La questione dei debiti condominiali e il rischio di sfratto per l’inquilino
La questione dei debiti condominiali e il rischio di sfratto per l’inquilino è un argomento di grande rilevanza nel diritto delle locazioni. È fondamentale comprendere le responsabilità, le procedure e le tutele previste dalla legge.
Debiti condominiali: chi è responsabile verso il condominio?
La responsabilità primaria per il pagamento degli oneri condominiali (le “spese condominiali”) verso il condominio ricade sempre sul proprietario dell’immobile. Questo è un principio consolidato, in quanto l’obbligo di contribuire alle spese condominiali è legato alla proprietà della singola unità immobiliare facente parte del condominio.
Tuttavia, tra il proprietario (locatore) e l’inquilino (conduttore) esiste un rapporto contrattuale di locazione. In base a tale contratto, il conduttore si impegna a pagare al locatore una parte delle spese condominiali, quelle che la legge pone a suo carico.
Quindi, riassumendo:
- Verso il condominio: Solo il proprietario è responsabile per il pagamento di tutte le spese condominiali. L’amministratore di condominio, in caso di morosità, si rivolgerà sempre e solo al proprietario per la riscossione.
- Verso il proprietario: L’inquilino è responsabile nei confronti del proprietario per le spese condominiali che, per legge o per contratto, sono a suo carico.
Quali sono le spese condominiali a carico del conduttore?
L’Art. 9 della Legge sull’Equo Canone (Legge n. 392/1978) stabilisce quali sono le spese condominiali a carico del conduttore. In linea generale, si tratta delle spese relative all’ordinaria amministrazione e alla fornitura di servizi comuni. Le spese di manutenzione straordinaria e le spese relative alle innovazioni sono generalmente a carico del proprietario.
Le spese a carico del conduttore includono tipicamente:
- Servizio di pulizia (scale, androni, parti comuni).
- Funzionamento e manutenzione ordinaria dell’ascensore.
- Fornitura dell’acqua, dell’energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell’aria (se centralizzati).
- Servizio di portineria (nella misura del 90%, salvo accordi diversi).
- Spese per lo smaltimento dei rifiuti (tassa sui rifiuti, se inclusa nelle spese condominiali).
- Manutenzione ordinaria delle parti comuni (es. piccole riparazioni, giardinaggio).
È fondamentale che il contratto di locazione specifichi chiaramente quali spese sono a carico dell’inquilino e quali del proprietario, e le modalità di rendicontazione e pagamento.
Quando lo sfratto se non pago il condominio?
L’inquilino può essere sfrattato per morosità nel pagamento degli oneri condominiali se l’ammontare degli oneri non pagati supera due mensilità del canone di locazione. Questo criterio è stabilito dall’Art. 5 della Legge n. 392/1978 e mira a definire una soglia di gravità dell’inadempimento.
Non è quindi sufficiente un piccolo ritardo o una piccola morosità, ma è necessario che il debito accumulato sia significativo.
La procedura di sfratto si avvia tramite un atto di citazione per la convalida di sfratto per morosità notificato all’inquilino. L’udienza di convalida si tiene davanti al Giudice del Tribunale competente.
L’amministratore o il proprietario devono prima chiedermi i soldi?
Sì. Prima di avviare la procedura di sfratto, il proprietario ha l’onere di richiedere all’inquilino il pagamento degli oneri condominiali dovuti. Questa richiesta può avvenire tramite:
- Raccomandata A/R o PEC, che costituisce una prova della richiesta di pagamento e della costituzione in mora del conduttore.
- Solleciti di pagamento inviati periodicamente con il rendiconto delle spese.
L’amministratore di condominio, invece, non ha un rapporto diretto con l’inquilino per la riscossione, e quindi non è suo compito chiedere i soldi all’inquilino. L’amministratore invierà i solleciti e i decreti ingiuntivi al proprietario. Sarà poi il proprietario a dover recuperare le somme dall’inquilino.
Come fa il proprietario a dimostrare che devo pagare quelle spese condominiali?
Per dimostrare che l’inquilino è moroso nel pagamento delle spese condominiali, il proprietario dovrà produrre in giudizio:
- Il contratto di locazione: Che stabilisce l’obbligo dell’inquilino di pagare gli oneri accessori e le modalità di pagamento.
- Le richieste di pagamento inviate all’inquilino: Ad esempio, le raccomandate di sollecito o i rendiconti annuali delle spese con l’indicazione della quota a carico del conduttore.
- I bilanci condominiali e i riparti delle spese: Approvati dall’assemblea condominiale. Questi documenti attestano l’ammontare delle spese complessive del condominio e la quota imputabile all’unità immobiliare del proprietario.
- Le ricevute dei pagamenti effettuati dal proprietario al condominio: Dimostrano che il proprietario ha effettivamente sostenuto quelle spese.
- Un prospetto contabile analitico: Che dimostri il dettaglio delle spese dovute dall’inquilino, i pagamenti effettuati e il saldo debitorio.
L’onere della prova dell’inadempimento (ovvero del mancato pagamento degli oneri accessori) spetta al proprietario.
Il proprietario può sfrattarmi anche se non ha ancora pagato lui il condominio?
Sì, il proprietario può sfrattare l’inquilino anche se non ha ancora pagato lui direttamente il condominio all’amministratore.
Ciò che conta per la legittimità dello sfratto è l’inadempimento dell’inquilino verso il proprietario, in base al contratto di locazione. L’obbligo dell’inquilino di pagare gli oneri accessori al proprietario è indipendente dall’adempimento del proprietario verso il condominio.
Il proprietario ha il diritto di chiedere all’inquilino il pagamento delle spese condominiali che sono a suo carico, anche se non le ha ancora versate al condominio. Naturalmente, il proprietario dovrà poi a sua volta versarle al condominio per evitare di incorrere in morosità con quest’ultimo.
Posso evitare lo sfratto pagando i debiti condominiali in ritardo?
Sì, l’inquilino può evitare lo sfratto per morosità pagando i debiti condominiali in ritardo.
Nel procedimento di sfratto per morosità, l’inquilino ha la possibilità di “sanare la morosità” presentando il pagamento degli importi dovuti (canoni e/o oneri accessori) più gli interessi e le spese legali al proprietario fino all’udienza di convalida.
Durante la prima udienza, il giudice concede un termine di grazia (di solito 90 giorni, estensibile a 120 in presenza di difficoltà economiche documentate) entro il quale l’inquilino può effettuare il pagamento di tutte le somme dovute. Se il pagamento avviene entro tale termine, la morosità viene sanata e la procedura di sfratto si estingue. Se il pagamento non avviene, il giudice convalida lo sfratto.
È importante notare che la sanatoria in udienza è una possibilità concessa dalla legge solo per i contratti di locazione ad uso abitativo (Art. 55 Legge n. 392/1978).
Le regole per lo sfratto per debiti condominiali valgono anche per i negozi e gli uffici?
No, le regole non sono esattamente le stesse. La possibilità di sanare la morosità in udienza con il “termine di grazia” (Art. 55 Legge n. 392/1978) è prevista solo per le locazioni ad uso abitativo.
Per i locali commerciali (negozi, uffici, ecc.) e le locazioni ad uso diverso dall’abitativo, l’inadempimento del conduttore nel pagamento degli oneri accessori non è soggetto alla soglia delle due mensilità del canone né alla possibilità di sanatoria in udienza.
In questi casi, l’inadempimento deve essere valutato dal giudice secondo i criteri generali dell’Art. 1455 del Codice Civile, ovvero deve essere un inadempimento di non scarsa importanza. Spetta al giudice valutare, caso per caso, se la morosità per gli oneri accessori è sufficientemente grave da giustificare la risoluzione del contratto di locazione e lo sfratto. Di solito, i contratti di locazione commerciale specificano che il mancato pagamento anche di una sola mensilità di canone o oneri accessori costituisce motivo di risoluzione.
In sintesi, mentre per le locazioni abitative la soglia e la sanatoria sono predefinite dalla legge, per quelle commerciali la valutazione è più discrezionale per il giudice, basata sulla gravità dell’inadempimento rispetto all’economia complessiva del contratto.
Scopri di più da ADICU aps
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

