Ufficio Stampa

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sanziona Emme Group S.p.A. (Marion) per Pratiche Commerciali Scorrette e Aggressive nella vendita di materassi

Roma, 15 luglio 2025 – L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), nella sua adunanza del 15 luglio 2025, ha deliberato di sanzionare la società Emme Group S.p.A., operante con il marchio Marion, per aver posto in essere una complessa strategia di promozione e vendita di materassi e reti da letto caratterizzata da pratiche commerciali ingannevoli e aggressive, in violazione degli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo. Alla Società è stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 3.000.000 euro e ne è stata vietata la diffusione della pratica.

Il procedimento, avviato il 22 ottobre 2024 a seguito delle segnalazioni delle associazioni dei consumatori Altroconsumo e CODICI , ha evidenziato una condotta commerciale insidiosa che si articolava in due fasi distinte ma interconnesse: televendite/telepromozioni e successive visite a domicilio degli agenti di vendita.

Le principali violazioni accertate dall’Autorità riguardano:

  1. Falsa Rappresentazione dei Prezzi e degli Sconti: Le televendite di Marion presentavano un presunto “prezzo pieno” o “valore commerciale” del materasso (es. modello Evolatex/Biocomfort) che non risultava essere mai stato applicato in modo sostanziale e consistente nel tempo, neppure al di fuori delle promozioni. Di conseguenza, gli “sconti” pubblicizzati (spesso fino all’80% ) apparivano fittizi e ingannevoli, non fornendo al consumatore un corretto parametro di convenienza dell’offerta. L’Autorità ha inoltre rilevato la mancata indicazione del prezzo più basso applicato nei trenta giorni precedenti alla promozione, come richiesto dalla normativa.
  2. Informazioni Ingannatorie sulle Caratteristiche del Prodotto e i Benefici Fiscali: Le televendite mostravano un materasso (Evolatex/Biocomfort con spessore di 16 cm) e lasciavano intendere che anche questo potesse beneficiare di “incentivi fiscali” , sebbene tale agevolazione sia riservata solo a modelli specifici classificati come “dispositivo medico” (es. Venere e Olimpo) e non oggetto di televendita, con prezzi molto più elevati.
  3. Condotte Aggressive e Ingannatorie durante le Visite a Domicilio: A fronte di televendite che invitavano a richiedere una visita gratuita e senza impegno , gli agenti di vendita di Marion, una volta al domicilio dei consumatori, denigravano il materasso pubblicizzato (“il materasso in promozione faceva schifo” , “non esiste” ) , affermavano tempi di consegna lunghissimi per il modello in promozione (anche 4-12 mesi ) , e spingevano i consumatori ad acquistare modelli diversi e molto più costosi (fino a 3.000 euro o più). Tale condotta è stata definita dall’Autorità come una vera e propria “imboscata” a danno dei consumatori, sfruttando la loro vulnerabilità nel proprio domicilio, specie se anziani.

Le risultanze istruttorie, basate su segnalazioni di consumatori, documenti ispettivi interni alla Società , e anche da un noto programma televisivo d’inchiesta , hanno dimostrato una piena consapevolezza da parte di Marion di tali pratiche scorrette. Il sistema di remunerazione dei venditori, basato su provvigioni molto più elevate per i modelli non in promozione (fino al 15% del prezzo di listino, contro 2,5 o 5 euro per i modelli pubblicizzati) , incentivava esplicitamente queste condotte.

I dati di vendita hanno confermato la notevole efficacia della pratica: nel periodo gennaio 2023 – ottobre 2024, i materassi in promozione venduti sono stati solo 9.759 a fronte di un totale di 64.777 materassi consegnati, indicando che i prodotti non pubblicizzati nelle televendite (e molto più costosi) rappresentano oltre sei volte il numero di quelli in promozione.

Per queste ragioni, la condotta di Marion è stata ritenuta gravemente scorretta e aggressiva, lesiva della libertà di scelta e del comportamento economico dei consumatori, violando gli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo.

Emme Group S.p.A. dovrà pagare la sanzione di 3.000.000 euro e comunicare all’Autorità, entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento, le iniziative assunte per ottemperare al divieto della pratica commerciale scorretta. In caso di inottemperanza, l’Autorità potrà applicare ulteriori sanzioni pecuniarie e disporre la sospensione dell’attività d’impresa.


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