisibile in due unità autonome (es. piani separati, accessi distinti).
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La figlia maggiorenne mantiene la sua zona di stabilità e sicurezza abitativa.
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Il padre non interferisce con la vita del nucleo madre-figlia.
🧬 IL RAPPORTO CON L’ART. 337-sexies C.C.
L’articolo 337-sexies del Codice Civile stabilisce che:
“Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli conviventi.”
Questo si applica anche in caso di:
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figli maggiorenni non economicamente autosufficienti
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convivenza continuativa e stabile
📌 La risposata del genitore collocatario (in questo caso la madre) non fa decadere il diritto all’assegnazione finché le esigenze del figlio lo giustificano.
🛡️ TUTELA DELL’AUTONOMIA ABITATIVA DEL FIGLIO
Il diritto del figlio a:
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Un ambiente domestico stabile e sicuro
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Assenza di tensioni o conflitti con l’altro genitore
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Riservatezza e autonomia personale
→ prevale sul diritto abitativo dell’ex coniuge, anche se formalmente comproprietario.
🧭 CONCLUSIONI
La Cassazione con l’ordinanza n. 12249/2025 riafferma:
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L’assegnazione della casa familiare non tutela l’ex coniuge, ma il figlio non autonomo che vi abita.
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L’ex coniuge non ha alcun diritto di accesso o permanenza, se ciò contrasta con le esigenze del figlio e del genitore collocatario.
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L’unica eccezione possibile è una coabitazione organizzata in spazi completamente separati, che non comprometta l’equilibrio del figlio.
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